Un’azienda del settore Alimentari può assumere con contratti di lavoro intermittente?
Nel settore Alimentari, gli unici CCNL che disciplinano il lavoro intermittente sono:
- Alimentari (industria) – Federdat/Consil
- Alimentari (piccola industria)
In mancanza di disposizioni da parte del CCNL, è possibile attivare il lavoro intermittente in 2 modi:
- con lavoratori che hanno meno di 24 anni di età o più di 55 anni. Nel primo caso, le prestazioni devono cessare al raggiungimento dei 25 anni di età;
- nel caso in cui venga disciplinato da un Contratto collettivo aziendale (c.d. di 2° livello). Ciò in virtù di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del DLvo 81/2015 e dall’articolo 51 dello stesso DLvo 81/2015 (c.d. TU sui Contratti di Lavoro).
Ricordo i seguenti principi:
- ad ogni prestazione richiesta al lavoratore, deve essere effettuata una previa comunicazione al sito cliclavoro.gov.it;
- Un lavoratore non può superare, nell’arco di 3 anni solari, il massimale di 400 giornate di effettivo lavoro;
- Nel caso in cui il lavoratore sia beneficiario della NASpI, l’indennità resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra. Il lavoratore, entro un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, è obbligato a comunicare il nuovo contratto intermittente, ed il reddito che prevede di realizzare. Ciò al fine del rispetto del limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
- In virtù di quanto precisato dal Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 72/2009, il contratto intermittente non soggiace alle regole sul contratto a termine. Infatti, il Ministero specifica che: “Il ricorso al tempo determinato nelle prestazioni di lavoro intermittenti, tuttavia, non deve indurre a ritenere che al lavoro a chiamata si debba applicare la disciplina del lavoro a tempo determinato. Infatti, come già evidenziato da questo Ministero con circ. n. 4/2005, per il lavoro intermittente non trova, in alcun modo, applicazione il D.Lgs n. 368/2001.”
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