Una tantum di 200 euro dopo i chiarimenti dell’Inps
Eufranio Massi nel suo Editoriale approfondisce la questione dei 200 euro una tantum in busta paga per i dipendenti
Una caratteristica che contraddistingue, sovente, l’INPS è quella di emanare le proprie interpretazioni di prassi (messaggi o circolari) lungamente attese dagli “addetti ai lavori” nella giornata di venerdì, magari nel pomeriggio o in tarda serata. Nulla di male, per carità: a tale regola non scritta non sfugge la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, pubblicata con il parere favorevole dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro. Sempre nella stessa giornata è stato emanato il messaggio n. 2559/2022 che contiene una sorta di fac-simile da far sottoscrivere ai lavoratori attestante il loro “status” rispetto alla erogazione della “una tantum” di 200 euro da erogare con la retribuzione di luglio, per effetto della previsione contenuta nell’art. 31 del D.L. n. 51/2022.
Prima di entrare nel merito dei chiarimenti dell’Istituto che si muove lungo la via del dettato normativo è opportuno ricordare che:
a) I 200 euro sono erogabili una volta soltanto quandanche il dipendente abbia, contemporaneamente, più di un rapporto a tempo parziale;
b) La somma è totalmente esente da qualsiasi imposizione fiscale, e non è pignorabile;
c) L’erogazione, seppur correlata ad una prestazione lavorativa, non comporta il versamento di alcun contributo previdenziale.
Destinatari della ”una tantum” sono i lavoratori dipendenti (sia privati che pubblici), non titolari dei trattamenti previsti dall’art. 32, che nel primo quadrimestre dell’anno, hanno beneficiato per almeno una mensilità dello sgravio contributivo dello 0,8% sulla quota a loro carico non avendo superato la soglia retributiva mensile di 2692 euro. L’importo viene riconosciuto dal datore di lavoro sulla base di una dichiarazione dell’interessato che affermi di non essere titolare di alcuna delle prestazioni indicate dai commi da 1 a 18 dell’art. 32. Il datore di lavoro recupera il credito maturato attraverso la denuncia UniEmens.
La norma, quindi, riguarda tutti i lavoratori a tempo indeterminato o determinato in forza a luglio 2022 in possesso dei requisiti sopra indicati: la retribuzione di erogazione è quella di luglio, anche se corrisposta ad agosto, con denuncia UniEmens al 31 agosto o, in ragione della articolazione dei singoli rapporti (ad esempio, il part-time ciclico) quella erogata a luglio ma di competenza di giugno. Il bonus spetta anche ai lavoratori che risultino sospesi dal lavoro per l’intervento di uno degli ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento.
La circolare n. 73 chiarisce alcune cose essenziali che possono così sintetizzarsi:
a) Il periodo di osservazione relativo all’applicazione dello sgravio contributivo dello 0,80% relativo al primo quadrimestre, viene esteso, n via amministrativa, previo parere conforme del Ministero del Lavoro, al 23 giugno;
b) I datori di lavoro hanno l’onere di verificare il diritto all’esonero dello 0,80%: la nota dell’Istituto, sposa, quindi, la tesi del diritto allo sgravio e non quella, più restrittiva, legata alla effettiva fruizione;
c) L’esonero dello 0,80% eventualmente erogato soltanto sul rateo della tredicesima, non è sufficiente a far ottenere il 200 euro;
d) I dipendenti del settore pubblico i cui sistemi di pagamento sono gestiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 11, comma 9 del D.L. n. 98/2011 (NoiPA), non sono tenuti a rendere al datore di lavoro alcuna dichiarazione: di conseguenza, il datore di lavoro pubblico riconoscerà l’una tantum agli aventi diritto, senza la necessità di acquisire alcunchè;
e) I lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti ed iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, se risultano in forza nel mese di luglio (e come tali, in quel momento, lavoratori subordinati), riceveranno i 200 euro dal datore di lavoro senza la verifica della sussistenza dei requisiti riferiti all’anno 2021 (35.000 euro di reddito, o 50 giornate di prestazione lavorativa, o 50 contributi giornalieri relativi allo spettacolo). Si tratta di soggetti individuati dall’art. 32 per i quali la nota dell’Istituto sembra adottare una posizione più aperturista. Se il datore di lavoro non paga il soggetto interessato che è in possesso dei requisiti ex art. 32 inoltra apposita istanza all’INPS che provvede successivamente;
f) Nel caso in cui dal controllo incrociato tra i vari Unimens dovesse risultare che, in presenza di più rapporti a tempo parziale, il lavoratore abbia ricevuto più volte l’una tantum, l’Istituto comunicherà ai datori di lavoro interessati la quota parte della indebita compensazione per la restituzione all’INPS ed il recupero verso il dipendente: su questo punto la circolare n. 73 rinvia ad un futuro messaggio;
g) Il recupero di quanto erogato avverrà con gli UniEmens dei mesi di competenza di giugno e luglio.
Nella seconda parte la circolare n. 73 si occupa della erogazione dei 200 euro in favore di tutti i pensionati (e non solo) residenti in Italia alla data del 1° luglio 2021 e con un reddito personale, come ricorda il comma 1 dell’art. 32, assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore nel 2021 a 35.000.000 euro, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Anche per tali soggetti i 200 euro non sono pignorabili, non sono sequestrabili e non costituiscono reddito ai fini fiscali. Agli aventi diritto l’indennità verrà corrisposta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022, senza la presentazione di alcuna istanza.
Nei 18 commi dell’art. 32 sono descritte le varie fattispecie pensionistiche ai quali la norma si applica. Tra queste il beneficio spetta anche a chi sta fruendo l’isopensione (art. 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92/2012), il trattamento previsto dal contratto di espansione (art. 41 del D.L.vo n. 148/2015) in caso di uscita anticipata prima del pensionamento anticipato o di quello di vecchiaia, l’APE volontaria, l’ APE sociale, l’indennizzo ai commercianti per cessata attività, l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà a condizione che tali trattamenti siano in corso entro il mese di giugno 2022. Per i titolari di trattamenti di natura assistenziale i 200 euro saranno accreditati con la rata della mensilità di luglio 2022.
Se un soggetto è titolare di due trattamenti pensionistici (uno erogato dall’INPS e l’altro da una Cassa) l’una tantum sarà erogata dall’Istituto: se, invece, il trattamento viene erogato da altri Enti sarà l’INPS ad individuare quello che dovrà procedere con il pagamento dell’una tantum.
L’art. 32 si occupa anche della erogazione del trattamento in favore di:
a) Titolari di trattamento di disoccupazione NASPI e DIS-COLL: qui la titolarità deve sussistere nel mese di giugno 2022, mentre l’una tantum non è riconosciuta a chi ha fruito del trattamento di NASPI in un’unica soluzione anticipata (art. 8 del D.L. n. 22/2015), pur se il periodo ricomprendeva il mese di giugno 2022. Non va presentata alcuna istanza;
b) Titolari del trattamento di disoccupazione agricola di competenza anno 2021: il comma 10 ne prevede il riconoscimento, senza bisogno di alcuna domanda all’Istituto;
c) Lavoratori stagionali, somministrati del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati di vendite a domicilio, lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo: si tratta di soggetti che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall’art. 10, commi da 1 a 9, del D.L. n 41/2021 e dall’art. 42 del D.L. n. 73/2021. L’indennità viene riconosciuta dall’INPS senza la presentazione di alcuna istanza:
d) Collaboratori coordinati e continuativi: la previsione si trova al comma 11 e, ai fini della corresponsione dei 200 euro occorre che il contratto sia attivo alla data del 18 maggio 2022 e che il lavoratore sia iscritto alla gestione separata dell’INPS ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tali soggetti non debbono essere titolari di trattamenti pensionistici ed iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Nel corso del 2021 l reddito derivante da rapporti di collaborazione nono deve aver superato la soglia dei 35.000.000 euro. L’una tantum viene erogata a domanda;
e) Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti: di costoro si è già fatto cenno pocanzi quando si è detto che se sono in forza, come subordinato, nel mese di luglio 2022, il datore può procedere all’erogazione in luogo dell’INPS. Il requisito per accedere al beneficio, attivabile con una domanda, consiste nell’aver lavorato, nel corso del 2021, per almeno 50 giornate, anche in cumulo tra le diverse tipologie. L’indennità è riconosciuta se non hanno superato lo scorso anno la soglia dei 35.000.000 euro);
f) Lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo Fondo pensioni: la norma è, pressoché, identica a quella appena evidenziata al punto e). Occorrono almeno 50 versamenti giornalieri al predetto Fondo;
g) Lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c.: per il 2021 deve risultare l’accredito di almeno un contributo mensile e l’iscrizione alla gestione separata INPS ex art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 alla data del 18 maggio. Anche qui serve una apposita istanza;
h) Venditori a domicilio. La presentazione, obbligatoria, della domanda postula un reddito per il 2021 superiore a 5.000 euro e l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS ex art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 alla data del 18 maggio;
i) Lavoratori domestici: l’una tantum richiede che alla data del 18 maggio 2022 abbiano in corso uno o più rapporti verificabili nella gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, che non siano titolari di trattamento pensionistico o di rapporto di lavoro subordinato non domestico e che non abbiano superata la soglia dei 35.000.000 euro nel 2021. I 200 euro sono erogati dall’Istituto su istanza nella quale dovranno essere indicate le modalità di pagamento (IBAN, accredito postale, bonifico domiciliato, ecc.).
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
62 Commenti
Carla66
Luglio 07, 11:13Buongiorno, mi riferisco alla sua risposta che ha dato ad “erbaccira”: la norma non parla, per i lavoratori dipendenti, del superamento dei 35000 euro e nessuna dichiarazione per i lavoratori dipendenti contempla tale dichiarazione ma, a differenza dei pensionati, che sia applicato, almeno per una mensilità lo sgravio contributivo. La sua risposta azzera le mie certezze, lavoro nell’ufficio stipendi, se così fosse avrei dei colleghi che non ne avrebbero diritto perché hanno redditi da affitto, ma nessuno ha detto che ne devono tenere conto. Gradirei un chiarimento. Grazie
Eufranio Massi
Luglio 08, 17:58La mia risposta è correlata alla domanda di erbaccira ove si parla di un lavoratore che è anche amministratore ; redditi equiparati a lavoro dipendente)e che complessivamente supera i 35.000 euro. Questa persona dovrebbe, a mio avviso, rientrare nell’art. 33 del DL n. 50/2022 ove si parla dei compensi dei lavoratori autonomi ( e tale è un amministratore che come compenso riceve ben più dello stipendio da dipendente) attraverso un fondo costituito appositamente e per il quale si è in attesa di un decreto ministeriale concertato tra Lavoro ed Economia.
Per il resto, le confermo che non ho mai pensato di subordinare l’una tantum dei lavoratori dipendenti ai 35.000 euro, in quanto la norma parla esplicitamente dello 0,8% rilevabile in almeno una mensilità del primo quadrimestre ora portato al 23 giugno dalla circolare n. 73. Quale sia il mio pensiero su tutto il tema lo può ricavare dalla lettura dell’articolo riportato sul blog Generazione Vincente.
Cordiali saluti
Carla66
Luglio 07, 11:13Buongiorno, mi riferisco alla sua risposta che ha dato ad “erbaccira”: la norma non parla, per i lavoratori dipendenti, del superamento dei 35000 euro e nessuna dichiarazione per i lavoratori dipendenti contempla tale dichiarazione ma, a differenza dei pensionati, che sia applicato, almeno per una mensilità lo sgravio contributivo. La sua risposta azzera le mie certezze, lavoro nell’ufficio stipendi, se così fosse avrei dei colleghi che non ne avrebbero diritto perché hanno redditi da affitto, ma nessuno ha detto che ne devono tenere conto. Gradirei un chiarimento. Grazie
Eufranio Massi
Luglio 08, 17:58La mia risposta è correlata alla domanda di erbaccira ove si parla di un lavoratore che è anche amministratore ; redditi equiparati a lavoro dipendente)e che complessivamente supera i 35.000 euro. Questa persona dovrebbe, a mio avviso, rientrare nell’art. 33 del DL n. 50/2022 ove si parla dei compensi dei lavoratori autonomi ( e tale è un amministratore che come compenso riceve ben più dello stipendio da dipendente) attraverso un fondo costituito appositamente e per il quale si è in attesa di un decreto ministeriale concertato tra Lavoro ed Economia.
Per il resto, le confermo che non ho mai pensato di subordinare l’una tantum dei lavoratori dipendenti ai 35.000 euro, in quanto la norma parla esplicitamente dello 0,8% rilevabile in almeno una mensilità del primo quadrimestre ora portato al 23 giugno dalla circolare n. 73. Quale sia il mio pensiero su tutto il tema lo può ricavare dalla lettura dell’articolo riportato sul blog Generazione Vincente.
Cordiali saluti
Roberta
Luglio 07, 10:36Gent.mo, nel caso in cui:
– il dipendente sia in cassa integrazione straordinaria a zero ore – con pagamento diretto a carico dell’Inps – dal 1° gennaio 2022 fino ad oggi, e la sua retribuzione risulti pertanto azzerata per un evento tutelato;
– non sia stato applicato lo sgravio dello 0,8%, pur avendone diritto, in quanto la retribuzione imponibile non supera i 2.692 euro mensili,
il dipendente ha comunque diritto al bonus? Prevale quindi il diritto allo sgravio e non la sua effettiva fruizione anche in questo caso?
La ringrazio per l’attenzione, cordiali saluti.
Roberta
Luglio 07, 10:36Gent.mo, nel caso in cui:
– il dipendente sia in cassa integrazione straordinaria a zero ore – con pagamento diretto a carico dell’Inps – dal 1° gennaio 2022 fino ad oggi, e la sua retribuzione risulti pertanto azzerata per un evento tutelato;
– non sia stato applicato lo sgravio dello 0,8%, pur avendone diritto, in quanto la retribuzione imponibile non supera i 2.692 euro mensili,
il dipendente ha comunque diritto al bonus? Prevale quindi il diritto allo sgravio e non la sua effettiva fruizione anche in questo caso?
La ringrazio per l’attenzione, cordiali saluti.
Davide
Luglio 07, 10:08Buongiorno, mi piacerebbe un suo parere: intermittente, in forza a Luglio 2022 assunto per la prima volta a Gennaio 2022 (quindi sprovvisto dei requisiti intermittenti anno 2021).
E’ stato “chiamato” al lavoro un solo giorno a Marzo ed ha beneficiato dello sgravio dello 0,80%.
Ha diritto anche a lui all’indennità una-tantum dei 200€?
Grazie
Eufranio Massi
Luglio 11, 09:36Si, stando ai requisiti previsti dalla norma. Nella circolare n. 73 non appare alcuna limitazione, purché il lavoratore risulti in forza a luglio
Davide
Luglio 07, 10:08Buongiorno, mi piacerebbe un suo parere: intermittente, in forza a Luglio 2022 assunto per la prima volta a Gennaio 2022 (quindi sprovvisto dei requisiti intermittenti anno 2021).
E’ stato “chiamato” al lavoro un solo giorno a Marzo ed ha beneficiato dello sgravio dello 0,80%.
Ha diritto anche a lui all’indennità una-tantum dei 200€?
Grazie
Eufranio Massi
Luglio 11, 09:36Si, stando ai requisiti previsti dalla norma. Nella circolare n. 73 non appare alcuna limitazione, purché il lavoratore risulti in forza a luglio
nadia
Luglio 07, 09:16Buongiorno,
ho il caso di un lavoratore intermittente in forza a luglio 2022 (rapporto iniziato nel 2021) che non è mai stato chiamato nel primo semestre 2022. Con il cedolino di giugno gli è stata erogata la (sola) quota di quattordicesima (soggetta all’esonero contributivo dello 0,8%). Il datore di lavoro a luglio deve erogargli il bonus?
Grazie mille
Nadia
nadia
Luglio 07, 09:16Buongiorno,
ho il caso di un lavoratore intermittente in forza a luglio 2022 (rapporto iniziato nel 2021) che non è mai stato chiamato nel primo semestre 2022. Con il cedolino di giugno gli è stata erogata la (sola) quota di quattordicesima (soggetta all’esonero contributivo dello 0,8%). Il datore di lavoro a luglio deve erogargli il bonus?
Grazie mille
Nadia
ELISA
Luglio 06, 14:56BUONGIORNO PER DIPENDENTE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DA GIUGNO A SETTEMBRE SPETTA L’EROGAZIONE DEL BONUS ?
ELISA
Luglio 06, 14:56BUONGIORNO PER DIPENDENTE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DA GIUGNO A SETTEMBRE SPETTA L’EROGAZIONE DEL BONUS ?