Una tantum di 150 euro: i chiarimenti dell’Inps
L'Editoriale di Eufranio Massi
Con un messaggio di chiarimento, il n. 4159 del 17 novembre 2022, l’INPS, dopo aver concordato alcune precisazioni con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, torna sulla “una tantum” di 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, disciplinata dall’art. 18 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144. Quest’ultimo riconosce l’indennità in favore dei “dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre, non eccedente l’importo di 1.538 euro”. Il messaggio si raccorda con le indicazioni già fornite con la circolare n. 116, completandola in alcuni punti che erano rimasti poco chiari.
Ma, andiamo con ordine.
La prima questione che viene affrontata e risolta riguarda i lavoratori che sono titolari, contemporaneamente, di rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale. Questi dipendenti possono ricevere il beneficio una volta soltanto e, di conseguenza, debbono presentare la richiesta ad un solo datore di lavoro che, valutata la retribuzione imponibile del mese di novembre 2022, provvederà al pagamento dell’una tantum. La verifica (cosa importante), ricorda l‘Istituto, va riferita al solo datore di lavoro al quale è stata presentata la richiesta e non è la sommatoria delle spettanze rilevabili dall’altro (o dagli altri rapporti) in corso nello stesso periodo.
Da quanto appena detto scaturisce un chiarimento essenziale: un lavoratore che, ad esempio, è titolare di due rapporti di lavoro subordinato dai quali trae, ad esempio, nel mese di novembre due retribuzioni imponibili pari, rispettivamente, a 1.600 euro e a 600 euro, pur avendo complessivamente 2.200 euro, potrà chiedere l’indennità di 150 euro al secondo datore di lavoro.
Nella verifica della somma imponibile nel mese (se superiore od inferiore al 1.538 euro) l’INPS ricorda che l’imponibile previdenziale va calcolato sulle sole competenze del mese: ciò significa che se viene corrisposto il rateo di tredicesima mensilità o, addirittura, se viene corrisposta tutta la tredicesima spettante perché si è risolto il contratto con il dipendente, queste somme non vanno tenute in considerazione. La nota dell’Istituto non cita altre mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima: da ciò discende che le stesse (ad esempio, la quattordicesima), qualora corrisposte anche in forma di rateo, vanno considerate.
Un altro passaggio importante è il successivo allorquando l’Istituto chiarisce che nel caso in cui, per motivi gestionali, non sia stato possibile erogare l’indennità con il mese di novembre, pur sussistendo il diritto del lavoratore a percepirlo, il conguaglio dell’una tantum potrà avvenire anche con il flusso di competenza del successivo mese di dicembre.
Cosa significa tutto questo?
Personalmente ritengo, calendario degli adempimenti “alla mano”, che il differimento sia strettamente correlato anche alle precisazioni relative ai dipendenti con più rapporti di lavoro a tempo parziale ai quali si è fatto cenno pocanzi. Tutto ciò comporta che:
- Che il parametro di riferimento da prendere in considerazione è sempre la retribuzione imponibile del mese di novembre, pur se l’indennità viene corrisposta nel mese di dicembre;
- Che il rapporto deve sussistere nel mese di novembre: da ciò discende che se un dipendente ha presentato le proprie dimissioni in quel mese, cessando, di conseguenza, il rapporto o se , comunque, lo stesso, è terminato per recesso del datore di lavoro, ottiene l’una tantum se il suo imponibile previdenziale non supera i 1.538 euro.
Un breve commento a margine di questo giusto chiarimento dell’INPS: la politica delle indennità, corrisposte una volta soltanto e quella dei benefit esclusi dall’imponibile fiscale e previdenziale sono il sintomo di una situazione di crisi che i Governi che si sono succeduti hanno, giustamente, sostenuto. Prima il COVID, poi, la guerra russo – ucraina con le sanzioni, le difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime e l’aumento spropositato del gas e della luce che hanno colpito, pesantemente, i lavoratori e le loro famiglie oltre che le imprese, sono stati i fattori scatenanti.
C’è, soltanto di augurarsi, di essere giunti alla fine di tale periodo, perché soltanto con una giusta politica retributiva e con un lavoro che riprende, seppur ostacolato da quelle che sono le normali dinamiche del mondo produttivo, si potrà sperare di essere usciti da questo lungo periodo di stasi che attanaglia il nostro Paese da circa tre anni.
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17 Commenti
sonia
Dicembre 13, 18:42Buonasera,
la circolare INPS 116 del 17/10/2022, facendo riferimento a lavoratore interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS, parla di rispetto del limite di 1.538 euro in termini di elemento “Retribuzione Teorica” che viene esposta su flusso UNIEMEN.
Nel caso di lavoratrice che in parte del mese di novembre ha lavorato e in parte è stata, ad esempio, in congedo per maternità obbligatoria, occorre considerare la retribuzione teorica UNIEMENS (che è la retribuzione lorda contrattuale mensile della lavoratrice) che è superiore a € 1.538,00 o si deve considerare la retribuzione imponibile previdenziale del mese di novembre (che si riferisce solo ai giorni lavorati e ha importo inferiore a € 1.538,00)?
Grazie
pina
Dicembre 12, 16:13nel caso di un dipendente con permessi non retribuiti e quindi con imponibile previdenziale inferiore a 1538 , può essere corrisposta l’indennità di 150 euro?
Nicoletta
Dicembre 10, 00:57buongiorno,
ho dei dipendenti in cigs a liquidazione diretta, con retribuzione teorica superiore a 1538,00 spetta l’una tantum?
grazie mille
Eufranio Massi
Dicembre 12, 15:38Se nel mese di novembre hanno ricevuto in busta paga una somma imponibile ai fini previdenziali pari o inferiore a 1538 euro, spetta l’una tantum.
sergio
Dicembre 07, 13:04“in forza nel mese di novembre”… e se liquidato il 30 novembre ne ha diritto?
Eufranio Massi
Dicembre 07, 14:09Ne ha diritto se nel mese di novembre ha prestato attività che ha portato ad un reddito imponibile non superiore a 1538 euro
VALERIA
Dicembre 07, 09:35Leggendo la normativa sembrerebbe che il requisito per accedere alla tantum sia essere in forza nel mese di novembre. Non c’è alcun riferimento sul fatto che il lavoratore a chiamata debba aver prestato l’attività lavorativa nel mese di novembre per accedere al bonus.
Quindi se il mio contratto cessa il 31.12.22 a novembre non mi hanno chiamato ed ho imponibile previdenziale a 0, mi spetta il bonus?
Grazie
anna
Dicembre 06, 11:56Buongiorno, nel caso di dipendente assente per maternità anticipata con retribuzione lorda teorica superiore a € 1538,00, l’una tantum di € 150,00 spetta?
Grazie
Andrea
Dicembre 06, 08:13Buona giornata
nel caso in cui un dipendente è in aspettativa non retribuita, pertanto con imponibile previdenziale pari a zero, il bonus deve essere erogato.
Grazie
Eufranio Massi
Dicembre 12, 16:13Si, va corrisposta.
ANNA BUZZONI
Dicembre 03, 11:32NEL CASO IN CUI NEL MESE DI NOVEMBRE LA RETRIBUZIONE LORDA PREVIDENZIALE SIA INFERIORE PER EVENTO DI MALATTIA MA LA RETRIBUZIONE TEORICA SUPERA EURO 1538…L’INDENNITà VA COMUNQUE EROGATA?
GRAZIE PER IL RISCONTRO
Eufranio Massi
Dicembre 05, 10:11Si, va erogata
serrotti claudia
Dicembre 02, 18:08Buonasera
se il dipendente è in malattia e la retribuzione imponibile previdenziale a questo punto risulta inferiore ai 1538 si può erogare il bonus di 150 euro
se avesse lavorato non ne avrebbe avuto diritto
grazie
Eufranio Massi
Dicembre 05, 10:07Si, va erogata
Federica Cucchi
Novembre 25, 16:59Buonasera,
innanzitutto complimenti per l’articolo: completo, chiaro e di facile comprensione.
Per quanto riguarda i contratti a chiamata, quale opinione ha a riguardo?
Leggendo la normativa sembrerebbe che il requisito per accedere alla tantum sia essere in forza nel mese di novembre. Non c’è alcun riferimento sul fatto che il lavoratore a chiamata debba aver prestato l’attività lavorativa nel mese di novembre per accedere al bonus.
La ringrazio per la disponibità