Un dipendente può rifiutarsi di accettare una comunicazione di distacco?

Un dipendente può rifiutarsi di accettare una comunicazione di distacco?

Ho un quesito sui distacchi. Abbiamo infatti necessità di capire se un dipendente può rifiutarsi di accettare una comunicazione di distacco presso un’altra società del gruppo. O se, come nel caso del trasferimento, il dipendente non può rifiutarsi.

L’articolo 30, del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, definisce le caratteristiche di un distacco, che deve essere attivato per motivazioni organizzative, produttive o tecniche e non per un interesse economico.

Detto ciò, il consenso del lavoratore è richiesto dalla normativa esclusivamente qualora il distacco comporti un mutamento delle mansioni.

In pratica, la presenza di una delle motivazioni suddette abilita il datore di lavoro, alla stregua di un trasferimento, a distaccare il lavoratore senza che quest’ultimo possa rifiutarsi.

Per maggiori informazioni, di seguito, l’articolo 30 del D.L.vo n. 276 del 2003:

Art. 30. – Distacco
1. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2. (DLGS 251/2004)

 

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Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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