Trattenimento in Servizio Fino a 70 Anni: Nuove Indicazioni

Trattenimento in Servizio Fino a 70 Anni: Nuove Indicazioni

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha firmato le linee guida per il ricorso al trattenimento in servizio del personale, sia dirigenziale che non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, qualora sia necessario mantenere alcune risorse per attività di tutoraggio o affiancamento ai nuovi assunti, o per esigenze operative che non possono essere soddisfatte diversamente.

Il documento stabilisce che il trattenimento in servizio potrà essere applicato solo fino al compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali disponibili secondo la normativa vigente.

Questa disposizione, che spetta esclusivamente alla valutazione delle singole amministrazioni, esclude il personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Inoltre, il testo introduce alcune novità rispetto alle precedenti modalità di trattenimento in servizio, che continuano a essere disciplinate secondo i rispettivi regolamenti e non sono cumulabili con questa nuova disposizione.

In dettaglio, la misura prevede che:

  • non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non
    ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
  • attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui
    ritiene necessario il trattenimento in servizio;
  • stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di
    affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non
    diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale
    individuato;
  • condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non
    potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una
    valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il
    rispettivo ordinamento);
  • condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.

Le amministrazioni dovranno procedere senza la necessità di un interpello e, nell’ambito della loro discrezionalità amministrativa, valutare, attraverso gli strumenti di pianificazione annuale e pluriennale (PIAO), le esigenze funzionali e la durata di tale necessità, sempre nel limite stabilito. Solo dopo questa valutazione, i vertici amministrativi potranno selezionare il personale per il trattenimento in servizio, chiedendo la sua disponibilità.

Riguardo alla durata del trattenimento, non è previsto un periodo minimo, che dovrà essere stabilito caso per caso.

Infine, va sottolineato che il trattenimento non si applica a chi abbia già cessato il servizio.

 

Fonte: Ministro per la Pubblica Amministrazione

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