Trasferimento d’azienda: sono consentite le dimissioni per giusta causa?
Un dirigente ha presentato le dimissioni per giusta causa in applicazione, a suo dire, di quanto previsto dall’art. 13 del Ccnl dirigenti industria, che prevede la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro in caso di trasferimento d’azienda. Come dobbiamo procedere?
A mio avviso il trasferimento di proprietà dell’azienda non rientra fra le dimissioni per giusta causa, in quanto la giusta causa deve evidenziare un inadempimento del datore di lavoro.
Ritengo sia il caso di procedere ad identificare, nell’Unilav, le dimissioni come volontarie e a comunicare al lavoratore detta decisione, evidenziando che le dimissioni possono essere considerate “per giusta causa” esclusivamente qualora vi sia un inadempimento del datore di lavoro, e quindi prevedono il diritto di recedere immediatamente dal rapporto, senza attendere né rispettare il periodo di preavviso.
Per completezza di informazione, segue il testo dell’art. 13 del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, riguardo al trasferimento d’azienda:
Art. 13 – Trasferimento di proprietà dell’azienda
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 2112 del cod. civ., in
caso di trasferimento di proprietà dell’azienda, ivi compresi i casi
di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere
pregiudicati i diritti acquisiti dal dirigente.
2. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto
dirigenziale, il dirigente, il quale, nei casi sopra previsti, non
intenda continuare il proprio rapporto potrà procedere, entro 180
giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento, alla risoluzione
del rapporto stesso senza obbligo di preavviso e con riconoscimento,
oltre al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari ad 1/3
dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di
licenziamento.
Leggi anche:
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!