Tirocinio: cos’è e le informazioni utili per stagisti e aziende
Cosa prevede la normativa sul tirocinio? Quanto dura e dove si può svolgere un tirocinio? Cosa fanno gli Enti promotori e i soggetti ospitanti? Cos'è la DID online?
Cosa prevede la normativa sul contratto di tirocinio? Quanto dura, dove e quando si può svolgere un tirocinio? Chi sono gli Enti promotori e i soggetti ospitanti? Cos’è e a cosa serve la DID online?
Scopriamo nel dettaglio tutte le informazioni sul tirocinio, utili per stagisti e aziende
Il tirocinio rappresenta, di fatto, uno dei principali strumenti proposti dalle agenzie per il lavoro come Generazione Vincente (portale lavoro), per favorire l’accesso al mondo del lavoro.
Indice dei contenuti
- Etimologia e storia del termine “tirocinio”
- Contratto di tirocinio: cos’è e come funziona?
- Quali sono le Linee Guida e la normativa in ambito tirocinio?
- Tipologie di tirocinio: tirocini curriculari
- Tipologie di tirocinio: tirocini extracurriculari
- Cosa fanno i soggetti promotori?
- Chi sono i soggetti ospitanti?
- Come attivare un tirocinio?
- Il Progetto Formativo: cosa fa il Tutor?
- DID online: cos’è e come richiederla?
- Indennità di partecipazione
- Quanto può durare un tirocinio?
- Quali sono i diritti del tirocinante?
- Monitoraggio e sanzioni
- Qual è il numero massimo di tirocinanti in azienda?
- Domande frequenti
1. Etimologia e storia del termine “tirocinio”
Il termine tirocinio affonda le sue radici nella storia: deriva dal latino tirocinium (der. di tiro -onis «apprendista, novizio, recluta») e dal greco tèrèo, che indicava la partecipazione dei giovani ad un anno di esercitazioni militari e ginniche al Campo di Marte.
Il senso del mettersi in gioco è rimasto il punto cardine anche dello stage (altro termine col quale è conosciuto oggi il tirocinio) dei giorni nostri, applicato al mondo del lavoro.
Come recita la Treccani, esso è un “periodo di addestramento pratico all’esercizio di un mestiere, di una professione, di un’arte, di un’attività in genere, che viene compiuto da un principiante, da un allievo, o anche da persona già qualificata e fornita della necessaria preparazione teorica, o del prescritto titolo di studio, sotto la guida di persona esperta e nel luogo dove tale attività viene svolta regolarmente. Differisce perciò, nell’uso comune, da apprendistato, che indica invece il periodo di apprendimento pratico di un mestiere o di una professione da parte di persona non ancora qualificata.”
2. Contratto di tirocinio: cos’è e come funziona?
Il contratto di tirocinio prevede un rapporto triangolare fra:
- il tirocinante;
- l’ente promotore;
- l’azienda ospitante.
Il contratto di tirocinio indica un periodo di apprendimento e formazione, di durata variabile, svolta on the job presso un ente, pubblico o privato, per favorire la conoscenza diretta di una professione o di un mestiere, e finalizzato all’inserimento nel mercato del lavoro.
Il tirocinio può essere definito anche come un periodo di orientamento al lavoro, durante il quale il tirocinante può metter a fuoco le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, formarsi accrescendo il proprio bagaglio di conoscenze e abilità.
Per praticantato, invece, si intende un periodo di pratica obbligatorio per l’accesso ad un’abilitazione necessario per l’effettivo esercizio di una libera professione, previo superamento di un esame di abilitazione.
3. Quali sono le Linee Guida e la normativa in ambito tirocinio?
Con le Linee Guida del 25 maggio 2017 si è inteso superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali.
Le Linee Guida sono state definite tenendo conto anche dei provvedimenti e delle disposizioni europee in materia di tirocini (e prevedendone di ulteriori): la Commissione Europea, nell’ambito della strategia Europa 2020, ha infatti posto fra le sue priorità il tema della garanzia di qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di strumento di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso al mercato del lavoro.
Non sono regolamentati da tali Linee Guida i tirocini curriculari, quelli transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini previsti per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso e quelli finalizzati all’accesso ad un’abilitazione necessaria per l’esercizio di una professione ordinistica, ovvero il cosiddetto praticantato.
4. Tipologie di tirocinio: tirocini curriculari
I tirocini si dividono sostanzialmente in due tipologie a seconda delle finalità, delle categorie di soggetti interessati e degli enti proponenti: tirocini curriculari e tirocini extracurriculari.
I tirocini curriculari (NON regolamentati dalle Linee Guida) sono tirocini “formativi-professionali” previsti – talvolta obbligatori per il conseguimento del titolo – nei piani di studio degli istituti scolastici di secondo grado e delle università, a favore quindi degli studenti e allievi frequentanti, per affinare ulteriormente il processo di apprendimento e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro.
Questa tipologia di stage può consentire l’acquisizione di crediti formativi se qualificato, debitamente documentato e coerente con il tipo di studi in corso, per portare a termine il percorso didattico, senza tuttavia prevedere un’indennità obbligatoria.
Per gli studenti della scuola superiore, l’eventuale credito ottenuto si aggiunge al punteggio riportato nelle prove scritte e orali dell’esame di maturità, mentre per gli studenti universitari le modalità di conteggio dei crediti vengono stabilite singolarmente ed in maniera autonoma da ogni Ateneo.
5. Tipologie di tirocinio: tirocini extracurriculari
I tirocini extracurriculari (o “non curriculari”) rappresentano un periodo di formazione pratica in azienda per chi ha già concluso un percorso di studi, generalmente si collocano nella fase di passaggio dall’ambito scolastico a quello lavorativo. Sono regolamentati da una normativa regionale e prevedono che al tirocinante venga corrisposta un’indennità minima obbligatoria, che può essere aumentata secondo la volontà dell’Organizzazione/Azienda.
Fra i tirocini extracurriculari (o “non curriculari”) troviamo:
- i tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neodiplomati e neolaureati di I e di II livello entro e non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo, finalizzati ad agevolarne le scelte professionali e l’occupabilità nella transizione fra percorso accademico e mondo del lavoro, mediante una formazione a contatto diretto con la realtà aziendale;
- i tirocini di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, rivolti ad inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità, e lavoratori in cassa integrazione sulla base di specifici accordi, finalizzati dunque a percorsi di recupero occupazionale e che non hanno dunque un collegamento con periodi scolastici o universitari precedenti e/o particolari limiti anagrafici;
- i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
6. Cosa fanno i soggetti promotori?
L’attivazione di un tirocinio coinvolge tre “attori”: il tirocinante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante.
I tirocini devono essere promossi da soggetti, terzi rispetto ai tirocinanti e ai datori di lavoro che li ospitano, che garantiscano la regolarità e la qualità dell’iniziativa.
Gli Enti promotori ufficialmente accreditati all’attivazione di uno stage sono, nello specifico:
- Agenzie per il Lavoro con Autorizzazione del Ministero del Lavoro per l’attività di intermediazione nazionale (come Generazione Vincente);
- Istituzioni scolastiche statali e paritarie, università statali e non statali, enti di formazione accreditati dalla Regione e altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo (per questi soggetti vige il limite di attivazione esclusivamente per i propri allievi);
- Centri per l’impiego provinciali (servizio fornito gratuitamente);
- Soggetti privati accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi al lavoro (l’attività di questi soggetti è limitata esclusivamente al territorio regionale nel quale hanno ottenuto l’accreditamento);
- Enti non profit autorizzati dal Ministero del Lavoro all’intermediazione (iscritti nelle liste speciali), associazioni, Comuni ed enti autorizzati dalla Regione e dalla normativa nazionale ad erogare servizi di orientamento, purché venga garantito il servizio senza alcuna finalità di lucro in forma gratuita per azienda ospitante e per tirocinante;
- Aziende sanitarie locali e comuni, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali (solo per i tirocini di persone che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale) e ASP (Aziende pubbliche di Servizi alla Persona).
Tutti questi soggetti hanno il dovere di assolvere a diversi compiti, tra i quali quello di progettare i contenuti e lo svolgimento del tirocinio, di stipulare la convenzione col soggetto ospitante e sottoscrivere con quest’ultimo e col tirocinante il progetto formativo, di individuare un tutor didattico-organizzativo, provvedere agli adempimenti amministrativi e, in ultimo, rilasciare al tirocinante l’attestazione finale.
7. Chi sono i soggetti ospitanti?
Il soggetto ospitante rappresenta la realtà produttiva e lavorativa, pubblica o privata, presso cui lo stagista svolge il tirocinio.
Le responsabilità del soggetto nel corso dello svolgimento del tirocinio riguardano, principalmente:
- la partecipazione alla definizione del progetto formativo;
- l’assicurazione della presenza di un tutor aziendale che formi e supporti lo stagista nell’inserimento all’interno del contesto lavorativo;
- l’adempimento della comunicazione di avvio del tirocinio agli uffici competenti;
- l’erogazione dell’indennità di partecipazione e, qualora presenti, il rimborso di eventuali spese di trasferta;
- il monitoraggio e la verifica sull’andamento del tirocinio al fine di garantirne la valenza formativa;
- la valutazione in itinere e finale dell’esperienza e la compilazione, in concerto con il tutor del soggetto promotore, dell’attestazione finale e del dossier delle evidenze;
- l’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni (INAIL) e per la responsabilità civile conto terzi.
8. Come attivare un tirocinio?
Per poter attivare un tirocinio è necessaria l’interazione fra tre soggetti: il tirocinante, il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
Lo stage non costituisce un rapporto di lavoro, tuttavia è prevista la sua formalizzazione mediante:
- una convenzione, stipulata dall’azienda ospitante con l’Ente promotore;
- un progetto formativo individuale (PFI), che contiene i dettagli relativi al percorso formativo dello stagista
- la trasmissione della Comunicazione obbligatoria telematica
9. Cosa fa il Tutor?
Le figure predisposte alla verifica del regolare svolgimento del percorso di stage sono i Tutor.
Sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante hanno l’obbligo di nominare un tutor: il primo si interessa della stesura del progetto formativo e del monitoraggio delle attività; il secondo ha il compito di favorire l’inserimento in azienda del tirocinante e di predisporre la documentazione relativa all’apprendimento. Quest’ultimo deve possedere adeguate competenze per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PFI. Può seguire al massimo tre stagisti contemporaneamente e in caso di assenza prolungata dev’essere comunicata la sua sostituzione.
I due tutor collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche, monitorare lo stato di avanzamento del percorso formativo e garantire l’attestazione dell’attività svolta.
10. DID online: cos’è e come richiederla?
La DID online – Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro -, che abbiamo trattato nel dettaglio qui, è il documento che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di un cittadino e, di conseguenza, la subitanea disponibilità a svolgere un’attività lavorativa.
11. Indennità di partecipazione
La normativa vigente in materia di tirocini (extracurriculari) impone l’obbligo di riconoscere allo stagista, su base mensile, un’indennità di partecipazione, che rispetti l’importo minimo stabilito dal regolamento regionale di riferimento.
L’importo viene definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio e, comunque, deve garantire almeno un rimborso delle spese.
Sulla base di quanto previsto all’art. 1, commi 34-36, della legge n.92 del 2012 e ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome, si ritiene congrua un’indennità di partecipazione non inferiore a 400 euro lordi mensili (che può scendere ad euro 300 lordi mensili se al tirocinante vengono forniti buoni pasto, gli sia offerto il servizio mensa o comunque il suo impegno non superi le quattro ore al giorno), anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto e comunque erogata per intero a fronte di una partecipazione minima alle attività del 70% su base mensile.
Poiché non si tratta di una vera e propria retribuzione per il tirocinante, egli non matura né contributi previdenziali, né trattamento di fine rapporto.
L’indennità di partecipazione allo stage non è dovuta quando chi partecipa già percepisce una delle forme di sostegno reddituale previste per gli stati di disoccupazione, né in caso di tirocinio curriculare.
12. Quanto può durare un tirocinio?
In base alle Linee Guida, la durata minima dello stage è di 2 mesi e la durata massima, solitamente pari a 6 mesi, può arrivare in alcuni casi ai 12 mesi.
Per soggetti disabili il tirocinio non potrà comunque superare i 24 mesi.
Se la durata massima del tirocinio formativo viene superata, il periodo eccedente deve essere considerato una prestazione lavorativa soggetta, pertanto, ad un altro tipo di normativa.
13. Quali sono i diritti del tirocinante?
Nonostante il tirocinio non venga considerato come un vero e proprio rapporto di lavoro, sono previste comunque particolari tutele e diritti, oltre che maggiore flessibilità nella gestione del rapporto.
Lo stagista può scegliere di interrompere il percorso di tirocinio in qualsiasi momento: la sospensione, con criteri specifici definiti dalle singole normative, dà luogo tuttavia alla possibilità di recuperare il periodo di mancata attività in coda al percorso.
In ultimo, il tirocinante è tutelato contro gli infortuni sul lavoro, in quanto l’ente promotore è tenuto a fornirgli una polizza INAIL e una polizza RC stipulate presso una società assicurativa.
14. Monitoraggio e sanzioni
L’applicazione della disciplina risultante dalle Linee Guida è sottoposta al monitoraggio da parte delle amministrazioni titolari, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.
Attraverso le Linee guida è sostenuta l’attività di vigilanza svolta dalle Regioni, tramite dei protocolli sottoscritti insieme alle sedi territorio dell’Ispettorato Nazionale Lavoro.
15. Qual è il numero massimo di tirocinanti in azienda?
In base alle Linee Guida del 25 maggio 2017, un’azienda può assumere:
- 1 tirocinante se ha soltanto 5 lavoratori a tempo indeterminato;
- 2 tirocinanti se ha da 6 a 10 lavoratori a tempo indeterminato;
- 3 tirocinanti se ha da 11 a 15 lavoratori a tempo indeterminato;
- 4 tirocinanti se ha da 16 a 20 lavoratori a tempo indeterminato;
- il 10% del totale dei lavoratori dipendenti, se ha più di 20 lavoratori a tempo indeterminato.
Tali limiti numerici variano in relazione al regolamento regionale di riferimento.
La normativa nazionale stabilisce altresì qual è il numero massimo di tirocinanti che un tutor può seguire contemporaneamente:
- fino a 3 in caso di tirocinio curricolare;
- fino a 5 in caso di tirocinio extracurriculare.
16. Domande frequenti
Che differenza c’è tra stage e tirocinio?
Non c’è alcuna differenza tra stage e tirocinio, sono due termini sinonimi.
Il tirocinio è retribuito?
Sì, in base alla normativa vigente, il tirocinio è sempre retribuito (ad esclusione dei tirocini curriculari, previsti nei piani di studio di scuole di secondo grado e università).
Cosa non può fare uno stagista?
Il tirocinante non può né deve operare in completa autonomia, né agire in nome e per conto dell’azienda ospitante, in quanto non è un dipendente né un collaboratore professionale.
Quante assenze può fare un tirocinante?
Per ricevere l’indennità piena, il tirocinante deve raggiungere il 70% del monte ore, calcolato su base mensile. Ha diritto all’attestazione finale se raggiunge il 70% della durata complessiva.
Il tirocinio può essere svolto in smart working?
Alcune Regioni consentono la realizzazione del tirocinio a distanza, per lo svolgimento di attività compatibili con tale modalità, e laddove l’azienda ospitante disponga di strumenti idonei a garantire le attività di tutoraggio e di monitoraggio.
Quanti stage si possono fare?
Non esiste un numero massimo di stage che si possono fare nella vita, ma solo una durata massima che può avere ogni singolo stage (di solito un anno).
Che differenza hanno i “tirocini curriculari ” rispetto agli altri stage formativi?
I tirocini curriculari si svolgono all’interno di un percorso di istruzione e formazione che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio (es. diploma, laurea) o di una qualifica o diploma professionale.
Quando si può fare un tirocinio?
Per quanto riguarda gli stage “di inserimento / reinserimento lavorativo”, essi sono accessibili a tutti coloro che risultino inoccupati o disoccupati, indipendentemente dall’età anagrafica.
Uno stage può essere interrotto prima della sua scadenza?
Sì. Uno stage non costituisce rapporto di lavoro e prevede la possibilità di interromperlo anzitempo.