Somministrazione del lavoro: tutte le novità e i cambiamenti del 2024
L'editoriale di Eufranio Massi
Cosa cambia, in meglio, per la somministrazione
A breve, con l’approvazione definitiva del c.d. “Collegato Lavoro” già passato all’esame della Camera, ed in attesa di quello del Senato, alcune importanti novità riguarderanno l’istituto della somministrazione. Il cammino parlamentare è stato, finora, alquanto lento, atteso che il provvedimento riguarda molti aspetti del lavoro ove si sono scontrate, tra maggioranza ed opposizione, visioni molto differenti.
Si tratta di novità che, inserite nell’art. 10 del Disegno di legge, prendono atto di situazioni critiche evidenziatesi negli anni passati: i cambiamenti intervengono attraverso una opera interpositoria su alcuni commi di disposizioni specifiche che, all’interno del D.L.vo n. 81/2015, riguardano tale tipologia contrattuale.
Il “Collegato Lavoro” introduce nuove regole per la somministrazione
Ma, andiamo con ordine, partendo dalla constatazione che i periodi 5 e 6 del comma 1, dell’art. 31 verranno soppressi: di cosa si tratta?
Verrà cancellata la temporaneità, fino al 30 giugno 2025, della disposizione che prevede l’utilizzazione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie di Lavoro inviati in missione per l’esecuzione di lavori a tempo indeterminato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Era una richiesta che, a suo tempo, fu avanzata, unitariamente, dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni de lavoratori del settore che chiedevano l’abolizione di qualsiasi limite temporale, cosa che non c’era neanche nella edizione de D.L.vo n. 81/2015, riformata dal c.d. “Decreto Dignità”, come ebbe a sottolineare la stessa circolare n. 17/2018 del Ministero del Lavoro.
Nella sostanza, con tale “aggiustamento normativo”, si uscirà dall’incertezza e dalla temporaneità, più volte aggiornata nel corso degli anni e, di conseguenza, tale modalità di applicazione dell’istituto della somministrazione, diverrà pienamente fruibile.
Altra novità, particolarmente importante, riguarderà le esclusioni dalla percentuale massima dei contratti di somministrazione stipulabili.
Il comma 2 dell’art. 31 afferma che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi (anche aziendali, secondo l’indicazione espressa dall’art. 51) applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati non può superare, complessivamente, il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell’anno al quale si riferiscono le stipule dei contratti di somministrazione. La norma prevede l’arrotondamento del decimale all’unità superiore nel caso in cui sia uguale o superiore allo 0,5. Se ad attivare la somministrazione è un datore di lavoro che ha iniziato l’attività durante l’anno, la percentuale si calcola sul numero dei dipendenti in forza a tempo indeterminato all’atto della stipula del contratto con l’Agenzia d Lavoro.
Esclusioni dalla percentuale massima: lavoratori in mobilità e svantaggiati
Per effetto di tale disposizione, sono già esclusi dalla percentuale i contratti di somministrazione dei lavoratori che si trovano in una particolare condizione soggettiva:
- Lavoratori in mobilità ex art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991: si tratta di una categoria, sostanzialmente esaurita, atteso che l’istituto della mobilità previsto dalla legge appena richiamata è stato soppresso dal 1° gennaio 2017;
- Lavoratori disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi della NASPI (la disoccupazione agricola non viene presa in considerazione) o di un trattamento integrativo salariale;
- Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai quali si riferisce l’art. 2 del Regolamento comunitario n. 651/2014, individuati con il D.M. del Ministro del Lavoro 17 ottobre 2017 che comprende, nella prima categoria, i soggetti che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, o che hanno una età compresa tra i quindici ed i ventiquattro anni, o che non posseggono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3), o che hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di de anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, o che hanno superato i cinquanta anni, o che, adulti vivano solo con una o più persone a carico, o che sono occupati in professioni o settori caratterizzati da tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato, o che, appartengano ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE ed hanno necessità di migliorare la proprie formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. Sono considerati, invece, “lavoratori molto vantaggiati”, i soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi.
Nuove esclusioni dalle limitazioni per la somministrazione a tempo determinato
Ebbene, il disegno di legge, una volta approvato, stabilirà che la percentuale relativa ai limiti quantitativi non si applichi:
- Alla casistica individuata per i contratti a tempo determinato, dall’art. 23, comma 2, del D.L.vo n. 81/2015 che comprende le fasi di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dalla contrattazione collettiva, per le c.d. “start up innovative” per i quattro anni successivi alla loro costituzione o per il periodo più limitato previsto, per quelle già costituite, dal comma 3 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, lo svolgimento di attività stagionali (sulla loro definizione il disegno di legge prevede, al successivo art. 11, una interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2 del D.L.vo 81/2015, finalizzata a superare alcune decisioni giurisprudenziali), gli specifici spettacoli o gli specifici programmi radiofonici o televisivi, la sostituzione di lavoratori assenti e i contratti che riguardano soggetti “over 50”;
- I contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi con lavoratori assunti a tempo indeterminato dalla Agenzia di Lavoro.
Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: stop alle causali obbligatorie
L’ultima novità prevista dall’art. 10 del Disegno di legge riguarda il comma 2 dell’art. 34 del D.L.vo n. 81/2015: dalla data di entrata in vigore non sarà più obbligatorio inserire le causali, al superamento dei dodici mesi, per i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati identificati dal D.M. del Ministro del Lavoro 17 ottobre 2017 ed ai quali ho fatto, analiticamente, riferimento pocanzi.
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