Somministrazione di lavoro

Cos’è la Somministrazione di lavoro? Quali sono i vantaggi? Tutto quello che c’è da sapere

La Somministrazione di lavoro: cos’è

La somministrazione di lavoro è una tipologia di relazione lavorativa introdotta dalla Legge Biagi sostituendo il cosiddetto lavoro interinale. La Somministrazione di lavoro è la soluzione ideale per le aziende che hanno necessità di gestire le risorse umane con estrema flessibilità. Generazione Vincente S.p.A. viene incontro a quest’esigenza attraverso la somministrazione di lavoratori qualificati con contratti a termine assicurando il pieno rispetto delle regole e la tutela dei lavoratori.

La Somministrazione di lavoro è disciplinata dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo IV) e coinvolge tre soggetti:

– un’agenzia autorizzata (c.d. somministratore), iscritta in un apposito albo informatico tenuto presso l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

– un soggetto (c.d. utilizzatore), che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale;

– uno o più lavoratori (c.d. somministrati o in somministrazione), assunti dal somministratore e da questi inviati in missione presso l’utilizzatore.

Lavoro Somministrato: i due rapporti contrattuali

All’interno della Somministrazione di lavoro vengono distinti due rapporti contrattuali:

  • Quello commerciale di somministrazione, stipulato tra Agenzia per il lavoro e utilizzatore, e che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  • Quello stipulato tra Agenzia per il lavoro e lavoratore somministrato, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

La struttura della somministrazione prevede la seguente ripartizione dei poteri:

– il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori è esercitato dall’utilizzatore, posto che il lavoratore svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice;

quello disciplinare è riservato all’Agenzia per il Lavoro, alla quale l’utilizzatore comunica gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare (art. 35, comma 6);

– in tema di rischi per la sicurezza e la salute, gli obblighi informativi e l’addestramento del lavoratore sono a carico dell’Agenzia per il lavoro, salva diversa previsione contrattuale che ponga l’obbligo a carico dell’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti

Chi paga la retribuzione nel contratto di Somministrazione?

La retribuzione viene versata direttamente dall’Agenzia per il lavoro e a questa rimborsata dall’utilizzatore, oltre agli oneri previdenziali. Anche gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico dell’Agenzia per il lavoro.

Contratto Somministrazione lavoro: quanto dura?

La durata del contratto di somministrazione lavoro può essere prorogata nei casi e per la durata previsti dal CCNL. Quest’ultimo prevede 6 proroghe, in caso di durata massima di 24 mesi, e 8 proroghe in caso diverso limite previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore. Oltre questi limiti, il contratto si trasforma da determinato ad indeterminato.

Contratto Somministrazione di lavoro: tempo determinato e indeterminato

Somministrazione lavoro a tempo determinato

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato viene proposto dall’Agenzia per il Lavoro al lavoratore qualificato in caso di bisogni temporanei da parte dell’azienda utilizzatrice. Nei contratti di SLD, la data di inizio e la durata prevedibile del contratto – che può essere prorogata con il consenso del lavoratore per iscritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dall’Agenzia per il Lavoro – devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte dell’Agenzia per il lavoro, all’atto della conclusione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore. Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei citati contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5 (art. 31, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, come riformato dal decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018).

Somministrazione lavoro a tempo indeterminato

La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è un contratto a tempo indeterminato tra l’agenzia per il lavoro e il lavoratore, che presta le proprie mansioni all’interno di un’azienda terza. ​La somministrazione a tempo indeterminato è permessa per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma entro il limite del 20% rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore alla data del 1° gennaio dell’anno in cui è concluso il contratto (con arrotondamento del decimale all’unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). Tale percentuale può essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore. Peraltro, possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro a tempo indeterminato (art. 31, comma 1). Con il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stato inoltre previsto che, fino al 31 dicembre 2021, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 31, comma 1). Il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di lavoro ha diritto a un’indennità di disponibilità per i periodi in cui non è in missione presso un soggetto utilizzatore. L’importo dell’indennità è determinato dalla contrattazione collettiva e non può comunque essere inferiore all’importo fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 34, comma 1).

Lavoro in Somministrazione: quali sono i vantaggi?

I vantaggi per i dipendenti

– Stesse tutele dei dipendenti aziendali

Anche se il tuo contratto è diverso, i tuoi diritti sono gli stessi di cui godono gli altri dipendenti dell’azienda presso cui lavori. Le condizioni del tuo contratto (retribuzione, tutele sociali e assistenziali, ecc.) non potranno essere inferiori a quelle di colleghi di uguale livello e mansione, così come allo stesso modo potrai conoscere e accedere alle possibilità di carriera interne.

– Indennità di disponibilità

Nel caso di contratti di somministrazione a tempo indeterminato può capitare che ci siano momenti di inoccupazione tra una prestazione professionale e l’altra. Se resti momentaneamente senza occupazione (ma è raro) verrai comunque retribuito con un’indennità di disponibilità determinata dalla contrattazione collettiva, e non inferiore all’importo definito dal Ministero del lavoro.

– Agevolazioni e prestazioni

Anche tu, come i dipendenti di aziende più grandi, avrai diritto ad una serie di prestazioni aggiuntive paragonabile a nessun altro contratto: per rette scolastiche (contributi per l’asilo nido o rette universitarie), spese per l’istruzione (buoni libri per studenti lavoratori e per i figli, voucher per la formazione continua), maternità (sostegno alla maternità e integrazione del contributo INPS), sostentamento economico (agevolazioni per prestiti, contributo per i trasporti extraurbani) e salute (tutela sanitaria e indennità per infortunio).

I vantaggi per le aziende

– Le aziende che decidono di affidarsi a contratti di somministrazione di lavoro, sono sollevate dai costi economici e burocratici legati alla ricerca, alla selezione e all’assunzione di nuovi dipendenti e dalla gestione amministrativa del rapporto di lavoro

– In caso di ricerche urgenti, le aziende hanno la possibilità di avvalersi per periodi di tempo limitati o per alcuni progetti di professionisti già formati o altamente qualificati

– I contratti di somministrazione di lavoro sono i più flessibili che un’azienda possa utilizzare, e si attivano in tempi molto rapidi.

Scopri gli altri servizi per le aziende di Generazione Vincente S.p.A.: Ricerca e Selezione del PersonalePolitiche attive del lavoro e Formazione per aziende.


İstanbul escort mersin escort kocaeli escort sakarya escort antalya Escort adana Escort escort bayan escort mersin