Si può interrompere “ante tempus” un contratto di lavoro a termine?
Le parti possono recedere unilateralmente da un rapporto di lavoro a termine ma, a queste condizioni:
- vi deve essere un motivo che giustifica ciò: licenziamento disciplinare, licenziamento per GMO o dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento di retribuzioni);
- qualora non presente uno dei motivi indicati al punto 1, il soggetto che recede deve corrispondere un indennizzo alla controparte (secondo le indicazioni fornite dalla Cassazione, in caso di licenziamento privo di motivo, il datore deve dare le retribuzioni sino a scadenza del contratto; in caso di dimissioni, il lavoratore si vede trattenuto il preavviso contrattualmente previsto).
Le parti possono decidere di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro attraverso un atto bilaterale da sottoscrivere, a mio avviso, presso una delle sedi protette (art. 410 o 411 del cpc).
Non procederei al recesso per mutuo consenso se non supportato da un inadempimento del lavoratore in tal senso.
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2 Commenti
pedro
Aprile 21, 18:31salve ho assunto una commessa il 3 marzo 2020 con contratto determinato in sostituzione di maternità con scadenza il 30/11/2020.
Posso anticipare la scadenza del contratto al 30 aprile 2020 in quanto non c’è piu necessita in quanto era stata presa in sostituzione e in attesa dell’estate quindi lavorativamente piu intenso
Roberto
Aprile 23, 09:03Le conviene recedere in accordo con la lavoratrice, con la quale ha stipulato un contratto che impegna le parti sino a scadenza. Il recesso unilaterale anticipato può avvenire solo in caso di rientro della sostituita.