Si può interrompere “ante tempus” un contratto di lavoro a termine?

Si può interrompere “ante tempus” un contratto di lavoro a termine?

Le parti possono recedere unilateralmente da un rapporto di lavoro a termine ma, a queste condizioni:

  1. vi deve essere un motivo che giustifica ciò: licenziamento disciplinare, licenziamento per GMO o dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento di retribuzioni);
  2. qualora non presente uno dei motivi indicati al punto 1, il soggetto che recede deve corrispondere un indennizzo alla controparte (secondo le indicazioni fornite dalla Cassazione, in caso di licenziamento privo di motivo, il datore deve dare le retribuzioni sino a scadenza del contratto; in caso di dimissioni, il lavoratore si vede trattenuto il preavviso contrattualmente previsto).

Le parti possono decidere di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro attraverso un atto bilaterale da sottoscrivere, a mio avviso, presso una delle sedi protette (art. 410 o 411 del cpc).
Non procederei al recesso per mutuo consenso se non supportato da un inadempimento del lavoratore in tal senso.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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