Se distacco un mio lavoratore presso un’altra azienda, posso fatturare il suo lavoro all’azienda che riceve la prestazione?
Il distacco soggiace alle regole previste dall’art. 30 del d.l.vo 276/2003 e che si possono così sintetizzare: interesse del distaccante, temporaneità, titolarità del rapporto di lavoro sempre in capo al distaccante. Detto ciò, qualora siano presenti questi presupposti, che fanno ritenere genuino il distacco, il datore di lavoro può fatturare all’azienda “distaccataria” il puro costo del lavoro, senza aggiungere altro; ciò al fine di non far ritenere che vi sia una intermediazione illecita di manodopera.
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