Con l’Ordinanza n. 138 del 7 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenute nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò la sussistenza della giusta causa per grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore alle norme di etica o del comune vivere civile.
Licenziamento disciplinare – doppio provvedimento
Con sentenza n. 79 del 4 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che un datore di lavoro, qualora abbia già intimato un licenziamento per una determinata causa o motivo, può, legittimamente, intimarne un secondo fondato su una causa diversa.
Tale provvedimento resta del tutto autonomo rispetto al primo. Entrambi sono, astrattamente, idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto: il secondo è produttivo di effetti solo nel caso in cui il primo venga riconosciuto invalido o inefficace.
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