Riforma Renzi : regole più semplici per l’Apprendistato
Le norme di modifica al Testo Unico sull’apprendistato sono contenute in un “decreto legge” e, dunque, non devono attendere la pubblicazione di ulteriori provvedimenti. L’obiettivo è quello di rendere l’apprendistato più “attraente” per i datori di lavoro, vediamo tutte le novità.
► il decreto legge prevede una modifica all’art. 2, comma 1, lett. a) del Testo Unico dell’apprendistato (D.lgs. n.167 del 14/09/2011), in particolare, ad oggi si prevede l’obbligo dell’adozione della “forma scritta” (sanzionato nei termini poi previsti dal medesimo T.U.) per il contratto di apprendistato, per il patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.
A seguito di quanto previsto dal decreto legge, la forma scritta riguarderà solo il contratto e il patto di prova. “Salta”, dunque, la previsione della forma scritta del piano formativo individuale “alleggerendo” così uno degli obblighi posti a carico del datore di lavoro.
► Vengono meno le norme sulla “stabilizzazione” dei rapporti di lavoro in apprendistato introdotte nel 2012 dalla riforma Fornero, ripristinando la situazione iniziale, precedente alla riforma stessa, ove non si prevedevano condizioni ostative all’assunzione con contratto di apprendistato legate alla conferma in servizio di precedenti rapporti di lavoro.
Richiamiamo alla mente le previsioni in esame che vengono meno con il varo del decreto legge:
– l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro;
– la percentuale viene fissata al 30% per il periodo fino al 2015;
– dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa;
– qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi;
– quanto precede non si applica nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
Viene meno, di conseguenza, la norma che prevede che gli apprendisti assunti in violazione dei limiti indicati sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
► Il decreto legge interviene sul contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (e solo su questa tipologia di apprendistato) con una modifica al relativo art. 3.
E’ prevista per l’apprendista una riduzione della retribuzione nelle ore di lavoro dedicate alle attività di formazione, che potranno essere pagate con un compenso pari al 35% di quanto stabilito dal contratto nazionale per gli altri dipendenti inquadrati con lo stesso livello.
► L’ultima misura contenuta nel decreto legge riguarda il passaggio del Testo Unico ove si prevede (nella formulazione originale) che “la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista”.
Con l’intervento del decreto legge, l’integrazione suddetta da parte dell’offerta formativa pubblica diventa una “possibilità” e scompare il dovere per l’azienda che impone di integrare la formazione professionale erogata all’interno dell’impresa con quella fornita da enti pubblici, in particolare dalle Regioni, che spesso sono in ritardo o carenti nei programmi di training professionale.
Riferimenti normativi:
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1 Commenti
Sara
Ottobre 05, 16:01Buongiorno,
avremmo bisogno di un chiarimento in merito alla situazione di seguito illustrata:
un’ azienda ha alle proprie dipendenze 8,50 unità (8 impiegati qualificati e un operaio part time addetto alle pulizie) e dunque si trova al momento sotto i 9 dipendenti, con la possibilità di usufruire delle aliquote dell’1,5/3/10 (+1,61%) nei tre anni del rapporto di lavoro.
Come maestranze specializzate/qualificate però oltre agli 8 impiegati qualificati sarebbero conteggiabili, sulla base del fatto che svolgono attivamente lavoro all’interno dell’azienda, tanto da poter fisicamente seguire anche come tutor eventuali apprendisti, il socio legale rappresentante e un altro socio?
Ci troveremmo in questo modo ad avere 10 soggetti qualificati/specializzati che porterebbe ad una situazione di 3 apprendisti ogni 2 maestranze qualificate, restando comunque in nell’ ambito contributivo previsto per le aziende sotto le 9 unità effettivamente alle dipendenze della società.
Secondo lei la discordanza tra i due tipi di computo è possibile, o sarebbe un’interpretazione sbagliata della normativa?