Quinquennio e biennio mobile: le modalità di calcolo per le integrazioni salariali [E. MASSI]
Attraverso la circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo concernenti i periodi massimi di fruizione degli ammortizzatori sociali sia straordinari che ordinari che, infine, di quelli erogati dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), assegno ordinario ed assegno di solidarietà.
Tali chiarimenti, che nascono anche da una serie di quesiti pervenuti alla struttura ministeriale, si rendono necessari in quanto il vecchio criterio del “quinquennio fisso” in relazione al quale calcolare la durata massima complessiva, relativa a ciascuna unità produttiva, è stato sostituito, a partire dal 24 settembre 2015, da quello del “quinquennio mobile”.
Tale ultimo criterio viene citato, più volte, all’interno del D.L.vo n. 148/2015 con l’obiettivo di sottolineare come la durata complessiva degli ammortizzatori (CIGO e CIGS, a prescindere dalle motivazioni) non possa superare il limite massimo di 24 mesi, con una sola eccezione che si riscontra allorquando viene attivato un contratto di solidarietà difensivo nei primi 24 mesi di fruizione: esso viene calcolato al 50%, in maniera tale che, complessivamente considerati, i mesi di fruizione possono arrivare a 36.
Ovviamente, più lungo è il ricorso alle integrazioni e più aumenta il contributo addizionale che, è bene ricordarlo (art. 5), passa dal 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate per i primi 12 mesi, al 12% fino al ventiquattresimo mese, per salire, infine al 15%, fino al raggiungimento dei 36 mesi.
Tale periodo massimo è più ridotto per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e settori affini, nonché per quelle industriali che operano nel settore della escavazione, della lavorazione del materiale lapideo con la sola esclusione di quelle artigiane che svolgono tale attività in laboratori con strutture ed organizzazione distinte dall’attività di escavazione, ove il termine massimo di “godimento” risulta fissato in 30 mesi nel quinquennio. La ragione di tale differenza è da ricercarsi nel fatto che in tali ambiti è, sostanzialmente, precluso, per la particolarità dell’espletamento della prestazione lavorativa, il ricorso al contratto di solidarietà.
Il quinquennio mobile è, nella sostanza, un periodo di osservazione “a ritroso”, per ogni singola unità produttiva, finalizzato al calcolo complessivo degli ammortizzatori sociali: essendo un parametro “non fisso”, il periodo si sposta con il decorrere del tempo e ciò avviene anche durante la fruizione del trattamento. Ciò appare di estrema importanza in quanto, come si evince dagli schematici esempi, riportati nella circolare n. 17, la presenza di fattori “escludenti” (periodo complessivo già utilizzato o periodo massimo consentito per quell’ammortizzatore richiesto), blocca ogni concessione.
Il concetto di quinquennio mobile, oltre che come sommatoria di tutti gli ammortizzatori sociali, va inteso anche con riferimento alla tipologia dei singoli interventi: ad esempio, per la riorganizzazione aziendale il ricorso non può essere superiore a 24 mesi, mentre per la crisi aziendale non si possono eccedere i 12 mesi.
Un discorso del tutto analogo va fatto per il c.d. “biennio mobile” che riguarda la integrazione salariale ordinaria (CIGO) ed i Fondi di Solidarietà.
Da quanto appena detto (e la circolare n. 17 è particolarmente significativa per gli esempi specifici riportati che consentono di verificare, all’istante, se si ha diritto all’ammortizzatore), appare oltremodo importante la modalità di calcolo dei periodi antecedenti per verificare “la capienza”.
Il calcolo per gli eventuali periodi da fruire, rispetto a quanto già “goduto” va fatto “a ritroso” con un limite invalicabile fissato alla data del 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 148/2015 e la nota ministeriale individua il momento per tale computo: esso è l’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta. Nel periodo complessivo (24 mesi, con l’eccezione delle modalità di calcolo della solidarietà) vanno considerati tutti gli ammortizzatori, ivi compresa la CIGO per la quale il parametro di riferimento non è il mese ma la settimana la quale viene considerata dall’art. 12 la unica unità di misura. In base a tale disposizione le prestazioni integrative sono autorizzate per un massimo di 13 settimane continuative, prorogabili su base trimestrale fino ad un massimo complessivo di 52. Se tale limite massimo è stato raggiunto, una nuova istanza può riguardare la stessa unità produttiva soltanto allorquando siano trascorse almeno altre 52 settimane che rappresentano, comunque, anche il limite di durata complessiva anche per periodi non consecutivi relativi ad un biennio mobile, fatti salvi i casi di eventi oggettivamente non evitabili (maltempo, terremoti, ecc.). Sul punto, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione ricorda che ai fini del calcolo della CIGO anche nell’ambito delle durate massime complessive con gli altri ammortizzatori sociali straordinari debbano essere seguite le indicazioni fornite dall’INPS e dal Dicastero del Lavoro con le circolari n. 58/2009 e n. 24/2015.
Solo per citare uno dei tanti esempi riportati nella nota ministeriale e per ben comprendere come debba essere effettuato il calcolo, appare necessario pensare ad un’azienda che, per la prima volta, a partire dall’entrata in vigore del D.L.vo n. 148/2015, richieda un periodo di CIGS per crisi aziendale dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020: si tratta di un periodo unico e massimo in relazione alla causale che va accolto. La stessa azienda, richiede, successivamente, per la medesima unità produttiva, un periodo di 12 mesi per riorganizzazione aziendale dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022. Il periodo da prendere in considerazione per calcolare “a ritroso” il quinquennio mobile va dal 30 novembre 2022 al 1° dicembre 2017. In tale arco temporale risultano autorizzati soltanto 12 mesi (1° novembre 2019 – 31 ottobre 2020) e, quindi, l’istanza, se il programma risponde ai parametri previsti per la riorganizzazione aziendale, va accolta. Se invece, successivamente, alla data del 1° ottobre 2024, fossero chiesti ulteriori 12 mesi di CIGS per riorganizzazione, con scadenza 30 settembre 2025, la domanda dovrebbe essere respinta, in quanto, andando “a ritroso” nel quinquennio (partendo, appunto, dal 30 settembre 2025 e fino al 1° novembre 2020, risultano già concessi 13 mesi di integrazione salariale che, aggiunti al periodo richiesto, porterebbero a raggiungere la soglia dei 25 mesi di trattamento.
Ma, se questo è il nuovo modello di calcolo, quale era quello precedente?
Il sistema del computo “a ritroso” c’era anche prima ma esso avveniva prendendo quale base di partenza la prima settimana di intervento dell’ammortizzatore e questo calcolo doveva essere ripetuto per ogni settimana di riduzione dell’attività lavorativa.
I criteri di calcolo appena evidenziati per la CIGO vanno utilizzati anche per le prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) previste dall’art. 29, comma 3: i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, in relazione alle causali di sospensione o di riduzione del’orario di lavoro previste dalla normativa sulle integrazioni salariali ordinarie, possono fruire del “sostegno” per il loro personale , per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, attraverso l’assegno ordinario il cui importo è lo stesso di quello evidenziato all’art. 3 per gli altri ammortizzatori sociali. Tali limiti e durata sono previsti anche per il c.d. “assegno di solidarietà” che viene corrisposto (art. 31) previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative stabilito per una riduzione di orario finalizzata ad evitare o ridurre le eccedenze di personale, con un “taglio” medio che non può superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei dipendenti interessati, con un “decremento” della prestazione fino al 70% per ciascun lavoratore riferito all’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stato stipulato. Senza entrare nel merito dei contenuti di tale accordo che riguarda tutte le aziende rientranti sotto l’ombrello applicativo del FIS (che sono quelle che occupano, mediamente, più di 5 dipendenti e che non rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari), si può affermare come lo stesso ricalchi, pedissequamente, quanto detto per i contratti di solidarietà difensiva dall’art. 21, comma 5.
Nella sostanza una modalità di calcolo come quella individuata dal Ministero, sembra configurare un accesso più agile alle prestazioni integrative riferite all’unità produttiva per la cui identificazione occorre riferirsi, principalmente, a quanto affermato dalla circolare INPS n. 9/2017.
Nel quadro delineato dal D.L.vo n. 148/2015, la identificazione dell’unità produttiva è molto importante, in quanto serve per focalizzare una serie di istituti che possono così riassumersi:
- per definire il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, interpretati alla luce dei chiarimenti intervenuti con la circolare INPS n. 139/2016;
- per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore (quinquennio mobile, biennio mobile per il calcolo delle 52 settimane, 1/3 delle ore lavorabili ex art. 12, comma 5);
- per definire l’incremento del contributo addizionale anche in relazione ai limiti temporali di “godimento” degli ammortizzatori;
- per radicare la competenza delle varie sedi territoriali dell’INPS per la trattazione delle domande.
Giuridicamente il concetto non risulta definito per cui vanno individuati alcuni requisiti essenziali che, ai fini degli interventi integrativi, possono così sintetizzarsi, richiamando quelli espressi, in via amministrativa, dall’INPS con la citata circolare n. 9/2017:
- attività finalizzata ad un ciclo produttivo completo anche se riferito ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività o del ciclo di vendita;
- autonomia amministrativa sotto l’aspetto organizzativo, caratterizzata da una sostanziale indipendenza tecnica: l’unità produttiva è dotata di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta e che abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così’ da permettere in piena autonomia le scelte più confacenti. Aver posto, rispetto al passato, l’alternativa tra autonomia finanziaria e autonomia tecnico funzionale, fa sì che, legittimamente, la richiesta possa pervenire per una unità produttiva priva di autonomia finanziaria come, ad esempio, i punti vendita di un’impresa della grande distribuzione;
- maestranze in forza addette in via continuativa.
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