Quali sono le caratteristiche per considerare lavoratori in trasferta, piuttosto che trasfertisti, i miei dipendenti ed erogare la relativa indennità?

Quali sono le caratteristiche per considerare lavoratori in trasferta, piuttosto che trasfertisti, i miei dipendenti ed erogare la relativa indennità?

Ai sensi dell’articolo 7-quinquies, della Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, per essere considerati trasfertisti, devono essere contestualmente presenti le seguenti condizioni:

  1. elemento formale: mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
  2. elemento sostanziale: svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  3. elemento retributivo: la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Si può rimandare anche all’articolo di Eufranio Massi “Trasferta o Trasfertismo? L’interpretazione autentica del legislatore”. Di seguito un estratto:

 

“ […]Il chiarimento normativo introdotto ha un impatto notevole sulle imprese (e, in misura minore, sui dipendenti interessati, relativamente all’aspetto fiscale): l’applicazione del comma 6 dell’art. 51 fa sì che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto al l’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità concorrano a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, mentre, se riferite al precedente comma 5, rientrano nel concetto di trasferta con l’ovvia applicazione dei limiti territoriali e reddituali in esso esplicitati (trasferta o missione fuori dall’ambito comunale computata come reddito se superiore a 46,48 euro al giorno – 77,47 all’estero – al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso di vitto o alloggio, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite viene ridotto di 1/3 o di 2/3 se il “ristoro” riguarda ambedue le voci. Se il rimborso ha natura analitica non concorrono a formare reddito le spese documentate per vitto, alloggio, viaggio o trasporto ed i rimborsi di spese, anche non documentate, sostenute dal dipendente, in occasione della trasferta o della missione, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevato a 25,82 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nel territorio comunale, fatta eccezione per i rimborsi di trasporto documentati, concorrono a formare il reddito). […]”

 

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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4 Commenti

  1. Elena22
    Aprile 05, 15:47

    Buongiorno, i dipendenti di un’azienda di servizi di guardiania/portierato svolgono la propria prestazione lavorativa presso centri commerciali sempre differenti. Nella lettera di assunzione è indicato che la prestazione “verrà svolta presso centri commerciali situati nella provincia di ….” dal momento che non c’è una sede di lavoro aziendale.
    Ai lavoratori spetta l’indennità di trasferta? L’azienda non ha mai riconosciuto alcuna indennità o rimborso spese dal momento che, in base al contratto sottoscritto, la prestazione viene svolta presso sedi variabili situate in una determinata provincia . La ringrazio
    cordiali saluti

    • Roberto
      Aprile 06, 15:12

      Purtroppo ritengo che non sia obbligatorio, per il datore di lavoro, riconoscere una indennità di trasferta, qualora nel contratto di lavoro vengano indicati più sedi lavorative, ubicate in comuni di una stessa provincia.

  2. stefano
    Giugno 05, 11:01

    Buongiorno,
    guardando il lato pratico, inerente al trasfertismo, Le faccio un esempio:
    dipendenti come elettricisti, idraulici che la loro attività preminente è effettuata fuori dalla sede, gli possono riconoscere un’indennità da trasfertista?
    attendo un Suo gentile riscontro,
    cordiali saluti
    S.Baffoni

    • Roberto
      Giugno 08, 13:26

      Ritengo di sì; l’importante è il rispetto, dei tre presupposti evidenziati dalla norma:
      1. mancata indicazione nel contratto individuale della sede di lavoro;
      2. svolgimento di una attività lavorativa preminentemente svolta all’esterno;
      3. pagamento di una indennità minima, come da previsione contrattuale.

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