Prolungamento dell’Apprendistato: Cosa Fare in Caso di Assenze Prolungate per Maternità

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Prolungamento dell’Apprendistato: Cosa Fare in Caso di Assenze Prolungate per Maternità

Una apprendista è stata in maternità obbligatoria e poi due mesi di facoltativa. Stiamo arrivando al termine del periodo di apprendistato. Possiamo prolungarlo anche se il CCNL non dice nulla in merito?

Quando un’apprendista è stato assente per maternità obbligatoria seguita da due mesi di facoltativa, ci si può trovare di fronte alla necessità di prolungare il periodo di apprendistato per garantire il completamento della formazione. Ma cosa fare in assenza di specifiche indicazioni nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)?

La Normativa

La normativa di riferimento in materia è l’articolo 42, comma 5, lett. g), del decreto legislativo n. 81/2015, il quale stabilisce la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.

Anche se il CCNL non fornisce indicazioni specifiche in merito al prolungamento dell’apprendistato dopo un periodo di maternità, è opportuno considerare il recupero della formazione non espletata durante l’assenza. In questo caso, è consigliabile stipulare un accordo tra le parti che evidenzi il periodo di non lavoro e il conseguente recupero della formazione.

Durante il periodo di prolungamento, si applicheranno comunque le regole dell’apprendistato, garantendo così un’esperienza formativa completa per l’apprendista.

In conclusione

In conclusione, il prolungamento dell’apprendistato dopo un periodo di assenza per maternità può essere necessario per garantire un apprendimento completo e soddisfacente. Rispettando la normativa e stipulando accordi adeguati, è possibile gestire questa situazione in modo efficace e conforme alla legge.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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