Prolungamento del contratto di apprendistato: quando è possibile?
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
In caso di sospensione del lavoro, il contratto di apprendistato viene automaticamente prolungato? E come si calcola l’eventuale periodo aggiuntivo?
Il contratto di apprendistato, regolato dal Decreto Legislativo n. 81/2015, prevede delle tutele specifiche per garantire il corretto svolgimento del percorso formativo del giovane lavoratore. Una delle disposizioni più rilevanti in tal senso è contenuta all’articolo 42, comma 5, lettera g), che disciplina la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di sospensioni involontarie dal lavoro.
Quando è possibile il prolungamento?
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il prolungamento del contratto non è automatico. Si tratta di una facoltà a disposizione del datore di lavoro, che può decidere di applicarla in presenza di specifiche condizioni:
- l’assenza dal lavoro deve essere involontaria (es. malattia, infortunio, maternità);
- la durata dell’assenza deve essere superiore a 30 giorni consecutivi;
- le assenze devono essere continue, non si sommano più periodi di assenza breve.
Sono dunque escluse dal conteggio tutte le assenze volontarie, come le ferie, i permessi retribuiti o non retribuiti richiesti dal lavoratore per esigenze personali.
Come si calcola il nuovo periodo?
Nel caso in cui ricorrano le condizioni sopra descritte, l’azienda può decidere di estendere la durata dell’apprendistato per un periodo pari alla durata dell’assenza. Questo per consentire al giovane di recuperare integralmente la formazione non svolta durante la sospensione.
Cosa deve fare l’azienda?
Se l’azienda intende avvalersi di questa possibilità, è fondamentale che informi l’apprendista per iscritto, prima della scadenza naturale del contratto di apprendistato. Questa comunicazione ufficiale tutela entrambe le parti e garantisce la corretta applicazione della normativa.
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