INPS: i chiarimenti sulle prestazioni occasionali nelle società sportive [E.Massi]
Il lavoro discontinuo degli steward negli stadi di calcio e le relative soluzioni nella circolare Inps n. 95/2018
I campionati di calcio sono appena cominciati e le partite di Champions League e di Coppa Uefa sono alle porte: l’INPS, con la circolare n. 95/2018 offre, sotto l’aspetto amministrativo, piena agibilità alle novità introdotte nel nostro ordinamento con la legge n. 205/2017.
Di cosa si tratta?
Con il comma 368 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, le società sportive hanno trovato una soluzione ad un problema che l’abrogazione dei voucher aveva evidenziato con una certa rilevanza: ci si riferisce al lavoro discontinuo degli steward negli stadi di calcio che, nella gran parte dei casi, era remunerato attraverso i c.d. “buoni lavoro”, sia direttamente che attraverso forme di appalto, cosa consentita, anche con l’utilizzazione dei voucher, dal DM. del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007, modificato nel corso del 2010.
Del resto, se si prendono in esame i committenti che, a vario titolo, hanno, negli anni passati, fatto ricorso agli stessi, si può ben verificare come ai primi posti della classifica si trovino sia società fornitrici di steward che società di calcio di primissima fascia.
Il Legislatore, intervenendo nel “corpus” dell’art. 54-bis del D.L. n. 50 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017, ha allargato la casistica prevista dalla nuova disciplina relativa sulle prestazioni occasionali, alle società sportive che sono quelle identificate dall’art. 10 della legge n. 91/1981 (non solo società di calcio ma, in generale, società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata che possono stipulare contratti con atleti professionisti): esse debbono ottenere, prima del deposito dell’atto costitutivo ex art. 2330 c.c., l’affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
È appena il caso di sottolineare come tali disposizioni specifiche trovino applicazione soltanto per gli steward e non per altri lavoratori occasionali con diversa qualifica: se gli stessi dovessero essere utilizzati le società sportive rientreranno all’interno delle disposizioni previste, in via generale, per gli altri committenti (limiti dimensionali da rispettare – forza-lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato od 8 nelle aziende alberghiere e nelle strutture ricettive del settore turistico – e compenso con la stessa società non superiore ai 2.500 euro per ogni lavoratore ed un tetto complessivo fissato a 5.000 euro): tale chiarimento emerge dalla stessa nota dell’INPS che sto esaminando.
La circolare n. 95/2018 mette, in chiara evidenza, i concetti sopra delineati, ricordando (fatto estremamente importante) che gli impianti sportivi ove sono organizzate le partite di calcio debbono avere una capienza superiore ai 7.500 posti, come precisato nel D.M. del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007.
Ma come ha operato il Legislatore, tenendo conto che, anche in questi casi, propedeutica alla utilizzazione dei prestatori, resta obbligatoria la registrazione degli stessi e delle società sportive sulla piattaforma informatica predisposta dall’INPS?
Come avviene, sovente, non si è scritta una disposizione specifica ma si è intervenuti su un testo attraverso alcune interpolazioni: tale modo di legiferare, tuttavia, presenta sempre il rischio di lasciare alcune norme “in sospeso” e, soprattutto, costringe l’interprete ad effettuare “letture” che possono prestare il fianco ad alcune criticità.
L’opera di interpolazione inizia dal comma 1 che identifica i prestatori occasionali ed il compenso complessivo che gli stessi possono ottenere con tale attività in un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre): è stato aggiunta la lettera c-bis attraverso la quale vengono individuati come prestatori anche i soggetti utilizzati “per le attività di cui al DM 8 agosto 2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge n. 91/1981, per compensi di importo complessivo non superiori a 5.000 euro (che vanno intesi, come negli altri casi, al netto dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e dei costi di gestione)”, oltre che, ovviamente, esenti da IRPEF, come stabilisce il comma 4, il quale afferma, chiaramente, che non incidono neanche sull’eventuale “status” di disoccupato od inoccupato. Ovviamente, trovano anche piena applicazione le norme di tutela previste dal D.L. vo n. 66/2003 in materia di pause, di riposo giornaliero e settimanale, nonché quelle, particolarmente cogenti, previste dall’art. 3, comma 8 del D.L.vo n. 81/2008.
Una brevissima considerazione: il Legislatore sembrava aver riferito il compenso complessivo non superiore ai 5.000 euro non alla totalità degli utilizzatori, come afferma la lettera a) del comma 1 ma “a ciascun utilizzatore di cui alla legge n. 91/1981”. Da ciò sarebbe potuta discendere la possibilità di “sforare” tale tetto complessivo, cosa possibile se si pensa a steward che, ad esempio, “lavorano” per le due società di calcio presenti in alcune città (Roma, Milano, Torino, Genova, Verona). L’INPS, al secondo capoverso del punto 4 della circolare, ha interpretato la disposizione in maniera diversa affermando che il limite dei “5.000 euro, relativo ai compensi percepibili da ciascun prestatore” va riferito “alla totalità degli utilizzatori”.
Da quanto appena detto si evince che le prestazioni occasionali possono essere utilizzate unicamente per l’attività degli steward (il DM prevede una serie di requisiti personali e professionali, controlli, selezione e formazione) adibiti ad attività di bonifica degli impianti, prefiltraggio, filtraggio, instradamento all’interno dell’impianto sportivo, vigilanza, assistenza alle persone diversamente abili ed in compiti finalizzati ad evitare violazioni del regolamento d’uso. Si tratta di lavoratori che svolgono gran parte della loro attività sotto la diretta vigilanza degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza preposti ai servizi di prefiltraggio e filtraggio ed i cui nominativi sono noti al Prefetto della provincia ove ha sede l’impianto sportivo.
La circolare n. 95 rimarca, qualora ce ne fosse bisogno, il fatto che l’attività degli steward si svolge “sotto la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi”.
Tale affermazione è particolarmente significativa perché qualifica la prestazione degli addetti, qualora ce ne fosse bisogno, quale prestazione di lavoro subordinato (si parla di direzione e di controllo) e, quindi, esclude che possano essere utilizzate altre forme di lavoro, pure utilizzate in passato, riferibili all’area dell’autonomia (collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni di natura occasionale ex art. 2222 c.c.).
L’elenco degli “addetti formati” è tenuto costantemente aggiornato dalla Questura competente per territorio che verifica la permanenza dei requisiti personali richiesti. Il Prefetto può disporre il divieto di utilizzazione dei lavoratori interessati, qualora abbiano perso alcuni dei requisiti richiesti (sono individuati nell’allegato A al DM), per violazione od omissione delle disposizioni impartirete dall’autorità di pubblica sicurezza o dell’Ente o società affidataria, per condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio (caratteristica che assumono gli steward nell’esercizio dei loro compiti) o per ogni altro abuso del titolo.
La seconda interpolazione normativa, la si trova al comma 6 ove il Legislatore ha identificato i soggetti che possono ricorrere alle prestazioni occasionali: dopo le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa (nella sostanza, “le famiglie”) e gli utilizzatori con i limiti dimensionali previsti dal comma 14 (non avere in forza più di 5 dipendenti a tempo indeterminato che, ora, per effetto della legge n. 96/2018, sono diventati 8 per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turistico), viene inserita la lettera b-bis che ricomprende, appunto, come voce autonoma “le società sportive di cui alla legge n. 91/1981”.
La terza novità viene inserita all’interno del comma 10: per le società sportive l’utilizzo delle prestazioni occasionali degli steward avverrà attraverso il “Libretto Famiglia” (appare singolare chiamare in questo modo le modalità con le quali tali attività vengono gestite da società, con scopo di lucro, gestite sotto forma di società per azioni, anche quotate in Borsa). Ciò appare chiaro allorquando il Legislatore, espressamente, dopo aver individuato le attività c.d. “familiari” aggiunge, con la lettera c-bis le “attività di cui al DM 8 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b- bis”.
Su questo punto la circolare n. 95 ricorda che:
- la comunicazione contenente i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero dei titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata della stessa, l’ambito di svolgimento della prestazione e qualsiasi altra informazione utile, va inviata al termine della prestazione lavorativa e, comunque, non oltre il terzo giorno del mese al quale si riferisce la prestazione, attraverso la piattaforma telematica INPS o i contact center messi a disposizione dall’Istituto. La comunicazione, nel momento in cui viene inviata, viene conosciuta dallo steward sul proprio indirizzo di posta elettronica, comunicato all’INPS nei dati di registrazione sulla piattaforma telematica;
- per ogni ora di prestazione (non c’è il limite obbligatorio di doverne assicurare almeno quattro continuative nella stessa giornata) vengono applicati i compensi e gli oneri contributivi previsti per i lavoratori domestici dal “Libretto famiglia”, ossia 8 euro per il prestatore, 1,65 euro per la gestione separata dell’INPS, 0,25 euro per il premio INAIL e 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione, per un totale complessivo di 10 euro;
- il versamento, legato alla costituzione della provvista per il pagamento delle prestazioni e degli oneri contributivi ed assicurativi, con esclusione di qualsiasi forma di compensazione di crediti, va effettuato con il modello F24 (ELIDE), con i dati identificativi del fruitore e con la causale “CLOC”. La costituzione della provvista può avvenire anche attraverso strumenti di pagamento elettronico con addebito in c.c. o su carta di credito, gestiti attraverso la modalità “pagoPA” di Agid e accessibili soltanto dal servizio “Prestazioni Occasionali” dell’INPS con l’utilizzo delle credenziali dell’utilizzatore (PIN INPS, CNS o SPID). Tali somme possono essere versate direttamente dall’utilizzatore ma anche da un consulente del lavoro, come chiaramente affermato da una modifica introdotta nel comma 15 dall’art. 2-bis della legge n. 96/2018;
- l’INPS procederà ad una implementazione apposita della procedura riservata alle società sportive per i soli “steward addetti agli stadi”.
Tornando alle questioni affrontate dal Legislatore sottolineo che lo stesso ha voluto, senz’altro, risolvere la “questione steward” nelle manifestazioni sportive, in generale, e negli stadi di calcio, in particolare e che, probabilmente, tale volontà lascia presumere la “non applicazione” del tetto massimo dei 5.000 euro previsto per tutti gli utilizzatori individuati, al comma 1, lettera b, dall’art. 54-bis: tuttavia, ha dimenticato di esplicitarlo nella disposizione. Se così non fosse, sarebbe tutto inutile, sol che si presti attenzione alla circostanza che in “partite di cartello” (derby, Champions League, ecc.) gli steward (detti anche “assistenti di stadio”) utilizzabili sono diverse centinaia ed il tetto massimo di 5.000 euro basterebbe, si e no, per un solo incontro.
Tale “buco normativo” è stato, in un certo senso, risolto dall’INPS che al punto 5 della circolare ha fornito una interpretazione “orientata” affermando che se la “ratio” della norma è finalizzata all’utilizzo delle prestazioni occasionali degli steward nelle manifestazioni sportive, ne discende che le società sono escluse dall’applicazione del limite di 5.000 euro previsto al comma 1, lettera b).
Si tratta di una interpretazione di buon senso che, spero, sia stata quantomeno concordata con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che non risulta tra i destinatari della circolare: la ragione di tale mia riflessione risiede nel fatto che gli organi di vigilanza delle strutture territoriali dell’Ispettorato, in mancanza di specifiche direttive della propria struttura centrale, potrebbero irrogare le sanzioni previste con la riconduzione dei rapporti a tempo indeterminato. È auspicabile, quindi, che tale indicazione dell’INPS sia fatta propria dall’INL con una nota esplicativa alle proprie articolazioni periferiche.
Il pagamento dei compensi per gli steward avverrà nelle forme usuali previste per gli altri prestatori attraverso la identificazione dell’IBAN, già fornito in piattaforma con la registrazione, del conto corrente bancario, postale o della carta di credito fornita di IBAN, in quanto l’accredito delle prestazioni avviene, attraverso l’INPS il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni. L’INPS non risponde dell’accredito “non andato a buon fine” per una errata indicazione o perché lo steward, cambiando banca e conto corrente, non ha provveduto ad effettuare la dovuta comunicazione. Mancando la possibilità di accredito, si procederà ad effettuare il pagamento attraverso un bonifico postale domiciliato con il costo pari a 2,60 euro, a carico del lavoratore.
Un’altra questione che merita un approfondimento e che non è stata “toccata” dalle novità introdotte, è contenuta al comma 20 e riguarda, con la sola eccezione delle Pubbliche Amministrazioni, la trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato nel caso in cui il prestatore superi, in via alternativa o la soglia dei 2.500 euro o il tetto delle 280 ore annue.
Tale disposizione riguarda anche gli steward per i quali il Legislatore ha previsto per le prestazioni “svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge n. 91/1981, compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro”?
La risposta fornita dall’INPS con la circolare n. 95 è positiva, ma cambiano i parametri numerici: la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato avverrà con il superamento del limite massimo dei 5.000 euro netti nell’anno civile o, in alternativa, nel momento in cui il tetto delle 625 ore annue (è il risultato che scaturisce dal rapporto tra i 5.000 euro e il valore della prestazione oraria, pari ad 8 euro) sarà superato.
Ma, le sanzioni amministrative comprese tra 500 e 2.500 euro previste al comma 20, per le violazioni dell’obbligo di comunicazione previsto dal comma 17, nei confronti delle imprese utilizzatrici si applicano anche alle società sportive?
La risposta è negativa in quanto le società sportive non sono soggette all’invio della comunicazione di attivazione della prestazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della stessa, ma a quella successiva (comma 12) prevista per il “Libretto Famiglia”. Ciò non toglie, tuttavia, che gli organi di vigilanza, qualora ne ricorrano le condizioni e siano acquisite le prove, possano contestare altre violazioni alla normativa sul lavoro.
C’è, poi, un’altra questione da esaminare e che, necessiterebbe, di un chiarimento amministrativo.
Gli istituti di sicurezza autorizzati o quelle imprese che hanno in appalto il servizio e che, pure in passato, hanno fatto ricorso ai vecchi voucher in quanto ciò era possibile sulla base della previsione contenuta nel DM 8 agosto 2007, come modificato dal DM 24 febbraio 2010, possono ora utilizzare le prestazioni occasionali?
La mia risposta è negativa per due ordini di ragioni:
- il D.M. del Ministro dell’Interno consentiva l’uso dei voucher per il lavoro accessorio in un momento in cui il divieto della utilizzazione negli appalti risultava soltanto da circolari del Ministero del Lavoro. È pur vero che nel 2015 il comma 6 dell’art. 48 (ora abrogato) del D.L. vo n. 81/2015 vietava il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio negli appalti di opere e servizi, ma è anche vero che si rimandava ad un D.M. del Ministro del Lavoro (che sarebbe dovuto uscire entro la fine di gennaio 2016, cosa non avvenuta) l’individuazione delle forme ammesse;
- i voucher non ci sono più e le prestazioni occasionali, seppur simili, hanno caratteristiche diverse e non sono sovrapponibili ai primi e, inoltre, appare, assolutamente, vietata la utilizzazione di “PrestO” negli appalti di opere e servizi (comma 14, lettera d), senza alcuna eccezione demandabile alla decretazione ministeriale.
Ma, allora, perché sarebbe opportuno, in ogni caso, un chiarimento dell’INL?
Personalmente, pur ritenendo che il divieto negli appalti abbia una valenza generale, ritengo che tale organo dovrebbe confermarlo esplicitamente, in quanto, il divieto negli appalti di opere e servizi viene inserito nel comma 14 ove si parla degli “utilizzatori normali”, mentre le società sportive non rientrano tra questi, utilizzando il “Libretto di Famiglia”: probabilmente si tratta di un chiarimento superfluo ma sarebbe il caso di precisarlo, per fugare ogni dubbio.
Ma, oltre al ricorso alle prestazioni occasionali, quali altre tipologie contrattuali potrebbero attivare legittimamente le società sportive?
Tali imprese, potrebbero ricorrere al lavoro intermittente, sia attraverso la pattuizione collettiva richiesta dall’art. 13 del D.L. vo n. 81/2015 (che, al momento, non risulta attivata) che, attraverso una possibile interpretazione estensiva, magari ottenuta attraverso un interpello della voce n. 43 del R.D. n. 2657/1923, richiamato dal DM. del 23 ottobre 2004, con l’equiparazione dell’evento sportivo ad uno spettacolo.
C’è, poi, la questione dell’appalto.
La risposta è positiva (ovviamente, con l’esclusione delle prestazioni occasionali) purché ricorrano tutte le condizioni essenziali previste dall’art. 1655 c.c. e dall’art. 29 del D.L. vo n. 276/2003 e non si tratti di mera somministrazione illecita.
Ovviamente, ci potrebbe essere anche una assunzione diretta alle dipendenze delle società sportive con un contratto a tempo parziale e determinato con clausole flessibili: si tratterebbe, in ogni caso, di una gestione difficile e, per certi versi, impossibile, ove situazioni personali ed oggettive andrebbero a confliggere nel “concreto”, in quanto il calendario degli avvenimenti sportivi è, sovente, condizionato da spostamenti di orario e di giornate.
Per le Agenzie del Lavoro la questione non si pone in quanto la somministrazione a tempo determinato degli steward non ha subito alcuna limitazione e la eventuale causale da apporre, quando ciò dovesse avvenire, sarà a carico della società sportiva utilizzatrice, secondo la previsione contenuta nella legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018. Qui, è bene precisarlo, le causali previste dalla riforma, seppur a carico dell’utilizzatore, sono di difficile inserimento, tenuto conto che non è possibile attivarle laddove si parla “di esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’attività ordinaria” (che è quella di organizzare eventi sportivi) e “di esigenze connesse a incrementi significativi e non programmabili dell’attività ordinaria” (ma la programmazione degli eventi è programmata attraverso calendari che si conoscono mesi prima).
Ciò che, a conclusione di questa riflessione, ritengo opportuno rimarcare è come non possano essere utilizzate per gli steward tipologie contrattuali riferibili all’area della autonomia o della parasubordinazione come, ad esempio, le collaborazioni autonome di natura occasionale ex art. 2222 c.c., o come le collaborazioni coordinate ex art. 2 del D.L.vo n. 81/2015 (sia pure dopo le modifiche introdotte nell’art. 409, numero 3, c.p.c. dall’art. 15 della legge n. 81/2017), atteso che l’attività svolta, come ben si può evidenziare da una semplice lettura del DM 8 agosto 2007 e della circolare INPS n. 95/2018, è riferibile “in toto” all’area della subordinazione.
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