È possibile assumere un ragazzo di 16 anni con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale?
Per effettuare una assunzione di un ragazzo di 16 anni deve verificare, oltre la corretta tipologia contrattuale che, a mio avviso, può essere quella dell’apprendistato di c.d. primo livello, anche che abbia effettuato almeno 10 anni di scuola dell’obbligo. Sono i due requisiti fondanti per entrare nel mondo del lavoro.
Di seguito uno stralcio dall’editoriale di Eufranio Massi dal titolo: “I minori ed il lavoro”
[…]Fatta eccezione per “l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (ma quanto è lunga la rubrica dell’art. 43 del D.L.vo n. 81/2015!) ove, nell’ottica del “coniugio” tra la formazione in azienda e l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative, l’accesso al lavoro è possibile al compimento dei 15 anni, si può, in linea di massima, sottolineare come l’ammissione al lavoro sia subordinata al compimento dei 16 anni ed all’assolvimento di 10 anni relativi all’obbligo scolastico.
[…] ferme restando le norme di tutela sulle quali ci si soffermerà più avanti la prima domanda che si pone è strettamente correlata alle tipologie contrattuali che, almeno teoricamente, possono essere stipulate con gli adolescenti (dai 16 ai 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo scolastico):
Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale: previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015, può riguardare anche coloro che hanno 15 anni, in quanto tale tipologia, che è prevista dall’art. 43 del D.L.vo n. 81/2015, consente di coniugare la formazione effettuata in azienda con la formazione effettuata nel ciclo scolastico. Va ricordato che il comma 5 consente ai datori di lavoro con unità produttive nelle Regioni e nelle Provincie Autonome di Trento e Bolzano che abbiano definiti sistemi di alternanza scuola – lavoro, nel rispetto di previsioni della contrattazione collettiva (anche di secondo livello) stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (v. in Emilia – Romagna l’accordo nel settore del turismo), di prevedere specifiche modalità di utilizzo anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali […]
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
2 Commenti
Roberto
Luglio 11, 19:14Ritengo che hai sensi del comma 2, dell’articolo 2 c.c., non vi sia l’obbligo della firma dei genitori. Comunque nulla vieta che la si richieda. Le confermo che non è necessaria l’autorizzazione dell’ITL. Per gli altri adempimenti, deve verificare sopratutto quelli di natura formativa. Non vedo preclusioni per la trasferta, qualora accompagnato.
MARZIA
Luglio 11, 11:43BUONGIORNO, UN CLIENTE CHE LAVORA COME IMBIANCHINO VORREBBE ASSUMERE PER IL PERIODO ESTIVO UN RAGAZZO DI 17 ANNI ( CHE STA FINENDO IL PERCORSO DI STUDI MA CHE HA GIA’ ASSOLTO ALL’OBBLIGO SCOLASTICO). IL CONTRATTO DI LAVORO DEVE ESSERE FIRMATO ANCHE DAI GENITORI? MI PARE DI AVERE CAPITO CHE NON SERVE L’AUTORIZZAZIONE DELLA DPL IN QUANTO NON RIENTRA NELLE ATTIVITà CULTURALI O DELLO SPETTACOLO. INOLTRE, OLTRE LA VISITA MEDICA PREASSUNTIVA ( IN QUANTO COMUNQUE L’ATTIVITA’ DA SVOLGERE RIENTRA TRA QUELLE PER LE QUALE è PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA), VI SONO ALTRI ADEMPIMENTI CHE MI SFUGGONO? PUò EVENTUALMENTE MANDARLO IN TRASFERTA ( ACCOMPAGNATO DAL DATORE DI LAVORO) A LONDRA? ( IN QUANTO LA DITTA SVOLGE DIVERSI LAVORI ANCHE LI’)
GRAZIE MILLE E MI SCUSO SE MI SONO DILUNGATA TROPPO
CORDIALI SALUTI