Con il Decreto “Cura Italia” posso fare una proroga acausale di altri 12 mesi per un contratto a termine?

Una sentenza ha dichiarato illegittimo un licenziamento comminato durante il periodo di prova se effettuato nel periodo di blocco dei licenziamenti per GMO.

Con il Decreto “Cura Italia” posso fare una proroga acausale di altri 12 mesi per un contratto a termine?

In luglio è in scadenza il contratto a termine (un anno) di un nostro dipendente. Con il decreto cura Italia è possibile fare un’ulteriore proroga acausale fino ad un massimo di altri 12 mesi? Corretto?

Sì. L’importante è non si sia già utilizzata questa agevolazione (dal 23 marzo 2021) e che non si vadano a superare i 24 mesi complessivi (calcolati conteggiando la durata di tutti i contratti a termine stipulati con il lavoratore).

Per maggiori informazioni sul decreto Cura Italia, di seguito, l’art. 19 bis del decreto-legge n. 18/2020:

Art. 19 bis

Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine 1. Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. 

Per maggiori informazioni, di seguito, l’art. 21 del Decreto Legislativo n. 81/2015:

Art. 21. Proroghe e rinnovi

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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6 Commenti

  1. Francesca
    Dicembre 27, 12:41

    Buongiorno Dott. Camera,
    è possibile prorogare nuovamente un contratto apponendo la causale e fino a concorrenza dei 24 mesi totali, dopo aver fruito dell’esonero della causale ex art. 17 DL 41/2021 ?
    Grazie.
    Saluti
    Francesca

    • Roberto
      Dicembre 29, 07:36

      Certo. La proroga è possibile (con causale) qualora si rispetti il massimale di proroghe previsto dalla legge (max 4).

  2. MARTA
    Settembre 28, 11:08

    Buongiorno,
    avrei un dubbio interpretativo sulla possibilità dell’utilizzo dell’acausalità in caso di proroga, mi spiego:

    dipendente assunto a tempo determinato il 08.10.2020 scadenza il 07.04.2021, prorogato una volta sola con nuova scadenza 06.10.2021,
    è possibile effettuare una proroga senza inserimento della causale e portare la scadenza al 31.01.2022?

    cordiali saluti

    • Roberto
      Settembre 29, 08:44

      Ha già fruito dell’agevolazione il 7/4 quando ha prorogato il contratto. La proroga è avvenuta dopo la vigenza della norma.

  3. hesp81
    Settembre 13, 11:21

    La proroga di un rinnovo di contratto a termine in scadenza entro il 31/12/2021 che ha sfruttato la deroga per l’acausalità offerta dal decreto Sostegni necessita di causale oppure l’unico vincolo rimane quello dei 12 mesi acausali complessivi del decreto Dignità?

    • Roberto
      Settembre 14, 22:02

      La proroga deve prevedere la causale, in quanto l’agevolazione è stata già sfruttata con il rinnovo acausale.

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