Per avvalermi di un lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 cc. Devo stipulare un contratto di lavoro?
Per quanto la normativa non preveda l’obbligo della stipula di un contratto scritto tra le parti, è consigliabile formalizzare (ad probationem) il rapporto di lavoro con un “contratto di prestazione occasionale” o una “lettera di incarico”, al quale deve essere apposta una data certa legale (es. timbro postale, Raccomandata A.R. o invio tramite posta PEC).
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2 Commenti
Francesca
Gennaio 26, 12:11Buongiorno Dott. Camera,
vorrei chiederle se è possibile stipulare un contratto ex art. 2222 c.c., con durata anche annuale, prevedendo un compenso giornaliero da corrispondere al prestatore per ogni giornata di attività. In questo caso, la notula delle prestazioni potrà avere cadenza mensile oppure soltanto annuale (al termine del contratto)? Sarebbe possibile anche concordare con il prestatore un tetto massimo di giornate?
Sempre rispetto al contratto ex art. 2222 cc, è possibile stipularlo con medici in pensione che hanno chiuso la partita iva?
Grazie.
Saluti
Francesca
Roberto
Gennaio 26, 14:10Ritengo che così facendo, si svilisce una delle caratteristiche della collaborazione autonomo occasionale. Diventerebbe una sorta di “contratto intermittente”. Viceversa l’attività oltre ad essere autonoma deve essere anche occasionata da un servizio o opera rientrante tra le capacità del collaboratore. Inoltre, ritengo che sia importante il fatto che l’attività non deve essere propria dell’azienda ma al di fuori dell’oggetto sociale.
Con queste caratteristiche, non vedo problemi per l’utilizzo del medico in pensione.