Patente a punti in edilizia: soggetti obbligati e procedura di richiesta

Patente a punti in edilizia: soggetti obbligati e procedura di richiesta

Soggetti obbligati a richiedere la patente a punti in edilizia

La norma istitutiva è da tempo in vigore e, negli ultimi giorni, si sono susseguiti il Regolamento ministeriale emanato con il D.M. n. 132, la circolare n. 4 dell’INL e, per quel che può valere, anche un webinar di presentazione della patente a punti tenuto, in data 27 settembre u.s., dai massimi vertici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con l’intervento dello stesso Ministro del Lavoro: ebbene, pur tra incertezze e rilievi critici, il nuovo strumento è pienamente in vigore e, superata una breve fase transitoria ove i soggetti interessati possono presentare una autocertificazione/autodichiarazione valida fino alla fine del mese di ottobre, dal 1° novembre chi opererà in edilizia dovrà essere in possesso di tale documento rilasciato dall’INL in formato digitale.

Si calcola che circa 830.000 datori di lavoro e lavoratori autonomi siano, potenzialmente interessati, cosa che, nella fase di avvio, potrebbe scontare anche una serie di problemi informatici operativi. Il campo di applicazione è molto ampio in quanto il riferimento ai cantieri temporanei e mobili del settore edile e di ingegneria civile comprende:

“I lavori di costruzione, demolizione, manutenzione, riparazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le porte strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione civile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili e di ingegneria civile”.

Quale è l’iter procedimentale per ottenere la patente?

L’art. 1 del D.M. n. 132 stabilisce che i soggetti interessati debbono presentare apposita domanda al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (si entra con lo SPID o il CIE) se in possesso di alcuni requisiti che, a seconda dei casi, vanno autocertificati ex art. 46 del DPR n. 445/2000 o attestati attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art. 47 del medesimo DPR.

I requisiti autocertificabili (perché già in possesso della Pubblica Amministrazione e che, come tali, possono ben essere verificati direttamente dall’INL) sono:

  • L’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
  • Il possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità. Per quest’ultimo conta il momento in cui viene richiesta la patente: eventuali situazioni di violazioni contributive successive, accertate dagli organi di vigilanza, seguono le vie ordinarie di contestazione e sanzioni, come sottolineato dall’INL nella circolare n. 4;
  • Il possesso della certificazione di regolarità fiscale ex art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.L.vo n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente.

I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono:

  • L’adempimento da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.L.vo n. 81/2008. La circolare n. 4 ricorda che per i lavoratori autonomi gli obblighi formativi rilevano soltanto in caso di utilizzo di attrezzature che richiedono una specifica formazione. Su questo ed altri punti il portale indica le caselle “non obbligatorietà” o “esenzione giustificata”;
  • Il possesso del documento di valutazione dei rischi nei casi previsti dalla normativa vigente. Come afferma la circolare n. 4 dell’INL esso non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di dipendenti;
  • L’avvenuta designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione, laddove richiesto dalla normativa vigente.

 

Quali sono i soggetti tenuti alla richiesta della patente?

Il Regolamento richiama il comma 1 del nuovo art. 27 del D.L.vo n. 81/2008 che esclude, soltanto, tra tutti coloro (imprese e lavoratori autonomi) che, a vario titolo, si trovano ad operare, sia pure senza continuità, nei cantieri edili temporanei e mobili e di ingegneria civile, quelli che effettuano le semplici forniture di materiale o che effettuano prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, ecc.), nonché le aziende con classifica SOA III o superiore: di conseguenza ci rientrano anche quelle aziende o lavatori autonomi che, pur non rientrando nel settore edile, si trovano ad operare in un cantiere mobile o temporaneo (ad esempio, idraulici, ascensoristi, elettricisti, addetti all’impiantistica, aziende di pulizia che prestano attività in un cantiere ancora in funzione,  ecc.).

La norma si applica anche alle imprese straniere ed ai lavoratori autonomi (comunitari o no): i primi, se ne sono in possesso, debbono produrre un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese della UE: se questo manca, debbono sottostare alla normale procedura.

I secondi, se in possesso di un attestato rilasciato dal proprio Paese debbono comprovare l’avvenuto riconoscimento da parte dell’autorità italiana: se manca, debbono presentare l’istanza attraverso il portale.

Le domande, afferma il Regolamento, possono essere presentate dal 1° ottobre 2024, dal legale rappresentante dell’impresa, dal lavoratore autonomo direttamente o attraverso delega scritta, ivi inclusi i professionisti ex lege n. 12/1979. La nota dell’INL parla, esplicitamente, di consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e CAF. Nelle more della presentazione della domanda, nel periodo intercorrente tra il 23 settembre e il 31 ottobre 2024 è possibile presentare, attraverso uno specifico modello predisposto dall’INL, l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva riguardante i requisiti richiesti ex art. 27, comma 1. Il tutto va inviato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it che, comunque avrà efficacia fino alla fine di ottobre: dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere sulla base di tale documentazione, in quanto sarà indispensabile aver effettuato la richiesta della patente attraverso il portale.

Nelle more del rilascio del documento informatico è consentito lo svolgimento delle attività, fatto salvo un eventuale provvedimento contrario notificato dall’INL.

Quale rischio si corre nel caso in cui quanto dichiarato non risponda al vero?

La mendacità o la non corrispondenza delle dichiarazioni, accertate in via definitiva, oltre alle conseguenze di natura penale, previste dall’art. 76, legate alla violazione del DPR n. 445/2000, comporta la revoca della patente che, può essere richiesta, nuovamente, soltanto dopo dodici mesi. Gli organi competenti per la revoca che avviene al termine di uno specifico iter procedimentale finalizzato ad accertare la non veridicità di almeno uno degli elementi essenziali, sono le Direzioni interregionali del Lavoro (ce ne sono tre in Italia con sede a Milano per il Nord, a Roma per il Centro e a Napoli per il Sud)  e la Direzione centrale della vigilanza e sicurezza dell’INL qualora il provvedimento interessi una azienda operante nei territori di più sedi interregionali o sia straniera.

Alla presentazione della domanda consegue il rilascio della patente digitale la quale contiene una serie di elementi ben identificati dall’art. 2:

  • Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo, titolare del documento;
  • Dati anagrafici di chi ha richiesto la patente;
  • Data del rilascio e numero della patente;
  • Punteggio attribuito all’atto del rilascio;
  • Punteggio aggiornato al momento della interrogazione del portale;
  • Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione ex art. 27, comma 8, del D.L.vo n. 81/2008;
  • Esiti di eventuali provvedimenti definitivi di natura amministrativa o giurisdizionale ai quali segue la decurtazione dei punti ex comma 6 dell’art. 27.

 

 I datori di lavoro sono tenuti, entro i cinque giorni successivi all’invio della domanda di richiesta della patente, a darne comunicazione sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale che a quello territoriale.

L’art. 2 del D.M. n. 132 contiene, altresì, il rinvio ad un provvedimento del Garante della Privacy, finalizzato alla individuazione delle modalità di esposizione dei contenuti informativi della patente nei confronti di una serie di soggetti potenzialmente interessati: tali contenuti vanno conservati per tutto il periodo di vigenza della patente, ivi compresi quelli relativi ai provvedimenti di sospensione o di decurtazione dei punti, per i quali sussiste l’obbligo della conservazione per un periodo non superiore al quinquennio dal momento in cui gli stessi sono stati iscritti nel portale.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 347 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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