Parere positivo della Commissione Europea agli sgravi per le assunzioni
L'Editoriale di Eufranio Massi
Finalmente!
Con un comunicato del 19 giugno 2023 la Commissione Europea ha comunicato che le agevolazioni previste dal nostro ordinamento in favore dei datori di lavoro che assumono giovani “under 36” e donne svantaggiate e che erano state bloccate alla data del 1° luglio 2022, sono perfettamente in linea con le condizioni fissate nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione approvato lo scorso 9 marzo. Di conseguenza, vengono sbloccati i benefici previsti sia dalla legge n. 178/2020 (relativi al secondo semestre dell’anno 2022) che quelli prorogati (con un aumento del “bonus”) dalla legge n. 197/2022: essi, quindi, si applicano a tutti i rapporti di lavoro instaurati con soggetti aventi le precise caratteristiche richieste dalla legge, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2023.
Per ben comprendere di cosa si tratta, occorre sottolineare come l’incentivo finalizzato all’occupazione di giovani “under 36” che non hanno avuto in precedenza alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato interessa tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, inclusi quelli del settore agricolo e le agenzie di somministrazione, con l’esclusione del lavoro domestico e del settore finanziario.
L’incentivo spetta sia in caso di assunzione ex novo che nell’ipotesi di trasformazione di un contratto a termine (ovviamente, il giovane non deve aver avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato).
Il beneficio è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro per un massimo di 36 mesi ed un importo per le assunzioni realizzatesi nel secondo semestre del 2022 non superiore a 6.000 euro: esso sale nel 2023 ad un massimo di 8.000 euro. Nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna il beneficio è fruibile per 48 mesi.
Per la piena operatività occorrerà attendere la circolare amministrativa dell’INPS data per imminente: detto questo, ricordo che su questo argomento e sugli adempimenti ad esso correlati (del resto già presenti in precedenti note dell’Istituto come, ad esempio, la n. 40/2018 e la n. 56/2021) mi sono già soffermato in precedenti riflessioni su questo blog e ad esse rimando.
La decisione della Commissione Europea ha sbloccato anche lo sgravio contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati (l’ambito applicativo, comprese l esclusioni, è sempre lo stesso) che assumono donne svantaggiate a tempo indeterminato o a termine, oppure trasformano a tempo indeterminato un precedente rapporto a termine.
Ma, chi sono le donne svantaggiate?
Esse son quelle che hanno compiuto i 50 anni e sono disoccupate da oltre un anno, come ricorda l’art. 4 della legge n. 92/2012, oppure, a prescindere dall’età, sono residenti in Regioni ammissibili a finanziamenti dei Fondi strutturali europei, prive di lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi, oppure di ogni età che svolgono professioni od attività in settori caratterizzati da forte disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (i settori e le attività sono individuati da un Decreto del Ministro del Lavoro), ed infine, quelle disoccupate da almeno 24 mesi ovunque residenti.
L’agevolazione, è bene ricordarlo, per il periodo autorizzato dalla Commissione Europea è per le assunzioni realizzatesi nel secondo semestre dell’anno 2022 pari ad un massimo di 6.000 euro sulla quota a carico del datore di lavoro che salgono ad 8.000 per le assunte nel corso del 2023. Se l’assunzione è a termine la contribuzione agevolata è riconosciuta per un massimo di 12 mesi che diventano 18 in caso di trasformazione o di assunzione, da subito, a tempo indeterminato.
Anche qui, per la piena operatività, occorrerà attendere le indicazioni dell’INPS, le quali, sicuramente, disporranno che lo sgravio non trova applicazione per la c.d. “contribuzione minore” ed inoltre, che sarà subordinato al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015.
In attesa delle note dell’INPS rimando a mie precedenti riflessioni sull’argomento pubblicate all’inizio dell’anno allorquando la norma fu proposta all’interno della legge di bilancio.
Gli sgravi contributivi sopra citati saranno cumulabili (qualora ne ricorrano le condizioni) con il 20% del beneficio previsto dall’art. 27 del D.L. n. 48/2023 disposto per i datori di lavoro che assumono giovani “under 30” che non studiano e non lavorano (c.d. NEET). Anche su quest’ultimo argomento rimando ad un mio precedente scritto pubblicato qualche settimana fa.
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