Tariffe dei premi INAIL 2019 e collocamento dei lavoratori disabili
In merito al tema “DISABILI” e alla esclusione dei lavoratori con voce tariffa superiore al 60 per mille, ho trovato al mio rientro sulla PEC la comunicazione annuale dell’INAIL con la quale, se ben comprendo, viene fissato il tasso del 50,29 per mille per quanto riguarda la voce 3600 (ex 3620). Se così fosse, non potremmo più andare in deroga non avendo un tasso INAIL pari o superiore al 60 per mille, come prevede la normativa vigente.
La tranquillizzo. Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare 16522 del 12/12/2013, ha chiarito che il riferimento al pagamento del tasso di premio deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, in quanto l’applicazione di quest’ultimo tasso “penalizzerebbe le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione”. In considerazione di ciò, l’ex 3620 (ora 3600) è pari al 73 per mille, quindi superiore al 60 per mille.
Tenga, comunque, presente che in caso di esonero, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13 della L. 68/1999, un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!