Modello 730: da quest’anno anche per i collaboratori domestici
Con le novità introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art.51bis, la possibilità di presentare il modello 730 /2014 da parte dei soggetti senza sostituto d’imposta è stata estesa anche a coloro che presentano una dichiarazione a debito.
Nel primo caso il credito sarà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, nel secondo il contribuente pagherà le imposte dovute mediante il modello di delega F24, così come avviene per il saldo delle imposte derivanti dal Modello Unico 2014, entro il termine del 16 giugno 2014.
Accanto alla platea dei disoccupati che potranno utilizzare il modello 730 /2014 senza sostituto, si aggiungono anche i collaboratori familiari (colf e badanti).
Infatti, L’art. 23 del D.P.R. n.600/1973 stabilisce che i datori di lavoro domestico non sono considerati sostituti d’imposta. Essi, pertanto, non sono tenuti a calcolare, trattenere e versare le ritenute fiscali che potrebbero derivare dalle retribuzioni erogate pur essendo tenuti agli obblighi contributivi ed a rilasciare ai loro lavoratori una dichiarazione, contenente i dati relativi alle retribuzioni erogate nell’anno di riferimento e l’importo trattenuto a titolo di contribuzione.
Per cui, dato che il datore di lavoro domestico non riveste la qualifica di sostituto d’imposta e di conseguenza non effettua nessuna ritenuta Irpef sulle retribuzioni corrisposte, queste ultime andranno versate da parte del collaboratore domestico in sede di dichiarazione dei redditi.
Il lavoratore domestico, sulla base della documentazione ricevuta dal proprio datore, deve verificare se sussiste o meno l’obbligo di presentare la dichiarazione poiché la prima verifica da fare è quella relativa alla sussistenza di un’ipotesi di esonero.
In linea generale, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33. In altre parole l’esonero scatta se:
imposta lorda –
detrazioni per carichi di famiglia –
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –
ritenute =
importo non superiore a euro 10,33
Inoltre, tra gli altri, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i soggetti che, nel corso del periodo d’imposta 2013, hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute.
Pertanto, i lavoratori domestici sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione se hanno percepito nell’intero anno di lavoro (quindi per 365 giorni lavorativi) un reddito non superiore a euro 8.000.
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