Mancanza della forma scritta e nullità della somministrazione (Cassazione)
Con sentenza n. 17540 del 1 agosto 2014, la Cassazione ha affermato che in caso di contratto di somministrazione di lavoro – stipulato ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.L.vo n. 276 del 2003 – la sanzione della nullità, prevista espressamente dall’art. 21, ult. comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente applicabilità, fino alla sentenza che accerta la conversione del rapporto (da lavoro a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore), dell’indennità prevista dall’art. 32 della Legge n. 183 del 2010.
Allegato: sentenza n. 17540 del 1 agosto 2014
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