La Legge di Stabilità per il 2015 approderà nell’Aula della Camera a partire dal 27 novembre. Uno slittamento di tre giorni rispetto alla data prevista inizialmente del 24 novembre.Tra gli emendamenti proposti, in particolare, quelli all’art.12 che introduce lo sgravio contributivo per i neoassunti a tempo indeterminato.
Lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui per tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la sola esclusione dei contratti di apprendistato, dei contratti di lavoro domestico e del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi.
Perché sussista l’effettivo diritto a fruire dell’agevolazione, lo status occupazionale del lavoratore deve congiuntamente possedere due requisiti:
1) non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione;
2) non deve aver avuto rapporti di lavoro, con l’azienda che lo assume o altri datori di lavoro che appartengano al medesimo gruppo di imprese, nei tre mesi che precederanno l’entrata in vigore della Legge stessa.
Tuttavia lo sgravio, pur essendo definito totale, sottostà a tre rilevanti limitazioni:
- importo massimo pari a 8.060 euro annui;
- esclusione dallo sgravio dei contributi Inail;
- possibilità per il lavoratore di essere assunto con l’agevolazione una volta soltanto.
Di contro, la Legge 407/90 prevede il pagamento nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi. Nel caso in cui tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro. Lo sgravio include dunque sia i contributi da versare all’Inps che quelli destinati all’ Inail e la fruizione dello stesso è ripetibile, ricorrendone le condizioni, in capo al medesimo lavoratore.
Dal punto di vista economico, il nuovo sgravio risulta sicuramente più conveniente per il datore di lavoro del Centro-nord non artigiano, in quanto include interamente i contributi Inps mentre la legge 407/90 in questi casi prevede soltanto il 50% di riduzione.
Tuttavia, l’esistenza del tetto massimo di fruibilità, 8.060 euro annui, rende il nuovo beneficio meno conveniente sia all’aumentare della retribuzione corrisposta al lavoratore che all’aumentare del tasso Inail, non essendo prevista l’estensione dello sgravio anche ai contributi assistenziali.
In conclusione, se la legge di Stabilità 2015 sarà approvata “secondo il testo attuale”, andrà a sopprimere i benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, l’incentivo all’assunzione più utilizzato dai datori di lavoro negli ultimi 24 anni. Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2016 non ci saranno sgravi contributivi di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo indeterminato.
Tabella comparazione sgravi *(secondo il “testo attuale” al 21/11/2014 , non sono escluse modifiche)
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115 Commenti
Aniello
Febbraio 18, 11:00Salve mio marito ha firmato le dimissioni, non sapeva che doveva andare al collocamento a fare la comuinicazione entro 15 gg, dalla data delle dimissioni, per cui ha perso tutta l’anzianità, ora chiunque vorrà assumerlo non potrà usufruire di nessuna agevolazione?
Paolo
Dicembre 18, 11:36Buongiorno,
sono stato assunto a gennaio 2015 con contratto a tempo indeterminato e il 10 dicembre scorso sono stato licenziato per motivi oggettivi (perdita di una grossa commessa e messa in liquidazione della società).
Se un nuovo datore di lavoro volesse assumermi già a gennaio, potrebbe farmi un contratto a tempo DETERMINATO (o eventualmente altra tipologia sempre diversa dall’indeterminato … quale?) per i primi 6 mesi e solo successivamente assumermi con un contratto a tempo indeterminato fruendo degli sgravi contributivi?
Grazie
diana
Novembre 24, 17:31buona sera sig.ra Santoro,
avrei bisogno di una specifica sul argomento agevolazioni… nei ultimi 4 anni non sono riuscita ad avere un lavoro e questa estate mi hanno assunto a tempo indeterminato da un commercialista che però dopo 8 giorni è saltato tutto. Per non farmi perdere le eventuali agevolazioni dal prossimo datore di lavoro, il titolare, mi ha fatto una lettera di licenziamento dove è scritto che il lavoro si è concluso per mancato superamento del periodo di prova. In questo caso, l’azienda che vorrebbe assumermi, ha la possibilità di avere le agevolazioni fiscali previste dalla legge per donne disoccupate da più di 6 mesi?
grazie
diana
Salvatore
Novembre 19, 18:24Buonasera,
una dipendente assunta con agevolazione 407 nel 2011 viene licenziata a maggio 2015. Può essere assunta dallo stesso datore di lavoro da dicembre 2015 (quindi dopo i 6 mesi) usufruendo dell’agevolazione triennale (190/2014)? Grazie
massimo piacenti
Novembre 16, 18:26buonasera vorrei avere info sul mio caso al 31/12/2014 ho chiuso la mia partita iva. Dal primo gennaio sono entrato in una coop di lavoro il tipo di lavoro è sempre lo stesso sono un tassista ,posso avere diritto al job act visto che nessuno riesce a darmi una spiegazione plausibile? saluti massimo piacenti
tiziana fortunato
Novembre 12, 14:42buongiorno,
sono una lavoratrice assunta a tempo indeterminato part time (molto part time… 10 ore a settimana) presso una cooperativa, svolgendo funzioni da educatrice professionale, avrei la possibilità di essere assunta presso una ditta come impiegata amministrativa (presso la quale al momento sto sostituendo una maternità) sempre come part time (ma a 30 h settimanali). la ditta in questione potrebbe utilizzare gli incentivi fiscali per un’assunzione a tempo indeterminato?
grazie mille!
Caterina
Ottobre 19, 11:33Salve.
Il socio di una S.a.s. artigiana ( fratello del socio accomandatario/amministratore )
può essere assunto con esonero contributivo L. 190/2014 o ulteriori agevolazioni?
Grazie
LUCIO
Ottobre 15, 12:30Buongiorno,
in riferimento allo sgravio triennale INPS L. 190/2014
1 -Può un azienda riassumere un ex dipendente licenziato in data 0803.2014 per compimento
periodo di apprendistato (assunto in data 08.09.2010) e beneficiare dello sgravio triennale ?
2 – Può un azienda riassumere un ex dipendente già assunto in passato con la L.407/90
periodo di lavoro 01.08.2008 -11.07.2012 e beneficiare dello sgravio triennale?
giuseppe
Ottobre 05, 00:35salve: scusate il mio discorso e tutto diverso di ciò che si parla, ma cerco un aiuto non so a chi rivolgermi,io sono un cuoco lavoro presso un ristorante assunto con la 407 a tempo pieno,ok in estate mi fanno lavorare 6 giorni a settimana e va bene percepisco per intero lo stipendio ok ma in inverno mi fanno lavorare 2 o 3 giorni al massimo percependo come stipendio solo quei pochi giorni che mi fanno fare,allora dico io dove sta l’agevolazione per l’operaio,loro si tengono un operaio a loro piacimento farlo lavorare quando gli fa comodo pagando una miseria di contributi ditemi voi se questa non e una truffa sia verso l’istituto previdenziale che verso l’operaio:p.s. per me questo e lavoro in nero nascosto oltre ad essere una truffa,se mi potete aiutare a risolvere questo problema e cosa posso fare per fare valere i miei diritti.,vi ringrazio in anticipo in attesa di una vostra risposta.
marialuisa santoro
Ottobre 14, 10:07Buongiorno Giuseppe,
capisco perfettamente il suo stato d’animo. Le consiglio di leggere attentamente il suo contratto di assunzione, perché è il documento nel quale sono indicate le informazioni che regolano il suo rapporto di lavoro (inquadramento, orario di lavoro, articolazione dello stesso, eccetera).
Tante possono essere le ipotesi: è probabile che il suo rapporto di lavoro sia di tipo Part Time Verticale con modalità elastica che stabilisce variazioni in aumento dell’orario di lavoro temporalmente definite, oppure potrebbe esistere un accordo aziendale di secondo livello.
Se il suo rapporto di lavoro fosse realmente di tipo Part Time, potrebbe trovare un’altra occupazione per le restanti ore fino al raggiungimento dell’orario pieno. Ne parli con il consulente del suo datore di lavoro, che non può negarle delucidazioni in merito al contratto di assunzione oppure si rivolga ad un patronato. Cordiali saluti
Antonio
Settembre 08, 20:13Salve, sono un dipendente con contratto di apprendistato di 3 anni in scadenza.
L’azienda (alla scadenza dei 3 anni) mi ha proposto un contratto a tempo determinato di 1 anno! Possono farlo?
P.S. Mi è stata inviata una lettera di “termine contratto di apprendistato” con la qualifica raggiunta.
Grazie.