La Legge di Stabilità per il 2015 approderà nell’Aula della Camera a partire dal 27 novembre. Uno slittamento di tre giorni rispetto alla data prevista inizialmente del 24 novembre.Tra gli emendamenti proposti, in particolare, quelli all’art.12 che introduce lo sgravio contributivo per i neoassunti a tempo indeterminato.
Lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui per tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la sola esclusione dei contratti di apprendistato, dei contratti di lavoro domestico e del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi.
Perché sussista l’effettivo diritto a fruire dell’agevolazione, lo status occupazionale del lavoratore deve congiuntamente possedere due requisiti:
1) non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione;
2) non deve aver avuto rapporti di lavoro, con l’azienda che lo assume o altri datori di lavoro che appartengano al medesimo gruppo di imprese, nei tre mesi che precederanno l’entrata in vigore della Legge stessa.
Tuttavia lo sgravio, pur essendo definito totale, sottostà a tre rilevanti limitazioni:
- importo massimo pari a 8.060 euro annui;
- esclusione dallo sgravio dei contributi Inail;
- possibilità per il lavoratore di essere assunto con l’agevolazione una volta soltanto.
Di contro, la Legge 407/90 prevede il pagamento nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi. Nel caso in cui tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro. Lo sgravio include dunque sia i contributi da versare all’Inps che quelli destinati all’ Inail e la fruizione dello stesso è ripetibile, ricorrendone le condizioni, in capo al medesimo lavoratore.
Dal punto di vista economico, il nuovo sgravio risulta sicuramente più conveniente per il datore di lavoro del Centro-nord non artigiano, in quanto include interamente i contributi Inps mentre la legge 407/90 in questi casi prevede soltanto il 50% di riduzione.
Tuttavia, l’esistenza del tetto massimo di fruibilità, 8.060 euro annui, rende il nuovo beneficio meno conveniente sia all’aumentare della retribuzione corrisposta al lavoratore che all’aumentare del tasso Inail, non essendo prevista l’estensione dello sgravio anche ai contributi assistenziali.
In conclusione, se la legge di Stabilità 2015 sarà approvata “secondo il testo attuale”, andrà a sopprimere i benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, l’incentivo all’assunzione più utilizzato dai datori di lavoro negli ultimi 24 anni. Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2016 non ci saranno sgravi contributivi di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo indeterminato.
Tabella comparazione sgravi *(secondo il “testo attuale” al 21/11/2014 , non sono escluse modifiche)
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115 Commenti
Silvia
Febbraio 10, 19:57Buonasera, sono al momento assunta con contratto di apprendistato di 3 anni (sono passati al momento 5 mesi dall’avvio del contratto).
Sto per cambiare azienda (il lavoro e sempre lo stesso) e nella nuova mi hanno proposto un contratto a trmpo determinato di 6 mesi + successivamente tempo indeterminato con la legge di stabilita. Ho letto dai precedenti post che la cosa e fattibile per il nuovo datore di lavoro,giusto??ma eventualmente non potrebbe farmi continuare l’apprendistato li essendo lo stesso settore?? Ho paura di trovarmi tra 6 mesi senza nulla…. Sapete,fidarsi e bene,non fidarsi e meglio!grazie mille per l’aiuto!!!!
Nicola
Febbraio 10, 11:30Buongiorno si possono assumere con gli incentivi anche i soci di una srl o amministratori?
Grazie
Luca
Febbraio 10, 11:15Buongiorno, mia moglie , libera professionista sta per essere assunta con contratto part ti è a tempo indeterminato, le hanno chiesto di presentare certificato di disoccupazione con cui certifica che nel 2015 non guadagnerà più di 4500 euro.
Se dopo essere stata assunta dovesse trovare altro contratto libero professionale o fatturare più di 4500 euro extra sarebbe un problema ? o con l’assunzione decadendo lo stato di disoccupazione si azzera tutto?
Grazie
antonio
Febbraio 09, 08:13Mio figlio ha aperto una partita iva( l’unico modo per poter lavorare) a fine 2014. Ora è in prova presso un’azienda per un mese è potrebbe anche essere assunto con contratto di apprendistato. E’ compatibile con la sua posizione di iscritto alla P.I. (super minimi)?
Grazie
Anna
Febbraio 08, 21:07Buonasera, qualcuno saprebbe dirmi se i 6 mesi di disoccupazione sono considerati effettivamente tali dalla cessazione (causa dimissioni)dell’ ultimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure si intendono come mesi di anzianità di disoccupazione.non avendo comunicato in tempo al centro per l impiego la cessazione del rapporto di lavoro ho perso tutti i mesi di anzianità e mi chiedevo se il nuovo datore di lavoro potrà usufruire di tali sgravi fiscali
grazie
Anna b.
Francesco
Febbraio 06, 10:06Buon giorno, ho 43 anni e sono un artigiano socio di una snc, per mancanza di lavoro un socio dovrebbe uscire dalla societa’, vorrei sapere se posso sperare che un eventuale ditta possa assumermi usufruendo di questi sgravi fiscali. Grazie
paolo
Febbraio 05, 16:34Buonasera,
mia moglie ha un contratto a chiamata a tempo indeterminato e lo stesso datore di lavoro vuole assumerla come dipendente a tempo indeterminato. Secondo lei usufruirà dei nuovi vantaggi? In base a ciò che ho letto essendo un contratto a lavoro intermittente, a prescindere dalla durata, dovrebbe averne i benefici.
GIORGIO
Febbraio 03, 19:12vengo assunto come apprendista x 6 mesi poi a tempo indeterminato avra i agevolazione fiscale il mio datore di lavoro grazie
marialuisa santoro
Febbraio 04, 15:24Buonasera Giorgio,
gli apprendisti sono esclusi dal beneficio
Federico
Febbraio 02, 10:08Buongiorno, e grazie per la presentazione delle varie casistiche: tutto molto chiaro.
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, a me risulta questo: http://www.studiocassone.it/news/esonero-contributivo-inps-assunzioni-tempo-indeterminato .
Me lo confermate? E se si, avete idea di quando potrebbe uscire la circolare.
Grazie anticipate,
Federico
marialuisa santoro
Febbraio 04, 15:23Buonasera Federico,
se si riferisce alla possibilità di trasformare un rapporto di lavoro a T.D. in un rapporto a T.I. beneficiando dello sgravio triennale, la risposta è affermativa. Inizialmente, dato che lo sgravio riguarda le nuove assunzioni, l’orientamento è stato quello di attendere la scadenza naturale del contratto a T.D. e dopo anche un giorno procedere con l’assunzione a T.I. Successivamente, la circolare INPS n.17 del 29 gennaio 2015, ha chiarito che anche la trasformazione del contratto da T.D. a T.I. è configurabile come nuova assunzione.
Federico Colombo
Febbraio 10, 14:15Grazie mille per la risposta puntuale e precisa. Adesso mi è tutto più chiaro… 😉
Fede
Giovanni
Luglio 25, 09:45Buongiorno, sono attualmente dipendente a tempo indeterminato di un azienda, nel caso volessi cambiare azienda, la nuova potrebbe usufruire degli sgravi assumendomi a T.D. e trasformando in seguito il contratto a T.I. ??????
Lorenzo
Gennaio 28, 01:15Non mi riesce di capire perché la norma specifica i 3 mesi presso la stessa azienda: se ho i 6 mesi senza tempo indeterminato al momento dell’assunzione è implicito anche che negli ultimi 3 non sia stato assunto a tempo indeterminato dalla azienda che vuole usufruire dello sgravio.