La Legge di Stabilità per il 2015 approderà nell’Aula della Camera a partire dal 27 novembre. Uno slittamento di tre giorni rispetto alla data prevista inizialmente del 24 novembre.Tra gli emendamenti proposti, in particolare, quelli all’art.12 che introduce lo sgravio contributivo per i neoassunti a tempo indeterminato.
Lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui per tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la sola esclusione dei contratti di apprendistato, dei contratti di lavoro domestico e del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi.
Perché sussista l’effettivo diritto a fruire dell’agevolazione, lo status occupazionale del lavoratore deve congiuntamente possedere due requisiti:
1) non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione;
2) non deve aver avuto rapporti di lavoro, con l’azienda che lo assume o altri datori di lavoro che appartengano al medesimo gruppo di imprese, nei tre mesi che precederanno l’entrata in vigore della Legge stessa.
Tuttavia lo sgravio, pur essendo definito totale, sottostà a tre rilevanti limitazioni:
- importo massimo pari a 8.060 euro annui;
- esclusione dallo sgravio dei contributi Inail;
- possibilità per il lavoratore di essere assunto con l’agevolazione una volta soltanto.
Di contro, la Legge 407/90 prevede il pagamento nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi. Nel caso in cui tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro. Lo sgravio include dunque sia i contributi da versare all’Inps che quelli destinati all’ Inail e la fruizione dello stesso è ripetibile, ricorrendone le condizioni, in capo al medesimo lavoratore.
Dal punto di vista economico, il nuovo sgravio risulta sicuramente più conveniente per il datore di lavoro del Centro-nord non artigiano, in quanto include interamente i contributi Inps mentre la legge 407/90 in questi casi prevede soltanto il 50% di riduzione.
Tuttavia, l’esistenza del tetto massimo di fruibilità, 8.060 euro annui, rende il nuovo beneficio meno conveniente sia all’aumentare della retribuzione corrisposta al lavoratore che all’aumentare del tasso Inail, non essendo prevista l’estensione dello sgravio anche ai contributi assistenziali.
In conclusione, se la legge di Stabilità 2015 sarà approvata “secondo il testo attuale”, andrà a sopprimere i benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, l’incentivo all’assunzione più utilizzato dai datori di lavoro negli ultimi 24 anni. Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2016 non ci saranno sgravi contributivi di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo indeterminato.
Tabella comparazione sgravi *(secondo il “testo attuale” al 21/11/2014 , non sono escluse modifiche)
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115 Commenti
Stefano
Dicembre 27, 17:30Per la trasformazione di un contratto a chiamata in un contratto part-Time o full-Time a tempo indeterminato quindi non esistono sgravi. Questa manovra offre solo agevolazioni per l’assunzione di persone che non sono occupate da almeno 6 mesi???
marialuisa santoro
Gennaio 09, 16:36Buonasera Stefano,
l’agevolazione si riferisce anche a tutti coloro che non hanno un contratto a tempo indeterminato ma a tempo determinato
Bruna
Dicembre 27, 10:37Buon giorno
Il mio caso è contratto a tempo determinato scadenza 31/12/14, dalle risposte ho capito che non rientro nell’obbligo dei sei mesi di disoccupazione ma vorrei sapere per essere riassunto con la stessa ditta devo attendere tre mesi? da che data decorrono questi tre mesi?
Grazie buona giornata
marialuisa santoro
Gennaio 09, 16:35Buonasera Bruna,
il suo contratto ormai sarà scaduto. Essendo un rapporto a tempo determinato e non indeterminato, può essere assunta dalla stessa azienda usufruendo degli sgravi
Gian Franco
Dicembre 24, 11:54Salve,
dal 10 Luglio ho un contratto partime al 60% a tempo indeterminato. A Gennaio la ditta può trasformarmi il contratto in full time usufruendo degli sgravi?
marialuisa santoro
Gennaio 09, 16:38Buonasera Gian Franco,
essendo il suo rapporto comunque a tempo indeterminato, non credo che la trasfromazione da P/T a full time possa essere agevolata
marialuisa santoro
Dicembre 23, 17:20Buonasera Marco,
essendo il suo rapporto a tempo determinato, è presumibile che il rapporto di lavoro possa essere trasformato a tempo indeterminato usufruendo dello sgravio triennale.
Tuttavia, non abbiamo la certezza che a partire dal 1 gennaio 2015 la legge sia effettiva
MArco
Dicembre 23, 11:36Il mio caso è il seguente:
Contratto a termine con scadenza 31/12/2014
L’azienda propone una trasformazione a tempo indeterminato senza interruzione del rapporto
La mia domanda:
Con la trasformazione può usufruire degli sgravi INPS della Legge di stabilità nel 2015 oppure per beneficiarne merita interrompere il rapporto e assumerla exnovo?
marialuisa santoro
Gennaio 09, 16:33Buonasera Marco,
legga il commento dato a Sabrina sulle ultime delucidazioni in merito alla trasfromazione
robert
Dicembre 21, 14:29Salve vorrei sapere se io lavoro come socio dipendente in una cooperativa con contratto indeterminato e voglio cambiare il lavoro. Il nuovo datore di lavoro potrà usufruire degli zgravi fiscale messi nella lwge di stabilità. Perché se no uno nel mio caso non potrà mai cambiare il posto di lavoro con questa lege
marialuisa santoro
Dicembre 23, 16:26Buonasera Roberto,
l’articolo 12 della legge di stabilità cita testualmente “perché sussista l’effettivo diritto a fruire dell’agevolazione, il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione”. Per cui, se vuole essere assunto da un nuovo datore di lavoro usufruendo dello sgravio triennale, dovrà attendere che trascorrono sei mesi.
Clara
Dicembre 17, 03:27Salve,
io ho scoperto oggi pomeriggio di avere lo stesso problema di Sabrina qui sopra con la differenza che il mio contratto a Tempo Determinato scade al 31/12/14. Inoltre la proposta alternativa da parte dell’azienda è di farmi aprire partita iva o lasciarmi a casa e assumermi dopo circa sei mesi per rientrare nelle agevolazioni. Ci puó illuminare gentilmente?
Grazie!!!
marialuisa santoro
Dicembre 19, 11:39Buongiorno Clara,
per Lei vale la stessa risposta che ho dato a Sabrina.
La legge si riferisce ai contratti a tempo indeterminato. Per tale motivazione, non comprendo l’iter che la sua azienda vuole seguire dato che, il lavoratore assunto con lo sgravio triennale non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione e Lei no ha tale tipologia di rapporto.
marialuisa santoro
Gennaio 09, 16:32Buonasera Clara,
come ho scritto a Sabrina c’è stato un ulteriore chiarimento in merito alla possibilità di trasformare un contratto a tempo determinato scaduto il 31/12/2014 in contratto a tempo indeterminato usufruendo dello sgravio triennale. In effetti l’assunzione deve essere una “nuova assunzione” per cui, ci dovrà essere l’interruzione e la nuova assunzione dopo qualche giorno
Sabrina
Dicembre 16, 11:58Buongiorno,
ho visto che il disegno di legge è stato pubblicato oggi in Gazzetta. Sono confermati gli incentivi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato all’interno della stessa azienda? Inoltre, in caso affermativo, visto che il mio contratto a tempo determinato scade ad inizio gennaio, si potrà procedere con il nuovo contratto indeterminato anche prima dell’uscita dei decreti attuativi?
Grazie.
Paolo
Dicembre 16, 20:21Buonasera,
Le chiedo un suo parere circa i seguenti aspetti:
1) un al lavoratore co.co.pro. con contratto in scadenza il 31.12.2014, potrà essere assunto dall’attuale impresa committente a gennaio 2015 con le agevolazioni previste dalla Legge di stabilità? A mio avviso SI in quanto trattasi di co.co.pro. a tempo determinato e non di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2) un lavoratore che ha in essere un contratto “a chiamata” a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro presso il quale presta attività solo saltuariamente potrà essere assunto con gli incentivi previsti dalla Legge di stabilità nel 2015?A mio avviso NO, in quanto trattasi comunque di un contratto a tempo indeterminato.
3) l’incentivo non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Potrà essere cumulabile con incentivi previsti in regime “deminimis” da parte della normativa regionale?
Grazie.
marialuisa santoro
Dicembre 23, 17:01Buonasera Paolo,
concordando con le risposte che si è dato ai punti 1) e 2), sempre con la dovuta cautela poichè la legge non è ancora chiara, per quanto riguarda il punto 3), lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, il che lascerebbe altresì presumere che lo stesso rimanga soggetto anche alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” .
Florentina
Febbraio 23, 17:08Buonasera,
Volevo chiedere se un lavoratore con co.co.pro. scaduto il 31/12/2014 ha il diritto alla dis-coll se attualmente è disoccupato?
Grazie
fede
Gennaio 19, 10:58buongiorno, le chiedo un parere circa i seguenti aspetti:
Sono Federica di anni 23, il mio primo contratto di lavoro a tempo indeterminato come aiuto commessa presso una società privata è stato dal 17.03.2012 al 31.12.2012 con 24 ore settimale con un reddito di euro 8.967,95 , rinnovato con 12 ore settimale dal 1.01.2013 al 31,12,2013 con un reddito di euro 7.998,59,
– dal 10.10.2014 risulto disoccupata ed iscritta presso il Centro d’Impiego ,
– vorrei sapere se rientro con le nuove norme 2015 circa i benefici per l’azienda per nuovo contratto a tempo indeterminato presso altra azienda con altra mansione.
Grazie – Federica
marialuisa santoro
Dicembre 19, 11:40Buonasera Sabrina,
finchè non verrà emanato il decreto attuativo riguardante lo sgravio triennale, non sarà possibile procedere con le assunzioni agevolate.
L’articolo 12 della legge di stabilità 2015, nell’elencare le limitazioni all’applicazione dello sgravio triennale, si riferisce espressamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per cui, è ipotizzabile, che Lei possa essere assunta con contratto a tempo indeterminato usufruendo dello sgravio triennale. Bisogna però attendere l’approvazione definitiva.
Sabrina
Dicembre 19, 12:01Grazie Marialuisa.
E’ possibile definire se la legge sia retroattiva? Ossia, l’azienda potrebbe stipulare il contratto a gennaio e beneficiare degli incentivi quando usciranno i decreti attuativi? In caso negativo, per non vanificare la possibilità dello sgravio, l’unica strada percorribile è quella di non rinnovare temporaneamente il contratto?
Grazie.
marialuisa santoro
Dicembre 23, 16:22Buonasera Sabrina,
non credo che la Legge sia retroattiva, ed i benefici legati all’assunzione con sgravio triennale, è presumibile che siano validi solo nel momento in cui ci sarà l’approvazione definitiva.
Per cui, è sempre meglio rinnovare il contratto a tempo determinato, se è possibile, in attesa delle linee guida definitive.
marialuisa santoro
Gennaio 09, 16:31Buonasera Sabrina,
c’è stato un ulteriore chiarimento in merito alla possibilità di trasformare un contratto a tempo determinato scaduto il 31/12/2014 in contratto a tempo indeterminato usufruendo dello sgravio triennale. In effetti l’assunzione deve essere una “nuova assunzione” per cui, ci dovrà essere l’interruzione e la nuova assunzione dopo qualche giorno
Sabrina
Febbraio 25, 00:03Grazie Marialuisa,
le chiedo un ultimo chiarimento. Il mio datore di lavoro a inizio gennaio ha deciso di farmi un’estensione del contratto determinato di ulteriori 6 mesi, il che comporta che il mio contratto scadrà il prossimo giugno. Dalla circolare INPS n. 17 del 29 gennaio paragrafo 4, mi sembra di capire che il fatto che abbia avuto un contratto per più di sei mesi non costituisca un problema per usufruire dell’agevolazione, ma la mia domanda è la seguente: possiamo trasformare subito il contratto da determinato a indeterminato o dobbiamo attendere il termine naturale?
In caso sia necessario attendere, in base alle stime del vostro settore, pensa che possa sussistere il rischio che a giugno siano terminati i fondi messi a disposizione?
Una variazione dell’attuale contratto, ad esempio un inquadramento in un livello superiore e/o con responsabilità differenti, permetterebbe di considerare l’assunzione come nuova e di non dover quindi aspettare giugno?
Grazie ancora per la disponibilità.
Sabrina
Febbraio 26, 15:21Leggo ora la risposta che ha dato il 4 febbraio a Federico. Quindi la trasformazione prima della scadenza naturale del contratto è possibile. E’ corretto?
Grazie
leonardo
Dicembre 15, 11:32Salve. Il beneficio riguarderà tutti i lavoratori o ci sono limiti di età. Grazie.
Marialuisa Santoro
Dicembre 16, 15:16Buonasera Leonardo,
non sono previsti limiti di età
Daniele
Dicembre 12, 12:55Scusate una cosa..
ma al lavoratore verranno versati i contributi ai fini pensionistici oppure verrà versata solo la quota a carico dipendente?
Marialuisa Santoro
Dicembre 16, 15:29Buonasera Daniele,
ancora non è chiara la tipologia dello sgravio poichè da un lato sembrerebbe avere natura di “sgravio contributivo” e quindi agevolazione contributiva, dall’altro di “esonero contributivo”.
In ogni caso, i tre anni di assunzione sono validi ai fini pensionistici.