Le risposte alle domande sul bonus dei 200 euro e sul bonus benzina
Eufranio Massi dedica il suo Editoriale settimanale ai quesiti sull'una tantum 200 euro e sul bonus benzina pervenuti dopo il Webinar sul tema organizzato da Generazione Vincente
Nel corso del webinar del 21 luglio u.s. sono pervenuti oltre 250 quesiti relativi all’una tantum da 200 euro ed al bonus carburante previsti sia dall’art. 31 e 32 del D.L. n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91, che nell’art. 2 del D.L. n. 21 anch’esso convertito, con modificazioni, nella legge n. 51/2022.
É, sostanzialmente, impossibile rispondere a tutti i quesiti e, di conseguenza, ritengo di dover rispondere alle domande raggruppando le stesse per omogeneità di contenuti, anche perché, pur nella diversità, molte sono simili.
Una tantum di 200 euro
- Quale è il periodo di riferimento per verificare l’applicazione dello 0,8%, quello previsto dalla legge o quello più ampio previsto dalla circolare INPS n. 73?
L’art. 31 parla di un periodo di osservazione quadrimestrale (gennaio – aprile) con l’applicazione dello sgravio contributivo sulla quota a carico del dipendente anche per un solo mese: la circolare n. 73, che sul punto ha avuto l’avallo del Ministero del Lavoro, ha allargato il periodo di osservazione al 23 giugno, pur sapendo (è sufficiente guardare le date e aver seguito i lavori parlamentari) che non c’era alcun emendamento in tal senso. Nella sostanza, si è ricreato un “diritto circolatorio”, ossia per circolari, che va oltre il dettato normativo e che, peraltro, non è nuovo, atteso che è stato utilizzato anche in alcuni interventi sulle integrazioni salariali del periodo pandemico. Effettivamente, una cosa di tal genere crea perplessità e, in molti, si sono chiesti cosa fare? Comprendo, pienamente chi ha dei dubbi su tale “modus operandi” ma ritengo che, nel caso di specie, si possano seguire le indicazioni di prassi dell’INPS, atteso che non dovrebbero esserci “richieste di ripetizione di indebito” se il beneficio è stato riconosciuto nel rispetto delle indicazioni dell’Istituto. Del resto, l’Istituto, a seguito di chiarimenti richiesti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha precisato, in data 25 luglio, che “resta confermata l’interpretazione dell’Istituto, avallata dal Ministero vigilante e, pertanto, le istruzioni riportate dalla circolare INPS n. 73/2022, rimangono valide”.
- Come si deve comportare un datore di lavoro nei casi in cui il dipendente ha anche una partita IVA o altri redditi che lo portano a superare la soglia dei 35.000 euro ai fini dell’IRPEF?
Deve verificare se almeno in un mese del periodo di osservazione i singoli lavoratori abbiano avuto una retribuzione imponibile ai fini previdenziali inferiore od uguale a 2692 euro. La fruizione dell’esonero dello 0,8% esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’una tantum. Non deve verificare altro perché ciò non è richiesto né dalla norma, né dall’Istituto: ovviamente, se il lavoratore è titolare di un trattamento pensionistico ( o assimilato) tra quelli individuati dall’art. 32, i 200 euro saranno erogati dall’Istituto. In caso di più rapporti di lavoro subordinato il dipendente dovrà autocertificare che non ha avuto da altri datori l’una tantum.
- I lavoratori che sono in trattamenti di integrazione salariale o la lavoratrice che è in periodo di astensione obbligatoria hanno diritto all’una tantum?
La circolare n. 73 nella parte prima, al punto 1, che i 200 euro vanno corrisposti anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali o congedi).
- Quando va erogato il bonus da 200 euro?
Va erogato con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), ovvero, in ragione della articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione de CCNL, quella erogata nel mese di luglio (anche se di competenza di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio. Al momento, non sono previsti spostamenti in avanti.
- Se un lavoratore era alle dipendenze di un precedente datore di lavoro durante il periodo di osservazione ed autocertifica al nuovo datore che lo ha assunto a partire dal 24 giugno che ha avuto lo sgravio contributivo dello 0,8% sulla contribuzione a suo carico, ha diritto ai 200 euro?
La risposta è positiva e non mi sembra che dalla norma o dalla circolare emergano posizioni contrarie.
- Quali sono i dipendenti pubblici che sono esclusi dalla presentazione dell’autocertificazione?
Sono quelli i cui servizi di pagamento delle retribuzioni sono gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (NoiPA).
- Come ci si deve comportare con i lavoratori che hanno un contratto di lavoro intermittente in corso (a tempo determinato od indeterminato) ma che nel mese di luglio non vengono chiamati?
Il presupposto è che ci sia un contratto di lavoro intermittente, in corso di validità, a tempo determinato od indeterminato. Se nel periodo di osservazione (1° gennaio – 23 giugno) in almeno una mensilità il dipendente ha fruito dello sgravio dello 0,8% ha diritto ai 200 euro pur se nel mese di luglio non viene chiamato (ma il mese rientra nel suo contratto). Ovviamente, occorre acquisire una dichiarazione nella quale l’interessato affermi di non aver ricevuto il bonus da nessun altro datore di lavoro.
- Anche un lavoratore in distacco ha diritto al bonus?
La risposta è positiva, atteso che un lavoratore distaccato, ai sensi dell’art. 30 del D.L.vo n. 276/2003, è pur sempre un dipendente del datore che lo ha distaccato temporaneamente per un proprio interesse personale.
- L’art. 32, comma 13, del D.L. n. 50 prevede che l’una tantum venga riconosciuta anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, nonché a quelli del settore agricolo a tempo determinato che nel corso del 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro effettivo. Chi eroga l’una tantum?
La circolare n. 73 ricorda che i 50 giorni possono essere raggiunti anche in sommatoria tra le diverse contrattualità sopra evidenziate ed, inoltre, i singoli lavoratori non debbono aver superato un reddito di 35.000 euro derivante dai suddetti rapporti. L’indennità viene erogata a domanda da presentare all’Istituto entro il 31 ottobre (le modalità sono specificate al punto 7 della parte seconda della circolare n. 73). Se in forza nel mese di luglio, i 200 euro saranno erogati dal datore di lavoro, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui commi 13 e 14 dell’art. 32. Un discorso del tutto analogo riguarda i lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS e che, nello scorso anno, hanno prestato attività per almeno 50 giornate.
- Cosa significa in forza nel mese di luglio?
Non c’è nella frase adoperata dalla circolare alcun riferimento alla data del 1° luglio o per tutto il mese di luglio. Si chiede, soltanto che, nel mese di luglio (anche per alcuni giorni che lo compongono) il lavoratore sia dipendente.
- Cosa deve fare una lavoratrice domestica per ottenere l’una tantum? Deve, per caso, provvedere il proprio datore di lavoro?
Il comma 8 dell’art. 32 regolamenta la materia. I 200 euro sono corrisposti a domanda da presentare all’INPS entro il 31 ottobre. La lavoratrice non deve essere titolare di attività di lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico e non deve essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici individuati dal comma 1 dell’art. 32. Il contratto di lavoro dee essere vigente alla data del 18 maggio 2022 e l’instaurazione del rapporto non deve essere stata già respinta dall’INPS. Ai fini dell’accoglimento non debbono essere stati superati nel 2021 i 35.000 euro, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Concorrono al raggiungimento del tetto i redditi di qualsiasi natura con esclusione del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata.
- Se un dipendente ha rassegnato le dimissioni ed a luglio sta lavorando il periodo di preavviso ha diritto al bonus?
La risposta è positiva se, ovviamente, nel periodo di osservazione 1° gennaio – 23 giugno per almeno una mensilità ha usufruito dello sgravio contributivo sulla quota a suo carico pari allo 0,8%.
- Un componente del consiglio di amministrazione o il presidente dello stesso che percepiscono un compenso, hanno diritto al bonus?
La risposta è negativa, in quanto, on si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
- Chi è stato assunto come dipendente nel mese di luglio e non ha avuto precedenti rapporti durante il periodo di osservazione, ha diritto all’una tantum?
La risposta è negativa.
- Cosa succede se un lavoratore riceve indebitamente i 200 euro da più datori di lavoro?
Se più datori per lo stesso dipendente hanno compensato le somme su Uniemens, l’Istituto comunica agli stessi la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’INPS e il recupero verso il dipendente: se questo ha cessato il rapporto e non ha altre pendenze di natura economica da riscuotere dal datore, il recupero dell’indebito dovrà seguire le vie ordinarie. L’Istituto si riserva di fornire indicazioni in un prossimo messaggio.
- Quale è il significato da dare alla frase “almeno una mensilità”?
La frase, a mio avviso, si riferisce alle competenze relative alle prestazioni maturate in quel mese dal lavoratore a prescindere dalle giornate o dalle ore lavorate.
- Nel caso in cui nel mese di luglio venga assunto un lavoratore stagionale che, nel semestre precedente, risulta essere stato privo di impiego, può lo stesso ottenere il bonus?
Il lavoratore può ottenere il bonus se nel corso del 2021 ha prestato attività per almeno 50 giornate e non ha superato il tetto dei 35.000 euro. La circolare n. 73/2022 nella parte seconda, indica le modalità per la fruizione.
- Abbiamo in azienda alcuni collaboratori occasionali. Possono percepire i 200 euro?
L’art. 32, comma 15, prevede l’erogazione in favore di chi, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, sia stato privo di partita IVA, non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e che abbiano avuto rapporti nel corso del 2021, ex art. 2222 c.c.. I soggetti interessati debbono avere, per l’anno passato, l’accredito di almeno un contributo mensile, debbono essere iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022. Per ottenere l’una tantum occorre presentare una istanza all’INPS entro il 31 ottobre, come ricorda il punto 7, parte seconda, della circolare n. 73.
- L’indennizzo commercianti ex D.L.vo n. 107/1996 da diritto all’una tantum?
Si, lo prevede a circolare n. 73.
- Il requisito della residenza in Italia è obbligatorio per il pensionato?
Si, per poter ricevere i 200 euro il pensionato deve essere residente in Italia alla data del 1° luglio. Tale requisito non è richiesto per i lavoratori subordinati.
- I lavoratori somministrati anche nella forma dello staff leasing possono ricevere l’una tantum?
Si, la ricevono dal proprio datore di lavoro che è l’Agenzia di Lavoro, in presenza delle condizioni oggettive che riguardano tutti i lavoratori subordinati.
- Se le aziende utilizzano collaboratori coordinati e continuativi debbono far qualcosa per costoro ai fini del godimento dei 200 euro?
Direttamente no, in quanto il comma 11 dell’art. 32 prevede il riconoscimento della indennità in favore dei collaboratori coordinati e continuativi nel rispetto di alcune condizioni. Il contratto deve essere attivo alla data del 18 maggio 2022, il lavoratore deve essere iscritto alla gestione separata e non deve essere titolare di uno dei trattamenti pensionistici richiamati dal comma 1 dell’art. 32 e non debbono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Inoltre, nel corso del 2021 non debbono aver superato con i predetti rapporti di collaborazione a somma di 35.000 euro. Se sussistono tutti questi requisiti il lavoratore deve presentare istanza all’INPS entro il 31 ottobre con le modalità previste al paragrafo 7 della seconda parte della circolare n. 73.
- La nostra ditta ha lavoratori incaricati delle vendite a domicilio. Possono accedere all’una tantum?
Si, lo prevede il comma 16 dell’art. 32. L’una tantum è riconosciuta, a domanda, da presentare entro il 31 ottobre all’INPS. Debbono essere iscritti alla gestione separata e aver avuto un reddito da tale attività, nel corso del 2021, superiore a 5.000 euro.
- La mia impresa ha assunto con contratto a chiamata un lavoratore pensionato INPS, residente all’estero (nel caso di specie la Repubblica di San Marino). Il lavoratore ha tutti i requisiti per ottenere l’una tantum in quanto nel periodo di osservazione ha fruito per tutti i mesi dello sgravio contributivo dello 0,8% sulla quota a suo carico. Può fruire dell’indennità da parte del datore atteso che l’INPS non riconosce quella legata al trattamento pensionistica a causa della sua residenza?
Il caso non è stato trattato dall’Istituto che si è limitato ad escludere il beneficio in virtù della mancanza della residenza. In questo caso, però, c’è un lavoratore che ha fornito la propria prestazione e che, in base alla stessa, ha diritto all’una tantum. A mio avviso, fermi restando ulteriori chiarimenti di prassi da parte dell’Istituto, spetta.
Bonus carburante
- Il bonus carburante per un massimo di 200 euro può essere diversificato tra i dipendenti?
La norma non prevede un importo uguale per tutti, né lo lega all’ampiezza della prestazione o alla tipologia contrattuale.
- La mancata indicazione di un reddito minimo consente, ad esempio, di corrisponderlo anche a soggetti con la qualifica di quadro o dirigenziale?
La risposta è positiva: va precisato, tuttavia, che i 200 euro di buon carburante non rilevano ai fini fiscali e previdenziali e si affiancano nel 2022 ai 258,36 euro e che, se il lavoratore ha già avuto, per altro titolo, nel corso del 2022, buoni carburante, questi si sommano e se si supera la soglia complessiva dei 200 euro, tutto va a tassazione.
- Nella mia azienda vi sono diversi ragazzi in stage. Posso erogare il buono carburante?
La risposta è negativa, in quanto esso spetta unicamente ai lavoratori in forza con contratto di lavoro subordinato. La disposizione si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (ad esempio, studi professionali, Fondazioni, Associazioni anche di tendenza): la circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate vi comprende anche gli Enti Pubblici Economici ma non il resto delle Pubbliche Amministrazioni. Queste, nella stragrande maggioranza, sono indicate nell’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, ma vi rientrano anche le c.d. “Authority” che trovano la loro disciplina in leggi speciali, la Magistratura, la Banca d’Italia e la Consob.
- Entro che data si debbono corrispondere i buoni?
La data ultima è il 12 gennaio 2023 nel rispetto del c.d. “principio di cassa allargato” ma il buono può essere speso anche successivamente entro la data stampigliata sullo stesso.
- Se un datore di lavoro non intende corrispondere i buoni carburante, può essere soggetto a qualche sanzione?
Non sussiste alcun obbligo e, quindi, non c’è sanzione. I buoni, acquistati dal datore di lavoro, sono detraibili, in questo caso, dal reddito di impresa.
- I buoni carburante possono essere sostituiti dal contante o da altri buoni di natura alimentare?
La risposta è negativa in quanto tale eventualità non è presa minimamente in considerazione dal Legislatore.
- Il buono carburante potrebbe essere erogato soltanto ad alcuni dipendenti?
La norma non lo vieta.
- Il buono carburante potrebbe essere agganciato al premio di risultato da raggiungere a dicembre 2022 a seguito di accordo sindacale.
La circolare n. 27/E lo ritiene possibile e si prolunga su questo argomento con taluni esempi.
- Se un lavoratore già fruisce di buoni carburante per l’uso dell’auto aziendale nei limiti dei 258,36 euro, può fruire anche del bonus carburante di 200 euro?
Il Legislatore ha previsto per il solo anno in corso un buono carburante del valore massimo di 200 euro che si affianca a quello usuale dei 258,36 euro. Di conseguenza, il lavoratore, nei limiti massimi fissati dalla norma (200 euro) può ricevere il buono carburante che, se resta in quella cifra, non è oggetto di alcuna tassazione.
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40 Commenti
joe81
Agosto 16, 15:57Buongiorno dott. Massi
Secondo la vostra opinione se al lavoratore, pur avendone diritto, non c’è stata la possibilità di applicare lo sgravio dello 0,80% nel periodo interessato perchè effettivamente il lavoratore stesso (assunto con legge 68/1999) ha già un rapporto di lavoro agevolato con la fiscalizzazione totale dei contributi, non ci srebbe alcun possibilità di percepire il bonus.
E’ corretto?
Grazie e buon lavoro
joe81
Agosto 16, 15:57Buongiorno dott. Massi
Secondo la vostra opinione se al lavoratore, pur avendone diritto, non c’è stata la possibilità di applicare lo sgravio dello 0,80% nel periodo interessato perchè effettivamente il lavoratore stesso (assunto con legge 68/1999) ha già un rapporto di lavoro agevolato con la fiscalizzazione totale dei contributi, non ci srebbe alcun possibilità di percepire il bonus.
E’ corretto?
Grazie e buon lavoro
Marino Paolo
Agosto 08, 12:27Buongiorno Dott. Massi, nella fattispecie che segue: dipendente che cambia datore di lavoro e viene assunta il 01.03.2022, precedentemente, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, ella ha conseguito redditi da lavoro dipendente con altro datore di lavoro in busta paga per un imponibile previdenziale mensile inferiore a 2.692,00 euro. Con l’attuale datore di lavoro, invece, nel periodo marzo-giugno 2022, non ha mai percepito l’esonero contributivo dello 0.8% previsto dalla L. 234/21, dato l’imponibile previdenziale mensile superiore a 2.692,00 euro; la domanda è la seguente: in questo caso, può il datore di lavoro attuale riconoscere, nella busta paga di luglio 2022, l’indennità di cui all’art. 31 D.L. 50/22 pur avendo la dipendente solamente “maturato” il diritto all’esonero, e quindi, senza di fatto averlo precedentemente percepito in busta paga? (in quanto il precedente datore di lavoro avrebbe dovuto elaborare un cedolino paga ad “hoc” con il solo riconoscimento dello 0.8% previsto dalla L. 234/21, cosa che non è avvenuta). Grazie molte.
Eufranio Massi
Agosto 08, 15:27Si, lo può riconoscere, atteso che, come si evince dalla circolare n. 73 dell’Inps, ciò che conta è il “diritto” che nel caso di specie è maturato.
Marino Paolo
Agosto 08, 12:27Buongiorno Dott. Massi, nella fattispecie che segue: dipendente che cambia datore di lavoro e viene assunta il 01.03.2022, precedentemente, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, ella ha conseguito redditi da lavoro dipendente con altro datore di lavoro in busta paga per un imponibile previdenziale mensile inferiore a 2.692,00 euro. Con l’attuale datore di lavoro, invece, nel periodo marzo-giugno 2022, non ha mai percepito l’esonero contributivo dello 0.8% previsto dalla L. 234/21, dato l’imponibile previdenziale mensile superiore a 2.692,00 euro; la domanda è la seguente: in questo caso, può il datore di lavoro attuale riconoscere, nella busta paga di luglio 2022, l’indennità di cui all’art. 31 D.L. 50/22 pur avendo la dipendente solamente “maturato” il diritto all’esonero, e quindi, senza di fatto averlo precedentemente percepito in busta paga? (in quanto il precedente datore di lavoro avrebbe dovuto elaborare un cedolino paga ad “hoc” con il solo riconoscimento dello 0.8% previsto dalla L. 234/21, cosa che non è avvenuta). Grazie molte.
Eufranio Massi
Agosto 08, 15:27Si, lo può riconoscere, atteso che, come si evince dalla circolare n. 73 dell’Inps, ciò che conta è il “diritto” che nel caso di specie è maturato.