Le regole per ottenere lo sgravio del contratto di rioccupazione
L'INPS ha fornito i chiarimenti amministrativi, in vigore dal 15 settembre, finalizzati alla fruizione dello sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato attraverso il contratto di rioccupazione
Questa volta l’INPS è stato di parola: infatti, riallacciandosi a quanto affermato nella circolare n. 115 del 2 agosto 2021, con il messaggio n. 3050 dal 9 settembre u.s. ha fornito, nei tempi ivi indicati, i chiarimenti amministrativi, in vigore dal 15 settembre, finalizzati alla fruizione dello sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato attraverso il contratto di rioccupazione. La tempistica, seppur al limite, consente di procedere a chi sarà interessato a godere di tale agevolazione la quale, ricordo, non ha natura strutturale ma riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, in presenza di talune condizioni essenziali e non eliminabili, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2021. Per completezza di informazione ricordo che l’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione, è avvenuta lo scorso 14 luglio.
Prima di entrare nel merito del contenuto del messaggio n. 3050/2021, ritengo necessario ricapitolare alcuni elementi essenziali della disciplina introdotta con l’art. 41 del D.L. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, nella legge n. 106:
- Datori di lavoro destinatari: sono tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori (ad esempio, studi professionali, associazioni, fondazioni, ecc.) con l’eccezione di quelli agricoli, di quelli domestici e di quelli appartenenti al settore finanziario (banche, assicurazioni, ecc.) esclusi in virtù di un indirizzo espresso dalla Commissione Europea chiamata a deliberare sui c.d. “Aiuti di Stato”;
- Lavoratori interessati: sono tutti coloro che, disoccupati, hanno dato la loro immediata disponibilità, anche in via telematica, ai servizi per l’impiego, ad essere occupati, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 19 del D.L.vo n. 150/2015;
- Tipologia contrattuale: il contratto deve essere a tempo indeterminato, anche a tempo parziale (a mio avviso, per il rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 non può andare sotto l’eventuale limite settimanale previsto del CCNL applicato). Sono esclusi il contratto di apprendistato, che “gode” della particolare normativa “propria” in materia contributiva, le trasformazioni di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato in quanto il lavoratore non risulta in quel momento disoccupato (v. circolare INPS n. 115/2021) ed il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato in quanto si tratta di una tipologia che non assicura stabilità ed è connotata da episodicità e saltuarietà e dipende, unicamente dalla “chiamata” del datore di lavoro;
- Progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi: elemento essenziale che accompagna il contratto va redatto con il consenso del lavoratore ed è finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore correlate al nuovo contesto ove svolgerà la propria attività. La stipula del contratto non è possibile per un datore di lavoro che, nei sei mesi antecedenti, abbia proceduto a licenziamenti individuali per motivi economici o collettivi ex lege n. 223/1991 di dipendenti nella medesima unità produttiva (e qui, il Legislatore non opera alcun richiamo alle stesse mansioni del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione, sicché il “blocco” appare totale). I chiarimenti dell’INPS (che si è limitata a ripetere il dettato normativo) relativi ai contenuti non ce ne sono e, ad oggi, neanche il Ministero del Lavoro ha sentito il bisogno di dire alcunché: di conseguenza, “lo svolgimento del tema” appare libero e, probabilmente, le parti potranno prendere spunti dai piani formativi per l’apprendistato. Sorprende, in ogni caso, che nulla sia stato detto (cosa che, ad esempio, avvenne con il contratto di inserimento a seguito dell’accordo interconfederale del 2004) in un momento in cui si “batte continuamente il tasto”, sulla formazione in azienda, sulla sicurezza e sulle disposizioni antinfortunistiche. Al termine dei sei mesi le parti possono procedere alla risoluzione del rapporto, previo preavviso ex art. 2118 c.c., in perfetta analogia con la previsione, che ben si conosce, relativa all’apprendistato professionalizzante, ma se è il datore di lavoro ad esercitare tale potere, l’INPS è abilitato a recuperare lo sgravio contributivo già riconosciuto per l’intero periodo. Durante l’espletamento del progetto di inserimento, valgono le regole sul licenziamento illegittimo: quindi, piena applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del D.L.vo n. 23/2015 che, a seconda della gravità delle violazioni, possono comportare la reintegra (ad esempio, in caso di licenziamento della donna nel “periodo protetto” o nell’ipotesi di un recesso determinato da un comportamento datoriale discriminatorio o ritorsivo) o la corresponsione di una indennità risarcitoria sul cui importo il giudice può integrare il criterio dell’anzianità aziendale (scarsa) con quelli previsti dall’art. 8 della legge n. 604/1966, seguendo le indicazioni fornite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, che ha riformato il predetto articolo 3. Tutto ciò è valido purché non si ricada in ipotesi di blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ove (ma è solo un esempio), la data del 31 ottobre 2021 per il settore del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, della cultura e del settore creativo (questi ultimi tre sono stati inseriti nella legge di conversione n. 106) slitta al 31 dicembre se il datore di lavoro ha fatto richiesta dell’esonero contributivo per aver fruito degli ammortizzatori sociali nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;
- Sgravio contributivo: I 6.000 euro su base annua, sulla quota a carico del datore, rappresentano la base per il calcolo riferito al mese. Essi sono 500 euro (6.000/12), che per i rapporti instaurati o cessati in corso di mese vanno rideterminati e sono pari a 16,12 euro (500/31), per ogni giorno di fruizione. Nei rapporti a tempo parziale, ovviamente, tutto va riproporzionato. Va, in ogni caso, ricordato quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’art 31: i benefici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore in presenza di un contratto di somministrazione. La c.d. “contribuzione minore” non è soggetta a sgravi contributivi.
- Licenziamenti successivi all’assunzione con contratto di rioccupazione: nei sei mesi successivi il datore di lavoro non deve procedere nella unità produttiva in cui è stato inserito il lavoratore a licenziamenti per motivi economici sia individuali che collettivi, di personale che svolge le stesse mansioni dell’interessato. Se ciò si verifica, lo sgravio contributivo viene revocato e l’agevolazione, se già fruita, viene recuperata.
Questa breve premessa sul contratto di rioccupazione e sullo sgravio contributivo ad esso correlato rappresenta “l’incipit” per poter esaminare i contenuti operativi del messaggio n. 3050.
L’ottenimento del beneficio passa attraverso una istanza (modello Rioc presente nel “portale delle agevolazioni”) del datore di lavoro interessato, previa autentificazione, ove vanno forniti una serie di elementi essenziali come l’indicazione del lavoratore, il codice della comunicazione obbligatoria di assunzione inviata ai servizi per l’impiego, l’importo della retribuzione mensile comprensiva del rateo di tredicesima e quattordicesima (se dovuta), la percentuale oraria del part-time se il rapporto si svolge con tale modalità e la misura dell’aliquota contributiva oggetto dello sgravio. Il datore di lavoro può anche consultare sul portale la presenza di risorse economiche finalizzate alla copertura del beneficio: ricordo che l’INPS è autorizzata a monitorare l’andamento anche in via prospettica e ad intervenire, bloccando le domande, se il limite di 585,6 milioni di euro per il 2021 e di 292,8 milioni per il 2022 dovesse venir superato.
Dopo questo passaggio inizia la fase prettamente burocratica e di controllo da parte dell’Istituto: consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, calcolo dell’incentivo spettante sulla base dell’aliquota indicata dal datore con l’individuazione dell’importo massimo. Si tratta di passaggi che l’INPS compie, normalmente, in caso di assunzioni agevolate.
Una attenzione particolare con chiarimenti precisi e puntuali è riservata ai rapporti a tempo parziale: nel caso in cui aumenti la prestazione oraria rispetto a quella indicata nella comunicazione di assunzione e quandanche il contratto si sviluppi a tempo pieno, l’agevolazione non potrà superare la misura già autorizzata: tutto ciò perché si è legati ai limiti complessivi del finanziamento della misura incentivante. Un discorso diverso riguarda, invece, quei rapporti che, iniziati a tempo pieno, vengono trasformati, nelle forme previste dall’art. 8, comma 2, del D.L.vo n. 81/2015, in contratti a tempo parziale: qui il messaggio n. 3050 impone al datore di lavoro di riparametrare lo sgravio contributivo richiesto e, di conseguenza, di fruire del “bonus” ridotto.
Nella parte finale il messaggio INPS focalizza la propria attenzione su alcune questioni:
- La prima riguarda i datori di lavoro che, dopo l’assunzione con contratto di rioccupazione, hanno sospeso o cessato l’attività: se intenderanno fruire del beneficio saranno tenuti ad avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig);
- La seconda concerne i casi in cui si sia verificata una cessione del contratto di rioccupazione ad altro datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1406 c.c., o sia avvenuto un trasferimento, una cessione di azienda o ramo di essa ex art. 2112 c.c., o si sia verificato un passaggio all’interno di un gruppo di imprese, cosa che comporta il cambio del soggetto giuridico. Al momento della compilazione dell’Uniemens e con lo scopo di godere la residua parte dell’agevolazione, il datore subentrante dovrà indicare, riferito al lavoratore, il codice tipo assunzione “2T”. Il cedente, invece, sarà tenuto ad indicare nell’elemento, con il codice tipo cessazione “2T” i dati identificativi del lavoratore, senza valorizzazione dell’elemento.
Da ultimo due cose importanti.
L’Istituto prima della comunicazione di autorizzazione a fruire il beneficio controllerà la posizione del datore di lavoro consultando il Registro sugli “Aiuti di Stato” e procederà alla registrazione del “quantum”: la fruizione effettiva dell’incentivo potrà avvenire attraverso il conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti dello sgravio contributivo oggetto di esonero, come, chiaramente, ricordato dalla circolare n. 115/2021.
La seconda cosa, invece, riguarda l’eventuale controllo successivo: l’INPS si riserva di valutare la sussistenza di tutti gli elementi normativi che giustificano il godimento dello sgravio contributivo e di procedere di conseguenza.
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1 Commenti
SIMONE EMILI
Settembre 21, 12:17Buongiorno. La circolare 115 dice che “si può fruire dell’esonero contributivo in trattazione, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto al citato articolo 41, commi da 5 a 9, il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del D.lgs n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”. Da quanto sopra mi pare di capire che un’azienda può usufruire dell’agevolazione anche se assume un suo ex dipendente, l’importante è che lo faccia entro dodici mesi e che il lavoratore in quel momento sia in stato di disoccupazione. La cosa mi sembra un pò strana perchè non vedo che senso abbia in questo caso il progetto di inserimento (visto che si parla specificamente di “stesse mansioni”), però il testo della circolare mi sembra molto chiaro e inequivocabile.