Le proroghe nei contratti a tempo determinato [E. Massi]
Tra le novità più importanti rilevabili nella disciplina dei contratti a termine dopo le profonde modifiche introdotte con la legge n. 78/2014, spicca quella delle proroghe.
L’esame che intendo effettuare con questa riflessione riguarda non soltanto l’istituto ma anche le possibili correlazioni con altri “passaggi normativi” non toccati dalla legge di riforma.
Ma, andiamo con ordine partendo da ciò che il D.L.vo n. 368/2001 affermava fino al 20 marzo 2014.
La proroga, secondo il vecchio art. 4, era strettamente legata al singolo contratto e poteva essere prevista anche per un periodo superiore al termine iniziale (e, comunque, entro il tetto massimo dei 36 mesi) a condizione che vi fosse il consenso del lavoratore, che si riferisse alla stessa attività lavorativa e che, infine, sussistessero ragioni oggettive. Ora, ferma restando la previsione dell’originario D.L. n. 34/2014 che prevedeva ben otto proroghe nell’ambito dello stesso contratto (e che è stata superata dal testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale la sera del 19 maggio u.s.), il numero massimo delle stesse viene stabilito in cinque nell’ambito dei 36 mesi e a prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali. In sostanza, le proroghe costituiscono una sorta di “bonus” da spendere nell’arco temporale massimo e non sono più riferite ai singoli contratti a tempo determinato. Da ciò ne consegue che il datore di lavoro può gestire, con la fine delle ragioni giustificatrici, le proprie eventuali esigenze a termine, stipulando sia una pluralità di contratti a termine che, attingendo alle proroghe, che, infine, ricorrendone le condizioni, alla possibilità di “sforamento” del termine, con la prosecuzione del rapporto fino a trenta o cinquanta giorni (a seconda della durata del contratto) con le maggiorazioni legali previste dall’art. 5 del D.L.vo n. 368/2001.
Le motivazioni oggettive, determinanti per la legittimità della vecchia proroga, non ci sono più: l’eliminazione è coerente con il fatto che è stata superato il requisito delle ragioni giustificatrici.
Il consenso del lavoratore è sempre richiesto: qui nulla è cambiato rispetto al passato e la stessa Giurisprudenza ha convenuto, fin dalla vigenza della legge n. 230/1962, che lo stesso potesse essere manifestato in forma orale (Cass., n. 6305/1988; Cass., n. 4360/1986; Cass., n. 3517/1981), o ravvisabile per “fatti concludenti” dalla prosecuzione dell’attività lavorativa (Cass. n. 4939/1990), potendo essere fornito dal prestatore, anche in via preventiva, al momento della stipula iniziale (Cass., n. 6305/1988).
La proroga deve riguardare la “stessa attività lavorativa”, rispetto alla quale, in passato, in presenza delle “causali”, la Giurisprudenza (Cass., n. 10140/2005; Cass., n. 9993/2008) l’aveva riferita alla “dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale”. Ciò stava a significare che attraverso la proroga il dipendente non potesse essere adibito ad altre attività non correlate a quelle per le quali il contratto era stato originariamente stipulato. Detto questo, e in attesa di auspicabili chiarimenti amministrativi ed orientamenti dottrinari non può che affermarsi il principio secondo cui il lavoratore non possa essere utilizzato, anche in reparti od uffici diversi, soltanto per le mansioni per le quali è stato sottoscritto il contratto originario.
Una novità conseguente alla fine delle ragioni giustificatrici è rappresentata dal fatto che il Legislatore ha cancellato il comma 2 dell’art. 4 (l’onere della prova della esistenza delle stesse a carico del datore di lavoro) in quanto esso era divenuto del tutto superfluo.
Il problema della applicabilità delle nuove regole ai contratti in essere stipulati prima del 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014) è stato risolto dall’art. 2 –bis (introdotto in sede di conversione) il quale afferma che le modifiche introdotte con l’art. 1 (contratti a termine) e con l’art. 2 (contratti di apprendistato) si applicano unicamente ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data appena citata, fermi restando gli effetti già prodotti dalle disposizioni del D.L. n. 34/2014 (prima delle modifiche) che è stato in vigore dal 21 marzo al 19 maggio u.s. . Detto principio non è altro che l’applicazione di quanto previsto, in via generale, sotto l’aspetto civilistico, secondo cui nei contratti si applicano le regole vigenti al momenti della loro conclusione.
Sotto l’aspetto prettamente operativo non si può non sottolineare come, in prospettiva, un uso “oculato” delle proroghe da parte del datore di lavoro (che, quindi, possono essere più di una in ogni contratto, nel limite massimo di cinque riferibili a più rapporti nell’arco del triennio complessivo di durata intesa anche come sommatoria di rapporti), potrebbe portare ad una utilizzazione “minore” dello sforamento del termine finale che, in un’ottica di flessibilizzazione del contratto fu introdotta per non gravare sul datore di lavoro con il peso della scadenza del termine e con la conversione automatica a tempo indeterminato. Ebbene, tale flessibilità ha un costo che è pari al 20% di aumento sulla retribuzione riferita ai primi dieci giorni, che sale al 40% a partire dall’undicesimo e che ha incidenza non soltanto sulla contribuzione ma anche sugli istituti contrattuali connessi (art. 5, comma 2). Va, peraltro, sottolineato come l’allungamento “monetizzato” del rapporto attraverso la continuazione delle prestazioni oltre il termine fissato è possibile soltanto per la durata massima fissata dalla norma (trenta giorni se il contratto aveva una durata fino a sei mesi e cinquanta, se superiore), con la conseguenza che se, per ipotesi, dovesse allungarsi ulteriormente, senza soluzione di continuità, lo stesso, in assenza di comunicazioni al centro per l’impiego, diverrebbe “in nero” a partire dal giorno successivo.
Orbene, si potrebbe verificare il caso che un datore di lavoro provveda a prorogare un contratto (pur se già prorogato almeno una volta) “risparmiando” sulla retribuzione dovuta in caso di sforamento. Ovviamente, la proroga va comunicata, entro cinque giorni dal momento in cui è iniziata, on – line al centro per l’impiego (la sanzione per l’inottemperanza, diffidabile nella misura minima, è compresa tra 100 e 500 euro), mentre lo sforamento non va comunicato, essendo venuto meno l’obbligo, peraltro non sanzionato, per effetto della previsione contenuta nel D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013.
Le questioni relative alla nuova disciplina delle proroghe non riguardano i contratti a termine che sono al di fuori dell’ombrello applicativo del D.L.vo n. 368/2001: mi riferisco, ad esempio, a quello più in uso che riguarda l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori in mobilità per un massimo di dodici mesi. L’esclusione dal campo di applicazione è sancita dall’art. 10, comma 1, lettera c-ter, che fa salvi soltanto l’art. 6 che fissa i principi anti discriminazione e l’art. 8 sul computo dei dipendenti ai fini delle garanzie sindacali ex art. 35 della legge n. 300/1970. Ciò significa che una serie di istituti non sono minimamente applicabili a tale tipologia: mi riferisco, ad esempio, al fatto che il contratto a termine del lavoratore in mobilità non rientra nella sommatoria dei 36 mesi, all’assenza dell’intervallo tra un contratto e l’altro, allo sforamento del termine fissato e, infine, alle proroghe le quali, pur nell’arco temporale considerato che è di dodici mesi, potrebbero anche essere più di cinque.
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267 Commenti
Domenico
Maggio 20, 11:39Buon giorno Dott. Massi,
Navigando nel cercare delle risposte alla mia situazione ho letto questo forum.
Ho notato con piacere che Lei ha risposto a quasi tutte le domande e questo fa onore.
Per questo vorrei esporre la mia situazione, sperando in una sua risposta:
Io ho avuto un contratto in somministrazione il 21.06.2013 – 13.09.2013 prorogato per 2 volte fino al 13.11.2013.
Poi sono stato fermo fino al 17.06.2014 data in cui ho ottenuto un contratto diretto con l’ azienda,
da quella data, con l’ausilio di n. 5 proroghe, ho lavorato ininterrottamente fino al 31.01.2017.
Da allora l’azienda non mi ha più richiamato e a seguito della mia richiesta di motivazioni, mi è stato detto, in via indiretta, che non potevo più lavorare perché ero a limite e temevano che potessi fare causa.
N.b. ho già inviato una lettera per avvalermi del diritto di precedenza e un lettera di impugnazione della nullità dei contratti in quanto, a conti fatti il periodo lavorativo tra agenzia e azienda risulta di 36 e 5 gg. Tutto nei termini previsti dalla legge.
Detto questo, nella speranza di essere stato abbastanza chiaro, Le chiedo se è legittimo chiedere ricorso al tribunale del lavoro.
Grazie per l’attenzione
Distinti saluti Domenico
Eufranio Massi
Maggio 22, 10:49Le rispondo volentieri. Se, facendo la sommatoria dei contratti a termine e di quelli in somministrazione, svolti per mansioni riferibili allo stesso livello della categoria legale di inquadramento ha superato la soglia dei 36 mesi il contratto si considera a tempo indeterminato (art. 19 del decreto legislativo n. 81/2015). Di conseguenza , ci sono tutti gli estremi per far valere in giudizio la sua richiesta.
Per quel che concerne il diritto di precedenza esercitato entro i sei mesi successivi alla fine del contratto a termine, esso le fornisce un diritto in caso di assunzione a tempo indeterminato per mansioni già svolte.
Dot. Eufranio Massi
Antonio
Maggio 15, 10:17Buon giorno Dottore,
la mia situazione contrattuale è la seguente: n. 6 proroghe dal 18/09/2014 al 17/09/2017 (ultima e sesta proroga ancora in essere). Ci sono gli estremi per una conversione al tempo indeterminato considerando che sono state superate le 5 proroghe ma nell’arco del 36 mesi. Ed ancora il mio CCNL del commercio prevede una situazione diversa dagli altri Contratti?
Grazie anticipatamente
Eufranio Massi
Maggio 15, 17:55Caro Antonio,
l’art. 21 del decreto legislativo n. 81/2015 afferma che se le proroghe sono più di 5, il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza della sesta proroga.
Dott. Eufranio Massi
Antonio
Maggio 16, 13:34Mi scusi ancora Dottore e ringraziandola per la celere risposta, le chiedo: ma a questo punto cosa mi consiglia di fare se a settembre decidessero di propormi un ulteriore contratto a tempo determinato (settima proroga) con la stessa società o addirittura (cosa già accaduta con altri colleghi) se pensassero di fare il passaggio ad altra società dello stesso gruppo?
Saluti
gabriele brambilla
Aprile 27, 17:32Buongiorno desidererei sapere se dopo aver sospeso la mobilita’ per 36 mesi lavorando a tempo determinato una volta in mobilita’ per altri 36 mesi quale forma di lavoro mi e’ concessa?
Eufranio Massi
Maggio 02, 09:44Caro Gabriele,
è possibile qualunque tipologia contrattuale ma, essendo stati abrogati,dal 1 gennaio 2017, gli articoli 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9 della,legge n. 223/1991 chiunque lo volesse assumere non avrà più alcun incentivo legato al fatto che Lei è un lavoratore in mobilità (V. messaggio INPS del 17 gennaio 2017)
Dott. Eufranio Massi
EDLIRA ORUCI
Marzo 28, 20:00Salve Dott. Massi
Ho lavorato dal 07/06/2012 in un’azienda con contrato interinale con agenzia Openjob….
fino al 31 Ottobre 2016….tra prororoghe e rinnovi che ho perso il conto…. con la stessa mansione….
Mi hanno deto che mi richiamano ma ancora non l’hanno fatto…..anche se hanno preso altre persone per fare le stesse mansioni che io facevo,,,,
Sono molto preoccupata,,,,,,non ho diritto di precedenza?
Sono stanca di questa tortura infinitta… Che mi consiglia,,,,come mi devo muovere?
Ho qualche diritto? Il sindacalista mi ha detto che purtroppo non ho nessun diritto,,,,
E’ così ???? Mi sembra molto strano
mario
Febbraio 23, 15:11Buongiorno Dott. Massi,
avrei una domanda da porle.
Ho lavorato per un’azienda privata attraverso contratti a tempo determinato con proroghe svolgendo sempre la stessa mansione:
• primo contratto dal 01/02/2015 fino al 30/06/2015
• una proroga dal 01/07/2015 fino 31/10/2015
Poi l’azienda mi ha fatto un nuovo contratto spostandomi di sede (ho accettato volontariamente) mantenendo le stesse mansioni. Mi hanno tenuto fermo per 23 giorni:
• Secondo contratto da 23/11/2015 fino 31/01/2016
• successive 4 proroghe per arrivare al 31/01/2017 (prima proroga dal 01/02/2016 al 31/03/2016; seconda dal 01/04/2016 al 30/06/2016; terza dal 01/07/2016 al 30/09/2016; quarta dal 01/10/2016 al 31/01/2017)
La sequenza di contratti e proroghe è corretta?
Avrei diritto all’assunzione a tempo indeterminato?
Francesco
Febbraio 16, 15:22Buonasera, avrei una domanda da porle, negli ultimi 30 mesi sono stato assunto nella solita Ditta con 1 contratto a tempo indeterminato per cantiere, successivamente un tempo determinato di 6 mesi, stop di 15 giorni lavorativi e poi altri 5 contratti a tempo determinato .
A fine marzo mi scade l’ultimo contratto a tempo determinato, dopo il quale mi hanno detto che per essere riassunto dovrò fare una sosta di 20 giorni lavorativi.
La mia domanda è : i 36 mesi come limite massimo di proroghe dovranno essere conteggiati dalla data del primo rapporto oppure dalla data del primo dei 5 contratti a tempo determinato?
Eufranio Massi
Febbraio 20, 10:13Caro Francesco
Le proroghe sono strettamente connesse al contratto di lavoro subordinato a termine ed i 36 mesi complessivi si riferiscono sempre ai contratti a tempo determinato per mansioni riferibili alla stessa categoria legale di inquadramento.
Dott. Eufranio Massi
andrea
Febbraio 03, 11:26Buongiorno gentile dottore,
mi chiamo Andrea e volevo una informazione:
Io finisco i 36 mesi di contratto con proroghe il 28.02.2017, io non sono interessato al tempo indeterminato ma piuttosto a lavorare!!!
Siccome siamo in buoni rapporti con la ditta, volevo sapere se la ditta presso cui lavoro ha la possibilità di rifarmi altri contratti a tempo determinato e con quale formule o metodi o deve per forza farmi un contratto a tempo indeterminato??
Grazie mille in anticipo
Lucia
Gennaio 31, 23:19Grazie per i preziosi consigli . Un’ultima cosa, quando parla nel messaggio sotto del caso che la contrattazione collettiva abbia allungato il limite che cosa intende?! Non ho capito bene questo passaggio. Fa riferimento all’ ulteriore periodo di 30 o 50 giorni, alla proroga sindacale o ad altro?!
Lucia
Gennaio 31, 16:55Caro dottor Massi avrei bisogno del Suo aiuto. Il 21 ottobre 2013 sono stata assunta da un’azienda con un contratto a tempo determinato, tra stacchi e proroghe il mio ultimo contratto e’ stato prorogato fino al 31 marzo 2017. Praticamente ho lavorato in tutto quasi 38 mesi( senza contare gli stacchi ovviamente altrimenti sarebbero di più ), nello specifico 36 mesi più 55 giorni e le proroghe sono state 4 se non sbaglio in tutto. Adesso mi chiedo posso chiedere l’ indeterminato visto che comunque ho sforato il tetto massimo dei 36 mesi anche se le proroghe sono state inferiori 5 ? La ringrazio anticipatamente
Eufranio Massi
Gennaio 31, 17:10Cara Lucia,
se ha superato, a prescindere dal numero delle proroghe, i 36 mesi di durata nei vari contratti a tempo determinato riferibili alle mansioni dello stesso livello legale di inquadramento (art. 19 del decreto legislativo n. 81/2015) può chiedere la trasformazione a tempo indeterminato. Verifichi prima, tuttavia, se tale limite sia stato “allungato” (cosa possibile, per legge) attraverso un accordo sindacale Nazionale (CCNL), territoriale od aziendale.
Lucia
Gennaio 31, 19:20No, io non ho ancora firmato alcuna proroga sindacale, a dicembre mi hanno fatto una proroga normalissima di 3 mesi fino al 31 marzo .
Lea
Dicembre 30, 19:59Gentile Dott. Massi,
Mi è stato proposto un contratto di lavoro a tempo determinato in un’azienda privata. Il contratto ha la durata di 4 mesi e probabilmente vorrebbero poi prorogarlo ulteriormente o trasformarlo in indeterminato.
La mia domanda è: le ferie maturate durante il contratto attuale devono essere godute necessariamente nei 4 mesi o posso goderle nel prolungamento? In caso di passaggio a tempo indeterminato, i giorni di ferie devono essere goduti prima?
La ringrazio per il tempo dedicato.
Lucia
Gennaio 31, 19:25Volevo chiederLe piuttosto dei 30 o 50 giorni in più che possono essere previsti dall’ azienda pagando la penale con la maggiorazione della retribuzione . Nel mio caso , pertanto, essendo l’ ultimo contratto di 3 mesi al massimo possono allungare i 36 mesi di altri 30 giorni e’ corretto?! Come e quando mi consiglia di agire a questo punto nei confronti dell’ azienda ?
Marcello
Gennaio 23, 14:34Buongiorno Dott.Massi,
E’ vero che una persona assunta come categoria protetta (assunta da più di un anno) al ritorno dalla maternità dovrà ricominciare da “zero” il conteggio per il periodo a tempo determinato prima di raggiungere lo status indeterminato?
Grazie