Le proroghe nei contratti a tempo determinato [E. Massi]
Tra le novità più importanti rilevabili nella disciplina dei contratti a termine dopo le profonde modifiche introdotte con la legge n. 78/2014, spicca quella delle proroghe.
L’esame che intendo effettuare con questa riflessione riguarda non soltanto l’istituto ma anche le possibili correlazioni con altri “passaggi normativi” non toccati dalla legge di riforma.
Ma, andiamo con ordine partendo da ciò che il D.L.vo n. 368/2001 affermava fino al 20 marzo 2014.
La proroga, secondo il vecchio art. 4, era strettamente legata al singolo contratto e poteva essere prevista anche per un periodo superiore al termine iniziale (e, comunque, entro il tetto massimo dei 36 mesi) a condizione che vi fosse il consenso del lavoratore, che si riferisse alla stessa attività lavorativa e che, infine, sussistessero ragioni oggettive. Ora, ferma restando la previsione dell’originario D.L. n. 34/2014 che prevedeva ben otto proroghe nell’ambito dello stesso contratto (e che è stata superata dal testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale la sera del 19 maggio u.s.), il numero massimo delle stesse viene stabilito in cinque nell’ambito dei 36 mesi e a prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali. In sostanza, le proroghe costituiscono una sorta di “bonus” da spendere nell’arco temporale massimo e non sono più riferite ai singoli contratti a tempo determinato. Da ciò ne consegue che il datore di lavoro può gestire, con la fine delle ragioni giustificatrici, le proprie eventuali esigenze a termine, stipulando sia una pluralità di contratti a termine che, attingendo alle proroghe, che, infine, ricorrendone le condizioni, alla possibilità di “sforamento” del termine, con la prosecuzione del rapporto fino a trenta o cinquanta giorni (a seconda della durata del contratto) con le maggiorazioni legali previste dall’art. 5 del D.L.vo n. 368/2001.
Le motivazioni oggettive, determinanti per la legittimità della vecchia proroga, non ci sono più: l’eliminazione è coerente con il fatto che è stata superato il requisito delle ragioni giustificatrici.
Il consenso del lavoratore è sempre richiesto: qui nulla è cambiato rispetto al passato e la stessa Giurisprudenza ha convenuto, fin dalla vigenza della legge n. 230/1962, che lo stesso potesse essere manifestato in forma orale (Cass., n. 6305/1988; Cass., n. 4360/1986; Cass., n. 3517/1981), o ravvisabile per “fatti concludenti” dalla prosecuzione dell’attività lavorativa (Cass. n. 4939/1990), potendo essere fornito dal prestatore, anche in via preventiva, al momento della stipula iniziale (Cass., n. 6305/1988).
La proroga deve riguardare la “stessa attività lavorativa”, rispetto alla quale, in passato, in presenza delle “causali”, la Giurisprudenza (Cass., n. 10140/2005; Cass., n. 9993/2008) l’aveva riferita alla “dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale”. Ciò stava a significare che attraverso la proroga il dipendente non potesse essere adibito ad altre attività non correlate a quelle per le quali il contratto era stato originariamente stipulato. Detto questo, e in attesa di auspicabili chiarimenti amministrativi ed orientamenti dottrinari non può che affermarsi il principio secondo cui il lavoratore non possa essere utilizzato, anche in reparti od uffici diversi, soltanto per le mansioni per le quali è stato sottoscritto il contratto originario.
Una novità conseguente alla fine delle ragioni giustificatrici è rappresentata dal fatto che il Legislatore ha cancellato il comma 2 dell’art. 4 (l’onere della prova della esistenza delle stesse a carico del datore di lavoro) in quanto esso era divenuto del tutto superfluo.
Il problema della applicabilità delle nuove regole ai contratti in essere stipulati prima del 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014) è stato risolto dall’art. 2 –bis (introdotto in sede di conversione) il quale afferma che le modifiche introdotte con l’art. 1 (contratti a termine) e con l’art. 2 (contratti di apprendistato) si applicano unicamente ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data appena citata, fermi restando gli effetti già prodotti dalle disposizioni del D.L. n. 34/2014 (prima delle modifiche) che è stato in vigore dal 21 marzo al 19 maggio u.s. . Detto principio non è altro che l’applicazione di quanto previsto, in via generale, sotto l’aspetto civilistico, secondo cui nei contratti si applicano le regole vigenti al momenti della loro conclusione.
Sotto l’aspetto prettamente operativo non si può non sottolineare come, in prospettiva, un uso “oculato” delle proroghe da parte del datore di lavoro (che, quindi, possono essere più di una in ogni contratto, nel limite massimo di cinque riferibili a più rapporti nell’arco del triennio complessivo di durata intesa anche come sommatoria di rapporti), potrebbe portare ad una utilizzazione “minore” dello sforamento del termine finale che, in un’ottica di flessibilizzazione del contratto fu introdotta per non gravare sul datore di lavoro con il peso della scadenza del termine e con la conversione automatica a tempo indeterminato. Ebbene, tale flessibilità ha un costo che è pari al 20% di aumento sulla retribuzione riferita ai primi dieci giorni, che sale al 40% a partire dall’undicesimo e che ha incidenza non soltanto sulla contribuzione ma anche sugli istituti contrattuali connessi (art. 5, comma 2). Va, peraltro, sottolineato come l’allungamento “monetizzato” del rapporto attraverso la continuazione delle prestazioni oltre il termine fissato è possibile soltanto per la durata massima fissata dalla norma (trenta giorni se il contratto aveva una durata fino a sei mesi e cinquanta, se superiore), con la conseguenza che se, per ipotesi, dovesse allungarsi ulteriormente, senza soluzione di continuità, lo stesso, in assenza di comunicazioni al centro per l’impiego, diverrebbe “in nero” a partire dal giorno successivo.
Orbene, si potrebbe verificare il caso che un datore di lavoro provveda a prorogare un contratto (pur se già prorogato almeno una volta) “risparmiando” sulla retribuzione dovuta in caso di sforamento. Ovviamente, la proroga va comunicata, entro cinque giorni dal momento in cui è iniziata, on – line al centro per l’impiego (la sanzione per l’inottemperanza, diffidabile nella misura minima, è compresa tra 100 e 500 euro), mentre lo sforamento non va comunicato, essendo venuto meno l’obbligo, peraltro non sanzionato, per effetto della previsione contenuta nel D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013.
Le questioni relative alla nuova disciplina delle proroghe non riguardano i contratti a termine che sono al di fuori dell’ombrello applicativo del D.L.vo n. 368/2001: mi riferisco, ad esempio, a quello più in uso che riguarda l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori in mobilità per un massimo di dodici mesi. L’esclusione dal campo di applicazione è sancita dall’art. 10, comma 1, lettera c-ter, che fa salvi soltanto l’art. 6 che fissa i principi anti discriminazione e l’art. 8 sul computo dei dipendenti ai fini delle garanzie sindacali ex art. 35 della legge n. 300/1970. Ciò significa che una serie di istituti non sono minimamente applicabili a tale tipologia: mi riferisco, ad esempio, al fatto che il contratto a termine del lavoratore in mobilità non rientra nella sommatoria dei 36 mesi, all’assenza dell’intervallo tra un contratto e l’altro, allo sforamento del termine fissato e, infine, alle proroghe le quali, pur nell’arco temporale considerato che è di dodici mesi, potrebbero anche essere più di cinque.
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267 Commenti
Ferraro Rosario
Gennaio 18, 07:34Salve Dott,
Io sono stato assunto ad Aprile 2014 con Contratto a terme mine a scopo di somministrazione a tempo determinato, ad oggi mi è stata stipulata la sesta proroga nel arco dei 36 mesi, per questo tipo di contratto era possibile farla o sono in difetto.
Grazie in anticipo per la sua risposta
Eufranio Massi
Gennaio 18, 09:24Caro Rosario,
il CCNL delle agenzie di somministrazione prevede un massimo di 6 proroghe
Paolo86
Gennaio 15, 16:18Buongiorno signor MASSI vorrei sapere una cosa: il mio contratto inizia 01/08/2016 fino 30/10/2016.
Poi dal 30/10/2016 fino 14/01/2017, poi mi fanno fermare un giorno il 16/01/2017 e ricomincio il giorno dopo il 17/01/2017. Posso sapere che contratto possono farmi? Grazie distinti saluti
alessia
Dicembre 31, 12:10alessia
gelt.mo dr Massi
sono stata assunta da poste italiane con contratto a tempo determinato il 01/12/2014 fino al 15/01/2015 poi dal 02/02/2015 al 31/08/2015 seguono n 4 proroghe fino al 30/11/2016 poi assunzione dal 22/12/2016 al 31/03/2017 posso fare ricorso cordiali saluti
Eufranio Massi
Gennaio 02, 09:10Cara Alessia,
se le cose sono come Lei riporta nella sua nota, non ci sono le condizioni per questi motivi:
Il contratto a termine per mansioni riferibili allo stesso livello contrattuale della categoria legale di inquadramento, non può superare il limite dei 36 mesi comprensivo sia delle proroghe che dei rinnovi. Mi sembra che sommando i mesi di lavoro non si sia arrivati alla soglia.
Le proroghe possono essere, nell’arco dei 36 mesi di lavoro attraverso più contratti, 5. Lei ne ha fatte 4 e, quindi, le Poste ne hanno a disposizione una soltanto. Qualora superassero tale limite il contratto si trasformerebbe, di diritto, a tempo indeterminato a partire dalla sesta proroga.
Con l’occasione le auguro buona fortuna ed un felice 2017.
Eufranio Massi
Bartolo
Dicembre 20, 15:12Gent.mo Dr. Massi
nel 1998 ho partecipato ad un concorso pubblico a tempo determinato da coordinatore capo operaio indetto dalla allora Comunità Montana Lambro e Mingardo; dopo avere espletato e approvato la graduatoria l’Ente non voleva assumermi. Sono stato costretto fare una vertenza legale davanti al giudice del lavoro il quale nel 2006 ha condannato la Comunità Montana di assumermi a tempo determinato a tutto oggi l’Ente mi continua ad assumere a tempo determinato, vorrei sapere se il rapporto di lavoro a tempo determinato si può trasformare a tempo indeterminato visto le ricorrenti assunzioni e considerato altresì di aver partecipato ad un concorso pubblico come prevede l’art. 97 della costituzione.
Grazie un cordiale saluto
Eufranio Massi
Dicembre 21, 09:27Caro Bartolo,
a mio avviso non può chiedere la trasformazione a tempo indeterminato proprio perché per l’assunzione in organico occorre uno specifico concorso. Può, tuttavia, se attraverso la ripetizione dei contratti a tempo determinato ha superato la soglia dei 36 mesi, chiedere in via giudiziale un risarcimento del danno.
Carlo
Novembre 28, 11:55Gent.mo Dott. Massi,
le propongo un quesito per il quale non sono riuscito a trovare una risposta.
Dipendente del commercio assunta con contratto a t.det dal 01/07/15 al 31/12/15 prorogato prima della scadenza al 31/12/16. Ad aprile la lavoratrice si assenta per maternità e rientra a lavoro a novembre 2016. Nel frattempo viene assunta per sostituirla (ma non in sostituzione) una lavoratrice avente pari livello e mansioni. La mia domanda è: esiste un diritto di precedenza nelle proroghe? Se il contratto delle due lavoratrici avesse la scadenza nella stessa data ovvero 31/12/16, l’azienda è subordinata nella scelta del lavoratore da prorogare ad un qualche vincolo legale oppure può tranquillamente scegliere a chi prorogare il contratto? La ringrazio e saluto cordialmente.
Eufranio Massi
Novembre 09, 09:21Caro Efrem,
Le rispondo volentieri.
Il limite dei 36 mesi e’ raggiungibile attraverso più contratti e, quindi, se, le qualifiche di educatore è quella di educatore coordinatore appartengono allo stesso livello contrattuale Lei può essere assunto con un solo contratto o anche con più contratti fino al raggiungimento del limite sopra evidenziato. Ciò che il datore di lavoro non potrà fare sarà soltanto non prorogare il contratto (o i contratti) che andrà a stipulare con Lei.
Veronica
Novembre 03, 00:21Buongiorno, sono iscritta alle categorie protette e sono stata assunta il 01/09/2016 da una azienda con scadenza del contratto il 31/03/2017, vorrei sapere se ci possono essere delle proroghe e quante ne possono fare??
efrem
Novembre 08, 20:29Gentile Dott. Massi
Lavoro nel pubblico impiego come educatore coordinatore in un centro accreditato per disabili, alla fine di dicembre 2016 ci sarà la scadenza della mia 5° proroga, ma la scadenza dei 36 mesi sarà a dicembre 2017.
Il primo contratto e le prime 2 proroghe come educatore, le altre 3 proroghe come coordinatore educatore.
La domanda che le pongo è questa: è possibile essere riassunto per un anno come educatore coordinatore a differenza del primo contratto da educatore e quindi esaurire i 36 mesi?
In attesa di una sua risposta la ringrazio anticipatamente.
Stefania
Ottobre 14, 10:48Gentile Dott. Massi,
Nel caso in cui una lavoratrice è stata assunta per sostituzione maternità e successivamente l’azienda ha necessità per lo stesso ruolo di sostituire un’altra lavoratrice sempre per sostituzione maternità a suo parere è configurabile una proroga del primo contratto? oppure è necessaria un’interruzione del contratto con conseguente rispetto dei giorni di stop and go previsti dalla legge?
La ringrazio anticipatamente,
Stefania
Eufranio Massi
Ottobre 14, 14:34Cara Stefania,
può, senz’altro, prorogare, senza bisogno di alcuno stacco, il contratto della lavoratrice, atteso che le specifiche causali non ci sono più. Ovviamente, se Lei non ha pagato, per la “causale” maternità il contributo addizionale dell’1,40% previsto dalla legge n. 92/2012, ora dovrà pagarlo.
Teresa
Settembre 29, 02:33Gentile dott. Massi
Volevo chiederle quanto tempo deve passare tra un’contratto e l’altro in cui l’ultimo ha avuto una durata superiore ad un’anno e mezzo con l’utilizzo dell’azienda di 4 proroghe
Grazie
Giuseppe
Settembre 27, 14:45Salve Dott. Masi,
Sono un lavoratore di Poste Italiane assunto a tempo determinato dal febbraio 2015. Mi è stato rinnovato il il contratto per 5 volte per un totale di 20 mesi e adesso mi ritrovo in scadenza il 30 settembre. Leggendo i commenti precedenti sono un po confuso. Le spiego: l’azienda potrebbe richiamarmi facendomi un nuovo contratto successivamente, con le stesse mansioni, e quindi poter raggiungere ipoteticamente i 36 mesi, oppure avendo avuto già 5 proroghe non potrei essere più richiamato, se non a tempo indeterminato?
Eufranio Massi
Settembre 27, 15:02Caro Giuseppe,
l’azienda può ancora richiamarla con contratto a tempo determinato ( anche con più contratti) per un massimo di 16 mesi. Ovviamente, il contratto non potrà avere delle proroghe essendo le stesse state tutte utilizzate