Le proroghe nei contratti a tempo determinato [E. Massi]
Tra le novità più importanti rilevabili nella disciplina dei contratti a termine dopo le profonde modifiche introdotte con la legge n. 78/2014, spicca quella delle proroghe.
L’esame che intendo effettuare con questa riflessione riguarda non soltanto l’istituto ma anche le possibili correlazioni con altri “passaggi normativi” non toccati dalla legge di riforma.
Ma, andiamo con ordine partendo da ciò che il D.L.vo n. 368/2001 affermava fino al 20 marzo 2014.
La proroga, secondo il vecchio art. 4, era strettamente legata al singolo contratto e poteva essere prevista anche per un periodo superiore al termine iniziale (e, comunque, entro il tetto massimo dei 36 mesi) a condizione che vi fosse il consenso del lavoratore, che si riferisse alla stessa attività lavorativa e che, infine, sussistessero ragioni oggettive. Ora, ferma restando la previsione dell’originario D.L. n. 34/2014 che prevedeva ben otto proroghe nell’ambito dello stesso contratto (e che è stata superata dal testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale la sera del 19 maggio u.s.), il numero massimo delle stesse viene stabilito in cinque nell’ambito dei 36 mesi e a prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali. In sostanza, le proroghe costituiscono una sorta di “bonus” da spendere nell’arco temporale massimo e non sono più riferite ai singoli contratti a tempo determinato. Da ciò ne consegue che il datore di lavoro può gestire, con la fine delle ragioni giustificatrici, le proprie eventuali esigenze a termine, stipulando sia una pluralità di contratti a termine che, attingendo alle proroghe, che, infine, ricorrendone le condizioni, alla possibilità di “sforamento” del termine, con la prosecuzione del rapporto fino a trenta o cinquanta giorni (a seconda della durata del contratto) con le maggiorazioni legali previste dall’art. 5 del D.L.vo n. 368/2001.
Le motivazioni oggettive, determinanti per la legittimità della vecchia proroga, non ci sono più: l’eliminazione è coerente con il fatto che è stata superato il requisito delle ragioni giustificatrici.
Il consenso del lavoratore è sempre richiesto: qui nulla è cambiato rispetto al passato e la stessa Giurisprudenza ha convenuto, fin dalla vigenza della legge n. 230/1962, che lo stesso potesse essere manifestato in forma orale (Cass., n. 6305/1988; Cass., n. 4360/1986; Cass., n. 3517/1981), o ravvisabile per “fatti concludenti” dalla prosecuzione dell’attività lavorativa (Cass. n. 4939/1990), potendo essere fornito dal prestatore, anche in via preventiva, al momento della stipula iniziale (Cass., n. 6305/1988).
La proroga deve riguardare la “stessa attività lavorativa”, rispetto alla quale, in passato, in presenza delle “causali”, la Giurisprudenza (Cass., n. 10140/2005; Cass., n. 9993/2008) l’aveva riferita alla “dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale”. Ciò stava a significare che attraverso la proroga il dipendente non potesse essere adibito ad altre attività non correlate a quelle per le quali il contratto era stato originariamente stipulato. Detto questo, e in attesa di auspicabili chiarimenti amministrativi ed orientamenti dottrinari non può che affermarsi il principio secondo cui il lavoratore non possa essere utilizzato, anche in reparti od uffici diversi, soltanto per le mansioni per le quali è stato sottoscritto il contratto originario.
Una novità conseguente alla fine delle ragioni giustificatrici è rappresentata dal fatto che il Legislatore ha cancellato il comma 2 dell’art. 4 (l’onere della prova della esistenza delle stesse a carico del datore di lavoro) in quanto esso era divenuto del tutto superfluo.
Il problema della applicabilità delle nuove regole ai contratti in essere stipulati prima del 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014) è stato risolto dall’art. 2 –bis (introdotto in sede di conversione) il quale afferma che le modifiche introdotte con l’art. 1 (contratti a termine) e con l’art. 2 (contratti di apprendistato) si applicano unicamente ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data appena citata, fermi restando gli effetti già prodotti dalle disposizioni del D.L. n. 34/2014 (prima delle modifiche) che è stato in vigore dal 21 marzo al 19 maggio u.s. . Detto principio non è altro che l’applicazione di quanto previsto, in via generale, sotto l’aspetto civilistico, secondo cui nei contratti si applicano le regole vigenti al momenti della loro conclusione.
Sotto l’aspetto prettamente operativo non si può non sottolineare come, in prospettiva, un uso “oculato” delle proroghe da parte del datore di lavoro (che, quindi, possono essere più di una in ogni contratto, nel limite massimo di cinque riferibili a più rapporti nell’arco del triennio complessivo di durata intesa anche come sommatoria di rapporti), potrebbe portare ad una utilizzazione “minore” dello sforamento del termine finale che, in un’ottica di flessibilizzazione del contratto fu introdotta per non gravare sul datore di lavoro con il peso della scadenza del termine e con la conversione automatica a tempo indeterminato. Ebbene, tale flessibilità ha un costo che è pari al 20% di aumento sulla retribuzione riferita ai primi dieci giorni, che sale al 40% a partire dall’undicesimo e che ha incidenza non soltanto sulla contribuzione ma anche sugli istituti contrattuali connessi (art. 5, comma 2). Va, peraltro, sottolineato come l’allungamento “monetizzato” del rapporto attraverso la continuazione delle prestazioni oltre il termine fissato è possibile soltanto per la durata massima fissata dalla norma (trenta giorni se il contratto aveva una durata fino a sei mesi e cinquanta, se superiore), con la conseguenza che se, per ipotesi, dovesse allungarsi ulteriormente, senza soluzione di continuità, lo stesso, in assenza di comunicazioni al centro per l’impiego, diverrebbe “in nero” a partire dal giorno successivo.
Orbene, si potrebbe verificare il caso che un datore di lavoro provveda a prorogare un contratto (pur se già prorogato almeno una volta) “risparmiando” sulla retribuzione dovuta in caso di sforamento. Ovviamente, la proroga va comunicata, entro cinque giorni dal momento in cui è iniziata, on – line al centro per l’impiego (la sanzione per l’inottemperanza, diffidabile nella misura minima, è compresa tra 100 e 500 euro), mentre lo sforamento non va comunicato, essendo venuto meno l’obbligo, peraltro non sanzionato, per effetto della previsione contenuta nel D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013.
Le questioni relative alla nuova disciplina delle proroghe non riguardano i contratti a termine che sono al di fuori dell’ombrello applicativo del D.L.vo n. 368/2001: mi riferisco, ad esempio, a quello più in uso che riguarda l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori in mobilità per un massimo di dodici mesi. L’esclusione dal campo di applicazione è sancita dall’art. 10, comma 1, lettera c-ter, che fa salvi soltanto l’art. 6 che fissa i principi anti discriminazione e l’art. 8 sul computo dei dipendenti ai fini delle garanzie sindacali ex art. 35 della legge n. 300/1970. Ciò significa che una serie di istituti non sono minimamente applicabili a tale tipologia: mi riferisco, ad esempio, al fatto che il contratto a termine del lavoratore in mobilità non rientra nella sommatoria dei 36 mesi, all’assenza dell’intervallo tra un contratto e l’altro, allo sforamento del termine fissato e, infine, alle proroghe le quali, pur nell’arco temporale considerato che è di dodici mesi, potrebbero anche essere più di cinque.
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267 Commenti
lucia
Settembre 25, 12:04Quante volte si puo’ prorogare il contratto a tempo determinato di una lavoratrice assunta in sostituzione di un’ altra assente per maternita’ a rischio?
Eufranio Massi
Settembre 27, 09:49Cara Lucia,
Il contratto a termine a prescindere dalla causale che non è più obbligatoria può essere prorogato per un massimo di 5 volte in un arco temporale di 36 mesi.
Maria
Settembre 21, 10:11Ciao, sono una ragazza di 29 anni e dopo una aserie di proroghe e cambi posizione all’interno di una medesima azienda con un contratto a tempo determinato con agezia interinale , ho raggiunto i 36 mesi a febbraio 2016. A meggio 2016 sono stata assunta con un contratto particolare per la medesima azienda e cioè, mi hanno fatto un contratto di 8 mesi sempre assunta dalla medesima agenzia interinale ma per conto di un agenzia di consulenza che opera però nell’azienda in cui ho lavorato per 36 mesi. li chiamano contratti ibridi. mi chiedevo se c’erano gli estremi per un indeterminato visto che questi contratti sono stati introdotti questt’anno nell’azienda ma hanno gia comunicato che non li farranno piu. il mio scade a gennaio 2017.
grazie mille
alberto
Settembre 16, 19:40contratto pubblico impiego con la regione sicilia asp sanità cat. b amministrativo:
1- contratto di cinque anni dal 2004 al 2009
2- proroga contratto dal 2009 al 2014
3-proroga contratto dal 2014 al 2016
in base a tutte le leggi che regolamento il settore impiego pubblico
desideravo sapere se ci sono i requisiti per chiedere il tempo indeterminato grazie
Eufranio Massi
Novembre 30, 11:13Caro Alberto,
La Corte Europea di Giustizia ha, più volte, sancito la illegittimità di tali reiterazioni ma nel settore pubblico per essere assunti in organico occorre un concorso o una pubblica selezione anche alla luce dell’art. 97 della Costituzione. Tra l’altro, l’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, prevede che, anche nel settore pubblico, il contratto a termine non possa superare il limite dei 36 mesi. Può vedere se ci sono gli estremi per una azione risarcitoria di natura economica
francesco
Settembre 15, 23:38Gentilissimo signor Massi mi chiamo francesco e sono stato assunto da poste italiane il 4 maggio 2015 per 4 mesi con art. 1 comma 1 dlgs 368/2001.successivamente ho avuto 5 proroghe tutte con art 21 dlgs 81/2015,finisco il 30/09/2016.ho sempre fatto il portalettere,ma nel mese di luglio mi hanno messo a fare anche il t&t cioè in ufficio a gestire le raccomandate oltre a fare il portalettere.Ho i requisiti per fare ricorso?Grazie
Eufranio Massi
Settembre 16, 14:32Caro Francesco,
da ciò che espone non mi sembra che possano esserci motivi di ricorso, in quanto il contratto a termine può essere prorogato fino a 5 volte ed il lavoratore ( art. 3 del decreto legislativo n. 81/2015) può essere adibito a tutte le mansioni riferibili al livello contrattuale nella categoria legale di inquadramento
Alessandro
Settembre 12, 14:06..insomma..a quanto ho capito…io già lavoro con la stessa ditta (pero’ tramite agenzia interinale)da 46 mesi con proroghe varie e un altro contratto iniziato a gennaio 2016 (proprio fatto dall’agenzia IN ACCORDO CON LA DITTA OVVIAMENTE per non arrivare ai primi 36 mesi ed aggirare la norma)…e non potro’ fare niente pur essendo palese il fatto di averla aggirata?
Eufranio Massi
Novembre 30, 11:15Caro Alessandro,
nei 36 mesi si sommano sia i contratti a termine che quelli in somministrazione: quindi, la norma non può essere aggirata.
caterina
Settembre 07, 12:51Buon giorno Dottore: sostituisco una lavoratrice in maternità che rientra il 12/09. Mi fanno una proroga del contratto fino al 31/12 cambiando la causale del contratto da “sostituzione” a “acausale”. E’ corretto?
Grazie
Eufranio Massi
Settembre 08, 09:53Cara Caterina,
la cosa è’ possibile ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 81/2015 ( tutti i contratti a tempo determinato sono, oggi, acausali)
Merigei89
Giugno 06, 18:24Quello che non capisco se è vero che per forza il mio contratto doveva essere fatto per forza indeterminato si sommano per caso anche i mesi fatti in altre aziende perché giugno e luglio ho lavorato per un’altra azienda ho dato poi le dimissioni per cominciare ad agosto subito in questa altra azienda con un’assunzione e poi due proroghe fino a maggio..loro mi hanno detto che mi riassumeranno ma chi mi dice a me che magari si terranno la nuova che anno assunto facendogli un contratto più lungo essendo senza esperienza lavorativa..non esiste un diritto di precedenza non mi sembra giusto
carlo
Agosto 02, 17:27Mi scusi dottore
visto che non possono più fare proroghe, se continuano a fare contratti, ci deve essere sempre un periodo di attesa tra un contratto e quello successivo? Se si, quanti giorni sono previsti?
carlo
Agosto 02, 15:16Salve Dott. Massi,
nel mio caso dopo un contratto come postino nel gennaio 2015, ho ricevuto 5 proroghe.
Dopo 30 giorni di inattività mi è stato fatto un nuovo contratto, sempre alle poste, per 30 giorni.
Possono prorogare il nuovo contratto? O, visto che ho già effettuato 5 proroghe nel primo contratto, sono costretti a licenziarmi? Ho qualche possibilità a tramutare il contratto a tempo indeterminato?
Ringrazio in anticipo.
Saluti
Eufranio Massi
Agosto 02, 15:52Caro Carlo,
Se la qualifica è la stessa non si possono fare più proroghe e se ciò dovesse avvenire il contratto sarebbe a tempo indeterminato a partire dalla sesta proroga. Puoi, comunque, ottenere più contratti fino al raggiungimento dei 36 mesi complessivi. Una eventuale trasformazione a tempo indeterminato è strettamente correlata al superamento del limite complessivo o ad una volontà aziendale
antonio
Luglio 21, 19:52Gent.mo dott. Massi,
volevo sapere se posso chiedere l’assunzione a tempo indeterminato o, in caso contrario, quanti altri periodi di proroghe e/o nuovi contratti devo fare per poter essere inquadrato a tempo indeterminato.
Ho lavorato:
nuovo contratto dal 06/11/2015 al 20/12/2015;
nuovo contratto dal 09/01/2016 al 10/02/2016 prorogato fino al 08/05/2016 prorogato a sua volta fino a 14/07/2016 (il 15 e il 16 senza contratto per dimenticanza del datore di lavoro)
nuovo contratto dal 20.07.2016 al 20.08.2016.
Grazie infinite
Antonio
Dani
Luglio 17, 11:15Salve dottor massi, volevo chiederle quanti rinnovi si possono fare prima che scatti l indeterminato , grazie
Eufranio Massi
Luglio 25, 12:24Caro Dani,
Un contratto a termine, indipendentemente dal numero dei rinnovi (non c’è un numero massimo) non può superare, in sommatoria, il limite dei 36 mesi. Le proroghe, invece, sempre all’interno dei 36 mesi, possono essere, al massimo, 5.