Le proroghe nei contratti a tempo determinato [E. Massi]
Tra le novità più importanti rilevabili nella disciplina dei contratti a termine dopo le profonde modifiche introdotte con la legge n. 78/2014, spicca quella delle proroghe.
L’esame che intendo effettuare con questa riflessione riguarda non soltanto l’istituto ma anche le possibili correlazioni con altri “passaggi normativi” non toccati dalla legge di riforma.
Ma, andiamo con ordine partendo da ciò che il D.L.vo n. 368/2001 affermava fino al 20 marzo 2014.
La proroga, secondo il vecchio art. 4, era strettamente legata al singolo contratto e poteva essere prevista anche per un periodo superiore al termine iniziale (e, comunque, entro il tetto massimo dei 36 mesi) a condizione che vi fosse il consenso del lavoratore, che si riferisse alla stessa attività lavorativa e che, infine, sussistessero ragioni oggettive. Ora, ferma restando la previsione dell’originario D.L. n. 34/2014 che prevedeva ben otto proroghe nell’ambito dello stesso contratto (e che è stata superata dal testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale la sera del 19 maggio u.s.), il numero massimo delle stesse viene stabilito in cinque nell’ambito dei 36 mesi e a prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali. In sostanza, le proroghe costituiscono una sorta di “bonus” da spendere nell’arco temporale massimo e non sono più riferite ai singoli contratti a tempo determinato. Da ciò ne consegue che il datore di lavoro può gestire, con la fine delle ragioni giustificatrici, le proprie eventuali esigenze a termine, stipulando sia una pluralità di contratti a termine che, attingendo alle proroghe, che, infine, ricorrendone le condizioni, alla possibilità di “sforamento” del termine, con la prosecuzione del rapporto fino a trenta o cinquanta giorni (a seconda della durata del contratto) con le maggiorazioni legali previste dall’art. 5 del D.L.vo n. 368/2001.
Le motivazioni oggettive, determinanti per la legittimità della vecchia proroga, non ci sono più: l’eliminazione è coerente con il fatto che è stata superato il requisito delle ragioni giustificatrici.
Il consenso del lavoratore è sempre richiesto: qui nulla è cambiato rispetto al passato e la stessa Giurisprudenza ha convenuto, fin dalla vigenza della legge n. 230/1962, che lo stesso potesse essere manifestato in forma orale (Cass., n. 6305/1988; Cass., n. 4360/1986; Cass., n. 3517/1981), o ravvisabile per “fatti concludenti” dalla prosecuzione dell’attività lavorativa (Cass. n. 4939/1990), potendo essere fornito dal prestatore, anche in via preventiva, al momento della stipula iniziale (Cass., n. 6305/1988).
La proroga deve riguardare la “stessa attività lavorativa”, rispetto alla quale, in passato, in presenza delle “causali”, la Giurisprudenza (Cass., n. 10140/2005; Cass., n. 9993/2008) l’aveva riferita alla “dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale”. Ciò stava a significare che attraverso la proroga il dipendente non potesse essere adibito ad altre attività non correlate a quelle per le quali il contratto era stato originariamente stipulato. Detto questo, e in attesa di auspicabili chiarimenti amministrativi ed orientamenti dottrinari non può che affermarsi il principio secondo cui il lavoratore non possa essere utilizzato, anche in reparti od uffici diversi, soltanto per le mansioni per le quali è stato sottoscritto il contratto originario.
Una novità conseguente alla fine delle ragioni giustificatrici è rappresentata dal fatto che il Legislatore ha cancellato il comma 2 dell’art. 4 (l’onere della prova della esistenza delle stesse a carico del datore di lavoro) in quanto esso era divenuto del tutto superfluo.
Il problema della applicabilità delle nuove regole ai contratti in essere stipulati prima del 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014) è stato risolto dall’art. 2 –bis (introdotto in sede di conversione) il quale afferma che le modifiche introdotte con l’art. 1 (contratti a termine) e con l’art. 2 (contratti di apprendistato) si applicano unicamente ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data appena citata, fermi restando gli effetti già prodotti dalle disposizioni del D.L. n. 34/2014 (prima delle modifiche) che è stato in vigore dal 21 marzo al 19 maggio u.s. . Detto principio non è altro che l’applicazione di quanto previsto, in via generale, sotto l’aspetto civilistico, secondo cui nei contratti si applicano le regole vigenti al momenti della loro conclusione.
Sotto l’aspetto prettamente operativo non si può non sottolineare come, in prospettiva, un uso “oculato” delle proroghe da parte del datore di lavoro (che, quindi, possono essere più di una in ogni contratto, nel limite massimo di cinque riferibili a più rapporti nell’arco del triennio complessivo di durata intesa anche come sommatoria di rapporti), potrebbe portare ad una utilizzazione “minore” dello sforamento del termine finale che, in un’ottica di flessibilizzazione del contratto fu introdotta per non gravare sul datore di lavoro con il peso della scadenza del termine e con la conversione automatica a tempo indeterminato. Ebbene, tale flessibilità ha un costo che è pari al 20% di aumento sulla retribuzione riferita ai primi dieci giorni, che sale al 40% a partire dall’undicesimo e che ha incidenza non soltanto sulla contribuzione ma anche sugli istituti contrattuali connessi (art. 5, comma 2). Va, peraltro, sottolineato come l’allungamento “monetizzato” del rapporto attraverso la continuazione delle prestazioni oltre il termine fissato è possibile soltanto per la durata massima fissata dalla norma (trenta giorni se il contratto aveva una durata fino a sei mesi e cinquanta, se superiore), con la conseguenza che se, per ipotesi, dovesse allungarsi ulteriormente, senza soluzione di continuità, lo stesso, in assenza di comunicazioni al centro per l’impiego, diverrebbe “in nero” a partire dal giorno successivo.
Orbene, si potrebbe verificare il caso che un datore di lavoro provveda a prorogare un contratto (pur se già prorogato almeno una volta) “risparmiando” sulla retribuzione dovuta in caso di sforamento. Ovviamente, la proroga va comunicata, entro cinque giorni dal momento in cui è iniziata, on – line al centro per l’impiego (la sanzione per l’inottemperanza, diffidabile nella misura minima, è compresa tra 100 e 500 euro), mentre lo sforamento non va comunicato, essendo venuto meno l’obbligo, peraltro non sanzionato, per effetto della previsione contenuta nel D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013.
Le questioni relative alla nuova disciplina delle proroghe non riguardano i contratti a termine che sono al di fuori dell’ombrello applicativo del D.L.vo n. 368/2001: mi riferisco, ad esempio, a quello più in uso che riguarda l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori in mobilità per un massimo di dodici mesi. L’esclusione dal campo di applicazione è sancita dall’art. 10, comma 1, lettera c-ter, che fa salvi soltanto l’art. 6 che fissa i principi anti discriminazione e l’art. 8 sul computo dei dipendenti ai fini delle garanzie sindacali ex art. 35 della legge n. 300/1970. Ciò significa che una serie di istituti non sono minimamente applicabili a tale tipologia: mi riferisco, ad esempio, al fatto che il contratto a termine del lavoratore in mobilità non rientra nella sommatoria dei 36 mesi, all’assenza dell’intervallo tra un contratto e l’altro, allo sforamento del termine fissato e, infine, alle proroghe le quali, pur nell’arco temporale considerato che è di dodici mesi, potrebbero anche essere più di cinque.
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267 Commenti
serena
Gennaio 03, 01:50buonasera dott massi volevo chiederle un informazione sono un infermiera che lavora presso un azienda pubblica come vincitrice di avviso pubblico entrata il 16/01/20219 restando con questo contratto fino al 16/10/2020 maturando cosi 1 anno e nove mesi dopodiche ho rifatto un altro avviso nella stessa azienda e ho vinto e mi hanno cambiato contratto firmando d inuovo 16/10/2020
ora la mia domanda e il 16/10/2021 firmero di nuovo il contratto arrivando cosi a 2 anni e 9 mesi continuativi con contratti diversi solo che al il 16/01/2022 arrivero ai tre anni ……ora vi chiedo se firmo ad ottobre 2021 rietro nella stabillizzazione che si e prologata fino al 31/12/2021 anche se non ho ancora maturato i tre anni visto che firmero’ l inizio del terzo anno ad ottobre 2021?se che e un po complicato ma mi e stato riferito da un collega che se firmo il contratto nel 2021 rietro nella stabilizzazione anche se non ho maturato i tre anni perche firmo l inizio del terzo anno nel 2021 …chiedo a lei cortesemente essendo preparato grazie in anticipo
Eufranio Massi
Febbraio 09, 09:46Nel settore pubblico l’inserimento a tempo indeterminato passa, necessariamente, attraverso una prova concorsuale o una selezione pubblica, ove, ad esempio, si potrebbe inserire un diritto di preferenza, a parità di punteggio, per chi ha prestato già servizio. L’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede un massimo di 36 mesi, anche in sommatoria, per i contratti a termine, eventualmente derogabile in presenza di altre disposizioni legali, legate ad un fatto emergenziale.
Dott. Eufranio Massi
Emanuel
Febbraio 13, 12:20Buongiorno Dott.Massi…
Avevo iniziato a lavorare per un azienda di trasporti…quando ad un certo punto mi è stato proposto un contratto migliore con un altra azienda (sempre di trasporti)…do conseguenza ho deciso di lasciare il posto in cui ero ed ho preferito andare nella nuova azienda…dopo aver iniziato il 9/09/2020 a lavorare (senza alcun contratto scritto e sottoscritto da parte mia)…dopo due settimane di continue richieste su dove fosse il mio contratto mi dissero che lo stavano preparando…nei giorni successivi poi mi arriva da parte del responsabile …tramite whatsapp due righe che parlavano di un rinnovo dopo un mese di prova…io non ho firmato niente…e loro non si sono nemmeno interessati allorché io ho continuato a lavorare…fino al 31/12/2020….dove sempre per messaggio WhatsApp sul gruppo del lavoro a me come ad altri hanno deciso di lasciarci a casa…premetto che i contributi sono stati versati e che risulta il tutto (scadenze e rinnovi) all’INPS..ma siccome io non ho mai firmato un vero contratto e non ho mai firmato ne proroghe ne eventuali clausole…loro potevano lasciarmi a casa???aspetto un vostro giudizio al riguardo .distinti saluti
Eufranio Massi
Aprile 30, 10:15Da quello che Lei afferma ci si trova in presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Può impugnare il licenziamento.
Dott. Eufranio Massi
Lilly
Novembre 17, 19:28Buonasera dott.volevo chiederle un informazione ho un contratto di lavoro che mi scade il 31/12/2020 volevo sapere se con il covid 19 il mio datore di lavoro mi può lasciare a casa senza più rinnovarmi il contratto o deve farmi la proroga visto che i licenziamenti sono bloccati fino a marzo 2021 grazie
Eufranio Massi
Dicembre 09, 17:27Sono bloccati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dei contratti a tempo indeterminato. Per quel che concerne i contratti a termine il datore può risolvere il rapporto alla scadenza ma, per effetto dell’art. 93 del DL . 34 come modificato dal DL n. 104 può prorogare il contratto entro il 31 dicembre e per una sola volta, senza causale, per un massimo di 12 mesi nel rispetto dei 24 mesi complessivi.
Dott. Eufranio Massi
dario891
Novembre 02, 14:33salve buonasera,lavoro per conto dell’università ed essendo che ho il contratto a tempo determinato .fino al 30/11/2020 tramite agenzia interinale,se nel caso decidono di levarmi il servizio in portineria prima del previsto,cosa mi succede?Vengo pagato comunque per tutto il mese di novembre?Grazie in anticipo
Danidebe
Ottobre 22, 16:20Buonasera dott. Massi,
In caso di lavoratore assunto con contratto a termine impiegato presso un appalto, nell’ipotesi di successione dei diversi datori di lavoro a seguito di procedura di cambio di appalto nella quale il lavoratore svilge le stesse mansioni, mantiene le stesse garanzie e l’anzianità convenzionale da ccnl, vale il limite temporale del contratto a termine di 2 anni? O deve intendersi riferito solamente al rapporto di lavoro intercorrente tra gli stessi soggetti?
Eufranio Massi
Novembre 16, 11:59Mantiene le stesse garanzie in quanto il contratto continua senza soluzione di continuità ed il rapporto a termine conserva una durata complessiva di 24 mesi (salvo limite maggiore previsto dalla contrattazione collettiva).
Dott. Eufranio Massi
Angel87
Ottobre 05, 23:47Salve dr Massi, avevo un ctd come portalettere fino al 30/09, avevo dapprima firmato la proroga e in seguito in quella data ho firmato un foglio scritto dal direttore nel quale riportavo di voler rinunciare alla proroga. È possibile accettare la proroga ora, quindi dopo 6 giorni? Leggevo che quando ci si licenzia si hanno 7 giorni per farsi riassumere, nel caso di proroga leggevo che si hanno 5 giorni per comunicare con cob, e comunque 5 giorni per modificare una cob come nel mio caso di cessazione del contratto. I 5 giorni sono intesi lavorativi? Grazie in anticipo
Eufranio Massi
Novembre 16, 11:56I contratti a termine terminano alla scadenza. L’istituto della proroga che deve avvenire con il consenso del lavoratore non va confuso con quello delle dimissioni (come sembra fare lei) da un contratto a tempo indeterminato ove esiste un diritto al ripensamento che va esercitato entro 7 giorni e che porta alla ricostituzione del rapporto. I cinque giorni che lei cita per la proroga sono il tempo concesso al datore di lavoro, da un punto di vista burocratico, per comunicare l’avvenuta proroga al sistema telematico dei centri per l’impiego.
Dott. Eufranio Massi
Fede
Agosto 21, 20:09Buonasera Dottore,
Chi ha usufruito del rinnovo di 3 mesi tramite Decreto Rilancio può usufruire del rinnovo fino ai un massimo di 12 mesi previsto dal Decreto Agosto?
Eufranio Massi
Settembre 03, 12:42Si, la norma si applica indifferentemente a tutti i contratti a termine.
Dott. Eufranio Massi
Erino
Agosto 07, 16:48Buonasera Dott. Massi.
Con la presente gradirei una vostra delucidazione in merito a quanto di seguito esporrò. Dopo ben tre proroghe di un contratto a Tempo Determinato regolarmente comunicati al Centro dell’Impiego nei termini previsti dei 5 giorni da parte del Comune di cui risiedo, il quarto rinnovo è stato comunicato da parte del Comune con 100 giorni di ritardo al centro per L’impiego. Chiedo se la vigente normativa di legge prevede qualche sanzione dell’Ente inadempiente e se il contratto prorogato deve ritenersi Nullo Grazie
Eufranio Massi
Settembre 03, 12:29La ritardata comunicazione al centro per l’impiego della proroga di un contratto a termine è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 500 euro, ma non incide sulla natura del contratto.
Dott. Eufranio Massi
Graziano
Agosto 03, 16:49Buongiorno dott Massi volevo chiedere una informazione, io sono stato assunto con un contratto a tempo determinato di 6 mesi esattamente dal 26/01/2020 al 26/07/2020, è dal 10 marzo sono stato messo in cassa integrazione causa Covid senza aver fatto rientro a lavoro. Vorrei capire se in questo caso sussiste l obbligo di proroga da parte del datore di lavoro. Distinti saluti
CAMMY
Luglio 27, 13:50NELLA PROROGA DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMIMATO DAL 20/07/20202 A 24 ORE CON SCADENZAIL 31/08/2020 MI VOGLIONO CAMBIARE A 30 ORE FINO A SCADENZA DELLA PROROGA . COSA DEVO FARE.
Eufranio Massi
Agosto 05, 16:59Per l’ampliamento della fascia oraria occorre il consenso scritto del lavoratore.
Dott. Eufranio Massi
Tonino
Luglio 16, 23:50Salve Dottore sono un ex ctd di poste italiane dove ho lavorato dal aprile 2019 a marzo 2020, quindi contratto di 12 mesi totali con 4 proroghe. Volevo chiedere se adesso posso essere assunto come stagionale in fabbrica sempre con contratto a tempo determinato, anche se ho raggiunto i 12 mesi massimi previsti dal decreto dignità. Grazie.
Eufranio Massi
Luglio 17, 14:43Se è un contratto stagionale di quelli previsti dal DPR n. 1525/1963 o dalla contrattazione collettiva si è al di fuori della contabilità prevista per i contratti a termine normali. Non c’è causale. Di conseguenza, la risposta è positiva.
Dott. Eufranio Massi
Merigei89
Luglio 31, 15:51Salve dottore volevo chiederle per il contratti che sono scaduti a maggio non rinnovato si può fare qualche ricorso visto che ora è uscita la legge del blocco dei licenziamenti e nel caso di contratto a tempo determinato c’è l’obbligo di fare delle ulteriori proroghe vista l ’emergenza covid grazie
Akama
Agosto 20, 12:46Salve dottore volevo un informazione,sono invalido e lavoro in una cooperativa sociale mi scade il contratto il 31 agosto posso essere licenziato oppure rientro nel blocco licenziamento x covid grazie 50 disperata