Le proroghe nei contratti a tempo determinato [E. Massi]
Tra le novità più importanti rilevabili nella disciplina dei contratti a termine dopo le profonde modifiche introdotte con la legge n. 78/2014, spicca quella delle proroghe.
L’esame che intendo effettuare con questa riflessione riguarda non soltanto l’istituto ma anche le possibili correlazioni con altri “passaggi normativi” non toccati dalla legge di riforma.
Ma, andiamo con ordine partendo da ciò che il D.L.vo n. 368/2001 affermava fino al 20 marzo 2014.
La proroga, secondo il vecchio art. 4, era strettamente legata al singolo contratto e poteva essere prevista anche per un periodo superiore al termine iniziale (e, comunque, entro il tetto massimo dei 36 mesi) a condizione che vi fosse il consenso del lavoratore, che si riferisse alla stessa attività lavorativa e che, infine, sussistessero ragioni oggettive. Ora, ferma restando la previsione dell’originario D.L. n. 34/2014 che prevedeva ben otto proroghe nell’ambito dello stesso contratto (e che è stata superata dal testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale la sera del 19 maggio u.s.), il numero massimo delle stesse viene stabilito in cinque nell’ambito dei 36 mesi e a prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali. In sostanza, le proroghe costituiscono una sorta di “bonus” da spendere nell’arco temporale massimo e non sono più riferite ai singoli contratti a tempo determinato. Da ciò ne consegue che il datore di lavoro può gestire, con la fine delle ragioni giustificatrici, le proprie eventuali esigenze a termine, stipulando sia una pluralità di contratti a termine che, attingendo alle proroghe, che, infine, ricorrendone le condizioni, alla possibilità di “sforamento” del termine, con la prosecuzione del rapporto fino a trenta o cinquanta giorni (a seconda della durata del contratto) con le maggiorazioni legali previste dall’art. 5 del D.L.vo n. 368/2001.
Le motivazioni oggettive, determinanti per la legittimità della vecchia proroga, non ci sono più: l’eliminazione è coerente con il fatto che è stata superato il requisito delle ragioni giustificatrici.
Il consenso del lavoratore è sempre richiesto: qui nulla è cambiato rispetto al passato e la stessa Giurisprudenza ha convenuto, fin dalla vigenza della legge n. 230/1962, che lo stesso potesse essere manifestato in forma orale (Cass., n. 6305/1988; Cass., n. 4360/1986; Cass., n. 3517/1981), o ravvisabile per “fatti concludenti” dalla prosecuzione dell’attività lavorativa (Cass. n. 4939/1990), potendo essere fornito dal prestatore, anche in via preventiva, al momento della stipula iniziale (Cass., n. 6305/1988).
La proroga deve riguardare la “stessa attività lavorativa”, rispetto alla quale, in passato, in presenza delle “causali”, la Giurisprudenza (Cass., n. 10140/2005; Cass., n. 9993/2008) l’aveva riferita alla “dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale”. Ciò stava a significare che attraverso la proroga il dipendente non potesse essere adibito ad altre attività non correlate a quelle per le quali il contratto era stato originariamente stipulato. Detto questo, e in attesa di auspicabili chiarimenti amministrativi ed orientamenti dottrinari non può che affermarsi il principio secondo cui il lavoratore non possa essere utilizzato, anche in reparti od uffici diversi, soltanto per le mansioni per le quali è stato sottoscritto il contratto originario.
Una novità conseguente alla fine delle ragioni giustificatrici è rappresentata dal fatto che il Legislatore ha cancellato il comma 2 dell’art. 4 (l’onere della prova della esistenza delle stesse a carico del datore di lavoro) in quanto esso era divenuto del tutto superfluo.
Il problema della applicabilità delle nuove regole ai contratti in essere stipulati prima del 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014) è stato risolto dall’art. 2 –bis (introdotto in sede di conversione) il quale afferma che le modifiche introdotte con l’art. 1 (contratti a termine) e con l’art. 2 (contratti di apprendistato) si applicano unicamente ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data appena citata, fermi restando gli effetti già prodotti dalle disposizioni del D.L. n. 34/2014 (prima delle modifiche) che è stato in vigore dal 21 marzo al 19 maggio u.s. . Detto principio non è altro che l’applicazione di quanto previsto, in via generale, sotto l’aspetto civilistico, secondo cui nei contratti si applicano le regole vigenti al momenti della loro conclusione.
Sotto l’aspetto prettamente operativo non si può non sottolineare come, in prospettiva, un uso “oculato” delle proroghe da parte del datore di lavoro (che, quindi, possono essere più di una in ogni contratto, nel limite massimo di cinque riferibili a più rapporti nell’arco del triennio complessivo di durata intesa anche come sommatoria di rapporti), potrebbe portare ad una utilizzazione “minore” dello sforamento del termine finale che, in un’ottica di flessibilizzazione del contratto fu introdotta per non gravare sul datore di lavoro con il peso della scadenza del termine e con la conversione automatica a tempo indeterminato. Ebbene, tale flessibilità ha un costo che è pari al 20% di aumento sulla retribuzione riferita ai primi dieci giorni, che sale al 40% a partire dall’undicesimo e che ha incidenza non soltanto sulla contribuzione ma anche sugli istituti contrattuali connessi (art. 5, comma 2). Va, peraltro, sottolineato come l’allungamento “monetizzato” del rapporto attraverso la continuazione delle prestazioni oltre il termine fissato è possibile soltanto per la durata massima fissata dalla norma (trenta giorni se il contratto aveva una durata fino a sei mesi e cinquanta, se superiore), con la conseguenza che se, per ipotesi, dovesse allungarsi ulteriormente, senza soluzione di continuità, lo stesso, in assenza di comunicazioni al centro per l’impiego, diverrebbe “in nero” a partire dal giorno successivo.
Orbene, si potrebbe verificare il caso che un datore di lavoro provveda a prorogare un contratto (pur se già prorogato almeno una volta) “risparmiando” sulla retribuzione dovuta in caso di sforamento. Ovviamente, la proroga va comunicata, entro cinque giorni dal momento in cui è iniziata, on – line al centro per l’impiego (la sanzione per l’inottemperanza, diffidabile nella misura minima, è compresa tra 100 e 500 euro), mentre lo sforamento non va comunicato, essendo venuto meno l’obbligo, peraltro non sanzionato, per effetto della previsione contenuta nel D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013.
Le questioni relative alla nuova disciplina delle proroghe non riguardano i contratti a termine che sono al di fuori dell’ombrello applicativo del D.L.vo n. 368/2001: mi riferisco, ad esempio, a quello più in uso che riguarda l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori in mobilità per un massimo di dodici mesi. L’esclusione dal campo di applicazione è sancita dall’art. 10, comma 1, lettera c-ter, che fa salvi soltanto l’art. 6 che fissa i principi anti discriminazione e l’art. 8 sul computo dei dipendenti ai fini delle garanzie sindacali ex art. 35 della legge n. 300/1970. Ciò significa che una serie di istituti non sono minimamente applicabili a tale tipologia: mi riferisco, ad esempio, al fatto che il contratto a termine del lavoratore in mobilità non rientra nella sommatoria dei 36 mesi, all’assenza dell’intervallo tra un contratto e l’altro, allo sforamento del termine fissato e, infine, alle proroghe le quali, pur nell’arco temporale considerato che è di dodici mesi, potrebbero anche essere più di cinque.
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Giulia
Luglio 08, 14:55Buongiorno Dottor Massi,
sono stata assunta in data 01/01/2019 con C.C.N.L. del settore terziario 3 livello a tempo determinato.
Sono poi stata prorogata sempre con C.C.N.L. del settore terziario 3 livello a tempo determinato.
Ora vengo nuovamente prorogata con C.C.N.L. del confcommercio 4 livello a tempo determinato.
E’ possibile a norma di legge prorogare un contratto passandolo dal 3 al 4 livello?
Cordialmente,
Giulia
Eufranio Massi
Luglio 15, 17:22La proroga nei contratti a tempo determinato riguarda contratti individuali per mansioni uguali riferibili alla categoria legale del CCNL di riferimento. Quindi, più che ai due CCNL diversi occorre verificare se le mansioni sono sempre le stesse (in genere, i vari CCNL potrebbero inserire le stesse mansioni in livelli diversi).
Dott. Eufranio Massi
F.
Giugno 30, 21:22Buonasera dr. Massi,
spero che la mia domanda possa essere ascoltata perché al momento sono davvero confuso.
Sono stato assunto con contratto a tempo determinato 5 livello ccnl in data 16/10/2019. A marzo è scaduto e, per via dell’emergenza sanitaria, mi è stato proposta una proroga di 3 mesi che ho accettato di buon grado per utilizzare quell’ulteriore porzione di tempo per dimostrare il mio valore in azienda.
Oggi il mio contratto è scaduto e mi è stato proposto in via non ufficiale un contratto di apprendistato con partenza 6 livello che ho rifiutato, chiarendo che la mia posizione in azienda non è assolutamente configurabile come tale.
A seguito della mia richiesta di negoziazione, mi è stato proposto un contratto di apprendistato con partenza da 5 livello. Mi hanno chiarito che riuscirei a guadagnare anche qualcosa di più rispetto al precedente contratto sulla busta paga netta. Tuttavia, dalle mie ricerche (non sono un esperto) ciò non corrisponde assolutamente a verità.
Dunque, nella speranza che possa dedicarmi qualche minuto, vorrei chiederle se effettivamente si verificherò questo aumento, tenuto conto che il primo contratto rimandava in toto alle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti di lavoro a tempo determinato full-time del C.C.N.L. (in seguito ho scoperto essere poco più di 1500 lordi, poco più di 1250 netti).
Tempo di essere soggetto ad un raggiro bello e buono.
Cordialmente,
F.
Eufranio Massi
Luglio 15, 17:29A differenza dei precedenti contratti a tempo determinato, l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo (art. 41 del decreto legislativo n. 81/2015). Quindi, sotto,l’aspetto puramente giuridico, la situazione mi sembra migliore. Da un punto di vista economico, il datore di lavoro può ( ma non è obbligato) retribuire il lavoratore fino a due livelli in meno rispetto a quello che acquisirà al termine del periodo formativo. Alcuni contratti collettivi prevedono la possibilità, dopo un certo periodo (magari 12 mesi) che lo “scarto” sia solo di un livello.
Dott. Eufranio Massi
ciriaco
Giugno 15, 08:44Ciriaco
15/6/2020
Buongiorno ma se il lavoro c’è addirittura aumenta anche se il mio contratto e un cococo e lavoro con ente pubblico unica l la proroga può essere fatta?
Cinzia 66
Giugno 13, 21:12Salve io avevo un contratto a tempo determinato stipulato il 10 gennaio 2020 e con scadenza 04 maggio 2020 in uno stabilimento termale .Alla scadenza dato che eravamo in emergenza Covid non mi è stato rinnovato…lo potevano fare dato che ho saputo che lo Stato ha bloccato i licenziamenti ?
Eufranio Massi
Giugno 29, 10:44Sono stati bloccati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo da un rapporto a tempo indeterminato. Nel suo caso il datore di lavoro poteva riassumerlo per metterlo integrazione salariale, secondo la possibilità fornita dall’art. 19-bis del D.L. n. 18/2020.
Dott. Eufranio Massi
Trilli89
Luglio 18, 08:27Buongiorno, avrei una domanda, io sono stata assunta come educatrice a tempo determinato, adesso sono in cassa integrazione, il contratto scade a luglio, in base al nuovo decreto rilancio, l azienda è obbligata a riassumermi in vista della riapertura a settembre, oppure può recidere il contratto nei tempi stabiliti e assumere magari nuovo personale al mio posto? grazie.
Eufranio Massi
Agosto 05, 16:56La norma parla di proroga (che si applica ai contratti in corso) e non di rinnovo (che si ha quando un contratto, cessato, viene ricostituito). A mio avviso, non si applica nel caso di specie.
Dott.Eufranio Massi
Giulio
Maggio 20, 19:34Buongiorno, se non dovessi accettare la proroga del contratto a tempo determinato non potrei ottenere la Naspi? Inoltre, sono alla terza proroga, dopo quattro proroghe l’agenzia di somministrazione mi lascerà a casa?
Giuseppe
Giugno 10, 09:51Buongiorno Dottore,
la disturbo per un parere. sono un lavoratore assunto dal 1/2/2020 (con periodo di prova di 6 mesi che scade ad agosto), contratto a tempo determinato di 2 anni. Da metà marzo l’azienda mi ha messo in cassa integrazione, e riprenderò il lavoro il prossimo lunedì (circa 3 mesi di cassa integrazione). Secondo lei il periodo di prova slitta di 3 mesi e quindi scadrà a novembre o rimane comunque quello al momento della firma e quindi agosto? Grazie
Eufranio Massi
Giugno 12, 17:18Il periodo di prova non può essere svolto durante la Cassa integrazione a zero ore. Di conseguenza, esso slitta di un analogo periodo.
Dott. Eufranio Massi
Stella91
Luglio 03, 20:37Salve il avevo un contratto prima a chiamata instaurato il 16.07.18 poi passata a contratto determinato il 02.03.2020 scadenza il 31.05.2020. Ovviamente non rinnovato causa covid perché l’azienda tutt’ora è ancora in cassa integrazione. La mia domanda è potevano lasciarmi a casa oppure dovevano rinnovarmelo fino al 30.08 come dice la legge?grazie millr
Raffaele
Settembre 29, 05:35Buongiorno E.massi
Sono un lavoratore somministrato con contratto a tempo determinato in scadenza il 30 settembre 2020.
Ho lavorato nella stessa azienda per un anno consecutivo. Ora a termine contratto e con le nuove leggi vogliono prorogarmi solo 11 mesi anziché 12 per non farmi raggiungere i 24 mesi e i diritti che avrei successivamente.
Nella nuova legge non si capisce quando viene scritto “proroga per un MASSIMO DI 12 MESI” .significa che possono fare fino a 12 mesi o che non devono superare i 12 mesi .QUINDI SONO OBBLIGATI A FARE 12 MESI E NON MENO? Sempre nel limite massimo dei 24 mesi. Vorrei solo capire questo.
e se una proroga del genere firmata è impugnabile comunque in un secondo momento??
perché ormai non ho più tempo .
Grazie della.sua attenzione
Eufranio Massi
Novembre 16, 11:54Non è un obbligo la proroga (ma una facoltà del datore di lavoro tenuto conto delle proprie esigenze) ne’ una durata di 12 mesi. Essa potrebbe essere anche inferiore in quanto i 12 mesi rappresentano il massimo.
Dott. Eufranio Massi
ciriaco
Giugno 10, 08:4610/6/2020
Buongiorno E .Massi le volevo chiedere io ho un contratto a temine(CO.CO.CO ) PRESSO UNICAL dove lavoro sul controllo qualità materiali ho vinto il posto tramite concorso pubblico il primo contratto va dal 26/4/2017 al 26/4/2018 dal 27/4/2018 al 17/06/2018 fermo secondo concorso vinto secondo contratto dal 18/06/2018 al18/06/2019 , 1 proroga dal 19/06/2019 al 18/06/2020 ,la mia domanda e mi possono fare un altra proroga o rinnovare il contratto e facoltativa oppure obbligatoria visto anche l’ultimo decreto dei ministri grazie mille in attesa di risposta
Eufranio Massi
Giugno 12, 17:17Il DL n. 34 riguarda i contratti a tempo determinato di natura subordinata in essere alla data del 23 febbraio 2020 che possono essere prorogati o rinnovati senza causale fino al 30 agosto. Il caso da Lei prospettato riguarda un cococo, ossia un contratto che le parti hanno connotato come autonomo.
Nel caso di specie mi sembra che il suo rapporto sia con un soggetto pubblico UNICAL (Università della Calabria) ove i rapporti a termine, anche di natura autonoma, sono disciplinati da una normativa diversa (essenzialmente, dall’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001).
Dott. Eufranio Massi
ciriaco
Giugno 10, 08:0710/6/2020
Buongiorno carissimo Dott. E, Massi ,io ho un contratto a tempo determinato (CO.CO.CO) presso, UNICAL MI occupo del controllo prove materiali ho vinto il primo concorso con bando pubblico e ho avuto il primo contratto dal 26/4/2017 al 26/4/2018, poi ho avuto un distacco dal 27/4/2018 al 17/6/2018 secondo concorso sempre con bando secondo contratto dal 18/6/2018 al 18/6/2019, poi 1 proroga dal 19/6/2019 al 18/6/2020 ,la mia domanda è mi possono fare un altra proroga, o rinnovare il contratto e in base all’ ultimo decreto del governo facoltativo, oppure obbligatorio visto che è aumentato anche il lavoro. Grazie mille per il lavoro che fate , attendo una risposta ciao
Rayan
Giugno 08, 05:25Buongiorno Dottore, io avevo un contratto di 12 mesi presso un’azienda farmaceutica dal marzo 2019 con scadenza il 17 marzo 2020. Il giorno della scadenza, mi è stata mandata una mail in cui mi si comunicava che il contratto non mi sarebbe stato rinnovato. Cosa si puó fare? Grazie
Eufranio Massi
Giugno 09, 11:52Credo che ci sia poco da fare a meno che il contratto non presenti dei vizi. Parli con un legale o con l’Ispettorato territoriale del Lavoro della sua città.
Dott. Eufranio Massi
Cirobo72
Giugno 01, 20:02Buonasera Dr Massi
Vorrei chiederle,Ho iniziato un lavoro in somministrazione dal 3 marzo 2020 ed il giorno 29/05/2020 è scaduta la sesta propoga.L’agenzia mi ha fatto firmare un nuovo contratto sempre nel medesimo luogo di lavoro,a partire dal 1 giugno adducendo che erano scadute le proroghe consentite ma grazie all’ultimo decreto del governo, potevano rinnovarlo.Ma io ho letto che la norma vale per i contratti in essere al 23 febbraio mentre io ho iniziato il 3 marzo.Adesso hanno l’obbligo di assumermi a tempo indeterminato? Se si l’agenzia per il lavoro o l’azienda in cui presto l’opera?
Grazie anticipatamente per la sua eventuale risposta.
Ciro da Bologna
PS in questa azienda lavoro 8 ore senza pausa, è legale?
Eufranio Massi
Giugno 04, 12:48La disposizione fa riferimento ai contratti in essere al 23 febbraio. Una eventuale assunzione a tempo indeterminato può essere avanzata verso l’utilizzatore ( art. 38 del decreto legislativo n. 81/2015).
Dopo 6 ore è obbligatoria (decreto legislativo n. 66/2003) una pausa di almeno 10 minuti.
Dott. Eufranio Massi
Simone
Maggio 30, 17:56Salve Dr Massi,
sono attualmente assunto con contratto a tempo determinato nella pubblica amministrazione (in un Comune) che diventerà a tempo indeterminato tramite concorso che ho già superato, desideravo sapere se alla scadenza del contratto attuale a tempo determinato e quindi si chiuderà un rapporto ho diritto ad avere il TFR? Il contratto a tempo indeterminato sarà stipulato sempre presso la medesima Amministrazione in cui ero assunto a tempo determinato.
Ci deve essere uno stacco di tempo tra la cessazione del contratto a tempo determinato e l’inizio di quello a tempo indeterminato per avere il TFR?
A onor di cronaca il contratto a tempo determinato in essere verrà interrotto un mese prima della sua naturale scadenza fa differenza anche questo per aver il TFR?
Eufranio Massi
Giugno 01, 17:41Alla cessazione del rapporto a termine il lavoratore ha diritto a tutte le competenze maturate. Non è previsto per legge alcun periodo di stacco tra contratto a tempo determinato ed indeterminato.
No, per quel che riguarda la sua ultima domanda: non c’è differenza.
Dott. Eufranio Massi
Devid
Luglio 02, 10:39Mi è stato fatto un contratto di lavoro il 05 07 2020 con scadenza 31 12 2020 e prorogato fino al 30 giugno e ancora una proroga fino 30 agosto che succede dopo