Le proroghe nei contratti a tempo determinato [E. Massi]
Tra le novità più importanti rilevabili nella disciplina dei contratti a termine dopo le profonde modifiche introdotte con la legge n. 78/2014, spicca quella delle proroghe.
L’esame che intendo effettuare con questa riflessione riguarda non soltanto l’istituto ma anche le possibili correlazioni con altri “passaggi normativi” non toccati dalla legge di riforma.
Ma, andiamo con ordine partendo da ciò che il D.L.vo n. 368/2001 affermava fino al 20 marzo 2014.
La proroga, secondo il vecchio art. 4, era strettamente legata al singolo contratto e poteva essere prevista anche per un periodo superiore al termine iniziale (e, comunque, entro il tetto massimo dei 36 mesi) a condizione che vi fosse il consenso del lavoratore, che si riferisse alla stessa attività lavorativa e che, infine, sussistessero ragioni oggettive. Ora, ferma restando la previsione dell’originario D.L. n. 34/2014 che prevedeva ben otto proroghe nell’ambito dello stesso contratto (e che è stata superata dal testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale la sera del 19 maggio u.s.), il numero massimo delle stesse viene stabilito in cinque nell’ambito dei 36 mesi e a prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali. In sostanza, le proroghe costituiscono una sorta di “bonus” da spendere nell’arco temporale massimo e non sono più riferite ai singoli contratti a tempo determinato. Da ciò ne consegue che il datore di lavoro può gestire, con la fine delle ragioni giustificatrici, le proprie eventuali esigenze a termine, stipulando sia una pluralità di contratti a termine che, attingendo alle proroghe, che, infine, ricorrendone le condizioni, alla possibilità di “sforamento” del termine, con la prosecuzione del rapporto fino a trenta o cinquanta giorni (a seconda della durata del contratto) con le maggiorazioni legali previste dall’art. 5 del D.L.vo n. 368/2001.
Le motivazioni oggettive, determinanti per la legittimità della vecchia proroga, non ci sono più: l’eliminazione è coerente con il fatto che è stata superato il requisito delle ragioni giustificatrici.
Il consenso del lavoratore è sempre richiesto: qui nulla è cambiato rispetto al passato e la stessa Giurisprudenza ha convenuto, fin dalla vigenza della legge n. 230/1962, che lo stesso potesse essere manifestato in forma orale (Cass., n. 6305/1988; Cass., n. 4360/1986; Cass., n. 3517/1981), o ravvisabile per “fatti concludenti” dalla prosecuzione dell’attività lavorativa (Cass. n. 4939/1990), potendo essere fornito dal prestatore, anche in via preventiva, al momento della stipula iniziale (Cass., n. 6305/1988).
La proroga deve riguardare la “stessa attività lavorativa”, rispetto alla quale, in passato, in presenza delle “causali”, la Giurisprudenza (Cass., n. 10140/2005; Cass., n. 9993/2008) l’aveva riferita alla “dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale”. Ciò stava a significare che attraverso la proroga il dipendente non potesse essere adibito ad altre attività non correlate a quelle per le quali il contratto era stato originariamente stipulato. Detto questo, e in attesa di auspicabili chiarimenti amministrativi ed orientamenti dottrinari non può che affermarsi il principio secondo cui il lavoratore non possa essere utilizzato, anche in reparti od uffici diversi, soltanto per le mansioni per le quali è stato sottoscritto il contratto originario.
Una novità conseguente alla fine delle ragioni giustificatrici è rappresentata dal fatto che il Legislatore ha cancellato il comma 2 dell’art. 4 (l’onere della prova della esistenza delle stesse a carico del datore di lavoro) in quanto esso era divenuto del tutto superfluo.
Il problema della applicabilità delle nuove regole ai contratti in essere stipulati prima del 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014) è stato risolto dall’art. 2 –bis (introdotto in sede di conversione) il quale afferma che le modifiche introdotte con l’art. 1 (contratti a termine) e con l’art. 2 (contratti di apprendistato) si applicano unicamente ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data appena citata, fermi restando gli effetti già prodotti dalle disposizioni del D.L. n. 34/2014 (prima delle modifiche) che è stato in vigore dal 21 marzo al 19 maggio u.s. . Detto principio non è altro che l’applicazione di quanto previsto, in via generale, sotto l’aspetto civilistico, secondo cui nei contratti si applicano le regole vigenti al momenti della loro conclusione.
Sotto l’aspetto prettamente operativo non si può non sottolineare come, in prospettiva, un uso “oculato” delle proroghe da parte del datore di lavoro (che, quindi, possono essere più di una in ogni contratto, nel limite massimo di cinque riferibili a più rapporti nell’arco del triennio complessivo di durata intesa anche come sommatoria di rapporti), potrebbe portare ad una utilizzazione “minore” dello sforamento del termine finale che, in un’ottica di flessibilizzazione del contratto fu introdotta per non gravare sul datore di lavoro con il peso della scadenza del termine e con la conversione automatica a tempo indeterminato. Ebbene, tale flessibilità ha un costo che è pari al 20% di aumento sulla retribuzione riferita ai primi dieci giorni, che sale al 40% a partire dall’undicesimo e che ha incidenza non soltanto sulla contribuzione ma anche sugli istituti contrattuali connessi (art. 5, comma 2). Va, peraltro, sottolineato come l’allungamento “monetizzato” del rapporto attraverso la continuazione delle prestazioni oltre il termine fissato è possibile soltanto per la durata massima fissata dalla norma (trenta giorni se il contratto aveva una durata fino a sei mesi e cinquanta, se superiore), con la conseguenza che se, per ipotesi, dovesse allungarsi ulteriormente, senza soluzione di continuità, lo stesso, in assenza di comunicazioni al centro per l’impiego, diverrebbe “in nero” a partire dal giorno successivo.
Orbene, si potrebbe verificare il caso che un datore di lavoro provveda a prorogare un contratto (pur se già prorogato almeno una volta) “risparmiando” sulla retribuzione dovuta in caso di sforamento. Ovviamente, la proroga va comunicata, entro cinque giorni dal momento in cui è iniziata, on – line al centro per l’impiego (la sanzione per l’inottemperanza, diffidabile nella misura minima, è compresa tra 100 e 500 euro), mentre lo sforamento non va comunicato, essendo venuto meno l’obbligo, peraltro non sanzionato, per effetto della previsione contenuta nel D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013.
Le questioni relative alla nuova disciplina delle proroghe non riguardano i contratti a termine che sono al di fuori dell’ombrello applicativo del D.L.vo n. 368/2001: mi riferisco, ad esempio, a quello più in uso che riguarda l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori in mobilità per un massimo di dodici mesi. L’esclusione dal campo di applicazione è sancita dall’art. 10, comma 1, lettera c-ter, che fa salvi soltanto l’art. 6 che fissa i principi anti discriminazione e l’art. 8 sul computo dei dipendenti ai fini delle garanzie sindacali ex art. 35 della legge n. 300/1970. Ciò significa che una serie di istituti non sono minimamente applicabili a tale tipologia: mi riferisco, ad esempio, al fatto che il contratto a termine del lavoratore in mobilità non rientra nella sommatoria dei 36 mesi, all’assenza dell’intervallo tra un contratto e l’altro, allo sforamento del termine fissato e, infine, alle proroghe le quali, pur nell’arco temporale considerato che è di dodici mesi, potrebbero anche essere più di cinque.
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267 Commenti
GiuseppeF
Maggio 26, 09:55Buongiorno Laura, sono un collega TD di un altro Ateneo ed avrei la necessità di rivolgerle una domanda in privato. Le sarei grato se potessimo sentirci telefonicamente. Grazie in anticipo.
Francesco.87
Maggio 21, 07:32Salve dottore la mia azienda no mi fa firmare proroghe e no mi a dato nulla dal 30/11/2019 mi posso considerare a tempo indeterminato per legge? Essendo continuato a lavorare
Eufranio Massi
Maggio 26, 12:52Ne parli con l’Ispettorato territoriale della sua provincia: a mio avviso, se il contratto è stato prorogato o rinnovato con senza seguire le procedure previste dalla legge, esso è divenuto a tempo indeterminato .
Dott. Eufranio Massi
Giovani
Maggio 15, 21:08Buona sera doctor massi sono un autotransportatore che avut-o primi contrato per 11 noiembrie 2019,poi un contrato per 3 mesi fino al 28 febbraio ,poi un contrato indeterminato ,poi modificațo senza sapere fato un contratto per 2 setimane poi ma lasciato a casa 15 marzo2020.che deve fare io? Per favore rispondetemi non loso dove randare,aiutatemi vi lascio mio nr di tel per parlare con lei grazie 3204962667
Eufranio Massi
Maggio 20, 14:19Le consiglio di rivolgersi subito all’Ispettorato territoriale del Lavoro della sua città .
Dott. Eufranio Massi
Angy
Giugno 19, 02:21Salve ho un contratto un unilav a tempo determinato ” per commessa ” la prima volta mi è stato fatto per 3 mesi ,poi la proroga per 6 mesi ora è in scadenza il 9 di agosto 2020 !! Potrei avere un rinnovo??? E possibile dopo 9 mesi ???grazie mille in anticipo !!!
Davide
Maggio 14, 12:41Salve dott.re Massi,
Il mio contratto di lavoro M.O.G. a tempo determinato è scaduto l’11 di Aprile scorso senza essere rinnovato.
Volevo sapere se col decreto Rilancio,ci sono i margini per essere richiamato a lavorare nella stessa azienda.
Eufranio Massi
Maggio 20, 14:11Si il suo contratto può essere rinnovato ai sensi dell’art. 19 bis del DL n. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27
Dott. Eufranio Massi
free
Maggio 08, 14:24Buongiorno Dr Massi
sono stato assunto da un consulente in data 06/11/2016 e inviato presso un loro cliente per 3 anni con 5 proroghe.
Dopo 10 giorni dall’inizio del mio lavoro, invio il mio contratto di lavoro firmato via mail dalla sede lavorativa del cliente del mio datore.
Senza volerlo, il cliente è diventato il mio vero datore di lavoro, dal quale prendevo ordini e pianificavo tutto ciò che riguardi la mia vita lavorativa.
le violazioni mi sembrano diverse oltre al fatto che non ho mai tenuto corsi sulla sicurezza.
Mi viene concesso un semplice indennizzo di 10 mensilità, ma secondo me sono poche, sbaglio a pensare questo?
Le cosa mi consiglierebbe?
Grazie
L’ultimo giorno di lavoro viene verbalmente dichiarato finito il mio rapporto dal cliente e successivamente anche dal datore.
Eufranio Massi
Maggio 11, 09:19Le consiglio di rivolgersi all’Ispettorato territoriale del Lavoro.
Dott. Eufranio Massi
Felix
Aprile 26, 18:52Buonasera sono stato licenziato il 3 aprile e stavo in cassa itegrazione ma mo continuo a prenderla la cassa integrazione o si ferma grazie
Felix
Aprile 26, 18:48Buonasera il mio contratto e scaduto il 3 aprile e stavo in cassa integrale ma mo la cassaitegrazione continuo a prenderla o si ferma grazie
Danielalasio
Agosto 07, 12:56Salve dott.re Massi,
Il mio contratto di lavoro
A tempo determinato è scaduto l’26 di Aprile scorso ,alla scadenza dato che eravamo in emergenza Covid non mi è stato rinnovato…lo potevano fare dato che ho saputo che lo Stato ha bloccato i licenziamenti ?
Roberta
Aprile 24, 19:38Buona sera dottor Massi.. Lavoro per conto di un agenzia per un azienda di pulizie per emergenza coronavirus. .ho iniziato il 16marzo 2020 con contratto fino al 31marzo.. poi proroga fino al 17 aprile poi proroga fino al 30 aprile ..Fino a quando possiamo andare avanti così? Fino a quando può essere prorogato il contratto? perché penso che non diventerà mai indeterminato. Grazie
Eufranio Massi
Aprile 27, 09:16Il contratto a termine può essere prorogato fino a 4 volte. Dalla quinta, se attuata, diviene a tempo indeterminato.
Dott. Eufranio Massi
LauraG
Aprile 15, 18:35Buongiorno, sono in servizio presso un Ateneo, a seguito del superamento di concorso pubblico a tempo determinato; inizialmente per un anno, poi prorogato di altri due (in scadenza a breve). L’Ateneo sta decidendo in merito ad una mia proroga straordinaria di un anno motivata dall’eccezionalità della situazione attuale, la mia domanda è se con queste premesse ci sarebbero i requisiti per una trasformazione in indeterminato. Grazie.
Eufranio Massi
Aprile 16, 10:23No, perché per entrate a tempo indeterminato ci vuole uno specifico concorso per tale profilo.
Dott. Eufranio Massi
GiuseppeF
Maggio 26, 09:42Buongiorno Laura, sono un collega TD di un altro Ateneo ed avrei la necessità di rivolgerle una domanda in privato. Le sarei grato se potessimo sentirci telefonicamente. Grazie in anticipo.
GiuseppeF
Maggio 26, 10:10Buongiorno Laura, sono un collega TD di un altro Ateneo, anch’io vincitore di concorso pubblico a tempo determinato; inizialmente per un anno, poi prorogato di altri due. Sono anch’io nella Tua medesima situazione, in quanto anche il mio contratto scadrà a breve. Avrei necessità, per favore, di conoscere la normativa che il Tuo Ateneo sta adottando per decidere in merito alla proroga straordinaria di un anno motivata dalla eccezionalità della situazione attuale.
Ti sarei grato di una risposta, Grazie.
Raniero
Aprile 14, 19:39Salve signor Massi, il mio quesito e’ questo: il mio contratto determinato scade il 10 di Aprile , sono in cassa integrazione dal 11 di Marzo,,,alla scadenza del contratto determinato ,la ditta puo’ TRASFORMARLO in INDETERMINATO , cosi’ facendo la cassa integrazione continua o no? grazie
Eufranio Massi
Aprile 16, 10:24Già risposto
Dott. Eufranio Massi