Le proroghe nei contratti a tempo determinato [E. Massi]
Tra le novità più importanti rilevabili nella disciplina dei contratti a termine dopo le profonde modifiche introdotte con la legge n. 78/2014, spicca quella delle proroghe.
L’esame che intendo effettuare con questa riflessione riguarda non soltanto l’istituto ma anche le possibili correlazioni con altri “passaggi normativi” non toccati dalla legge di riforma.
Ma, andiamo con ordine partendo da ciò che il D.L.vo n. 368/2001 affermava fino al 20 marzo 2014.
La proroga, secondo il vecchio art. 4, era strettamente legata al singolo contratto e poteva essere prevista anche per un periodo superiore al termine iniziale (e, comunque, entro il tetto massimo dei 36 mesi) a condizione che vi fosse il consenso del lavoratore, che si riferisse alla stessa attività lavorativa e che, infine, sussistessero ragioni oggettive. Ora, ferma restando la previsione dell’originario D.L. n. 34/2014 che prevedeva ben otto proroghe nell’ambito dello stesso contratto (e che è stata superata dal testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale la sera del 19 maggio u.s.), il numero massimo delle stesse viene stabilito in cinque nell’ambito dei 36 mesi e a prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali. In sostanza, le proroghe costituiscono una sorta di “bonus” da spendere nell’arco temporale massimo e non sono più riferite ai singoli contratti a tempo determinato. Da ciò ne consegue che il datore di lavoro può gestire, con la fine delle ragioni giustificatrici, le proprie eventuali esigenze a termine, stipulando sia una pluralità di contratti a termine che, attingendo alle proroghe, che, infine, ricorrendone le condizioni, alla possibilità di “sforamento” del termine, con la prosecuzione del rapporto fino a trenta o cinquanta giorni (a seconda della durata del contratto) con le maggiorazioni legali previste dall’art. 5 del D.L.vo n. 368/2001.
Le motivazioni oggettive, determinanti per la legittimità della vecchia proroga, non ci sono più: l’eliminazione è coerente con il fatto che è stata superato il requisito delle ragioni giustificatrici.
Il consenso del lavoratore è sempre richiesto: qui nulla è cambiato rispetto al passato e la stessa Giurisprudenza ha convenuto, fin dalla vigenza della legge n. 230/1962, che lo stesso potesse essere manifestato in forma orale (Cass., n. 6305/1988; Cass., n. 4360/1986; Cass., n. 3517/1981), o ravvisabile per “fatti concludenti” dalla prosecuzione dell’attività lavorativa (Cass. n. 4939/1990), potendo essere fornito dal prestatore, anche in via preventiva, al momento della stipula iniziale (Cass., n. 6305/1988).
La proroga deve riguardare la “stessa attività lavorativa”, rispetto alla quale, in passato, in presenza delle “causali”, la Giurisprudenza (Cass., n. 10140/2005; Cass., n. 9993/2008) l’aveva riferita alla “dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale”. Ciò stava a significare che attraverso la proroga il dipendente non potesse essere adibito ad altre attività non correlate a quelle per le quali il contratto era stato originariamente stipulato. Detto questo, e in attesa di auspicabili chiarimenti amministrativi ed orientamenti dottrinari non può che affermarsi il principio secondo cui il lavoratore non possa essere utilizzato, anche in reparti od uffici diversi, soltanto per le mansioni per le quali è stato sottoscritto il contratto originario.
Una novità conseguente alla fine delle ragioni giustificatrici è rappresentata dal fatto che il Legislatore ha cancellato il comma 2 dell’art. 4 (l’onere della prova della esistenza delle stesse a carico del datore di lavoro) in quanto esso era divenuto del tutto superfluo.
Il problema della applicabilità delle nuove regole ai contratti in essere stipulati prima del 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014) è stato risolto dall’art. 2 –bis (introdotto in sede di conversione) il quale afferma che le modifiche introdotte con l’art. 1 (contratti a termine) e con l’art. 2 (contratti di apprendistato) si applicano unicamente ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data appena citata, fermi restando gli effetti già prodotti dalle disposizioni del D.L. n. 34/2014 (prima delle modifiche) che è stato in vigore dal 21 marzo al 19 maggio u.s. . Detto principio non è altro che l’applicazione di quanto previsto, in via generale, sotto l’aspetto civilistico, secondo cui nei contratti si applicano le regole vigenti al momenti della loro conclusione.
Sotto l’aspetto prettamente operativo non si può non sottolineare come, in prospettiva, un uso “oculato” delle proroghe da parte del datore di lavoro (che, quindi, possono essere più di una in ogni contratto, nel limite massimo di cinque riferibili a più rapporti nell’arco del triennio complessivo di durata intesa anche come sommatoria di rapporti), potrebbe portare ad una utilizzazione “minore” dello sforamento del termine finale che, in un’ottica di flessibilizzazione del contratto fu introdotta per non gravare sul datore di lavoro con il peso della scadenza del termine e con la conversione automatica a tempo indeterminato. Ebbene, tale flessibilità ha un costo che è pari al 20% di aumento sulla retribuzione riferita ai primi dieci giorni, che sale al 40% a partire dall’undicesimo e che ha incidenza non soltanto sulla contribuzione ma anche sugli istituti contrattuali connessi (art. 5, comma 2). Va, peraltro, sottolineato come l’allungamento “monetizzato” del rapporto attraverso la continuazione delle prestazioni oltre il termine fissato è possibile soltanto per la durata massima fissata dalla norma (trenta giorni se il contratto aveva una durata fino a sei mesi e cinquanta, se superiore), con la conseguenza che se, per ipotesi, dovesse allungarsi ulteriormente, senza soluzione di continuità, lo stesso, in assenza di comunicazioni al centro per l’impiego, diverrebbe “in nero” a partire dal giorno successivo.
Orbene, si potrebbe verificare il caso che un datore di lavoro provveda a prorogare un contratto (pur se già prorogato almeno una volta) “risparmiando” sulla retribuzione dovuta in caso di sforamento. Ovviamente, la proroga va comunicata, entro cinque giorni dal momento in cui è iniziata, on – line al centro per l’impiego (la sanzione per l’inottemperanza, diffidabile nella misura minima, è compresa tra 100 e 500 euro), mentre lo sforamento non va comunicato, essendo venuto meno l’obbligo, peraltro non sanzionato, per effetto della previsione contenuta nel D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013.
Le questioni relative alla nuova disciplina delle proroghe non riguardano i contratti a termine che sono al di fuori dell’ombrello applicativo del D.L.vo n. 368/2001: mi riferisco, ad esempio, a quello più in uso che riguarda l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori in mobilità per un massimo di dodici mesi. L’esclusione dal campo di applicazione è sancita dall’art. 10, comma 1, lettera c-ter, che fa salvi soltanto l’art. 6 che fissa i principi anti discriminazione e l’art. 8 sul computo dei dipendenti ai fini delle garanzie sindacali ex art. 35 della legge n. 300/1970. Ciò significa che una serie di istituti non sono minimamente applicabili a tale tipologia: mi riferisco, ad esempio, al fatto che il contratto a termine del lavoratore in mobilità non rientra nella sommatoria dei 36 mesi, all’assenza dell’intervallo tra un contratto e l’altro, allo sforamento del termine fissato e, infine, alle proroghe le quali, pur nell’arco temporale considerato che è di dodici mesi, potrebbero anche essere più di cinque.
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267 Commenti
'Maria Rosaria
Marzo 22, 01:13buonasera Dott.Massi volevo capire una cosa la mia azienda dove lavoravo per ben 10 anni era un franchiasig po e’ diventata aziendale e sono stata assorbita ad fine Agosto per un contratto determinato di sei mesi scadenza a fine Marzo che poi veniva prolungato alti 304 mesi per poi farmelo indeterminato. Adesso visto la situazione del corona virus l azienda mi ha chiamato dicendomi che mi mandava le carte di fine rapporto per la situazione attuale in modo che al momento prendevo la disoccupazione ‘ e quando il periodo si regolarizzava po’ sicuramente mi riassumevano. In tutto cio’ come posso fare? e’ se e’ normale che fanno cosi’…e un altra cosa le ferie non godute i rol permessi mi vengono scalati tutti dato che che sono 14 giorni che abbiamo chiuso il negozio per il coronavirus . GRAZIE MILLE
Eufranio Massi
Aprile 07, 16:10Già risposto.
Dott. Eufranio Massi
Cosimo 85
Dicembre 29, 10:08buongiorno lavoro nel settore privato turismo di una grande struttura alberghiera termale , dall ottobre 2016 con contratti 3/6/8 mesi con un mese poi (che loro chiamano stacco) in cui sei dissocupato e poi ritorni al lavoro un mese dopo, l unico settore in cui gli indeterminati non si vedono sono il mio sala/bar/cucina , in altri non si sa il come , il perche’ , volevo sapere se posso fare richiesta con leggi articoli etc grazie Cosimo
Eufranio Massi
Gennaio 07, 11:10Da quel che mi sembra di capire dalla sua domanda, credo che i suoi contratti a termine siano per attività stagionali. Qui il diritto di precedenza è soltanto per un nuovo contratto a termine a tempo determinato per una attività stagionale e non per una assunzione a tempo indeterminato.
Dott. Eufranio Massi
Nina
Ottobre 16, 17:23Buonasera,
se un dipendente ha stipulato un contratto a tempo indeterminato successivamente cessato nel 2017 per dimissioni, possiamo procedere con una assunzione a termine presso la stessa azienda considerando il nuovo contratto un rinnovo a tutti gli effetti con applicazione della causale e la maggiorazione dei contributi INPS dello 0,50%, conferma?
Grazie del gentile riscontro
marco
Ottobre 09, 15:38Gent.mo dott. Massi
sono stato assunto in una ASP, con contratto di lavoro a tempo pieno determinato nel 2016, da allora ad oggi non ho avuto nessuna interruzione, di volta in volta mi hanno rinnovato il contatto( 3 mesi all’inizio poi semestrali fino all’ultimo di un anno che sto svolgendo) ho superato il mese scorso i 36 mesi, l’ultimo incarico di rinnovo e’ stato fatto per un anno e fino al 31 DICEMBRE 2019, in questa ultima data avro’ totalizzato 3 anni e tre mesi circa, ora mi chiedo: l azienda, visto che ho superato i 36 mesi non dovrebbe passare il mio contratto a tempo indeterminato? . Inoltre l’Azienda sta attingendo a nuovo personale, da una graduatoria di vincitori di concorso, dunque a noi potranno mandarci a casa prima del 31 o comunque non rinnovarci il contratto a questa data?
la ringrazio anticipatamente
Eufranio Massi
Ottobre 10, 16:21Nel settore della pubblica amministrazione il superamento dei 36 mesi non comporta la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato come nel settore privato, in quanto si può entrare nell’organico strutturale soltanto con una concorsuale.
Dott. Eufranio Massi
johnB
Ottobre 09, 12:11buongiorno,
contratto di sostituzione di maternità: se la persona sostituita concorda con l’azienda un rientro in anticipo e lavora contemporaneamente alla persona che la sostituisce per alcuni giorni ci sono gli estremi perchè chi la sostituisce chieda la trasformazione in indeterminato?
Eufranio Massi
Ottobre 10, 16:21Nei contratti a termine in sostituzione per maternità è prevista la possibilità di un accavallamento delle presenze di entrambe le lavoratrici, per un periodo breve ma congruo, per facilitare il passaggio delle pratiche e dei lavori in sospeso.
Dott. Eufranio Massi
Carla
Giugno 10, 11:21Buongiorno,
sono stata assunta il 5 giugno 2018 con contratto a termine il 3 settembre 2018.
Inizierò tra pochi giorni un nuovo contratto determinato con causale sostituzione ferie. Volevo sapere se l’azienda può prorogare il contratto senza causale, oppure anche per la proroga di un contratto con causale, serve anche in questo caso la causale. Grazie
Mi scuso per il gioco di parole.
Loredana
Marzo 19, 10:40Buongiorno, sono stata assunta il 5 giugno 2018 a tempo determinato e firmato 5 proroghe, l’ultima scade il 31 marzo 2019. Ho diritto a un contratto indeterminato ?
Rossella
Febbraio 19, 11:39Buongiorno, vorrei sapere se è legale che la proroga di un contratto a tempo determinato sia di durata inferiore al primo contratto. Ho avuto un contratto iniziale di 6 mesi con proroga prima di 3 mesi, poi di 1 mese, poi ancora di 3 mesi. Tutte le proroghe sono state inferiori alla durata del primo contratto e un amico mi ha detto che non dovrebbe essere legale. È vero?
MARK86
Febbraio 03, 10:25Salve dott. Massi sono un lavoratore che ha prestato lavoro fino al gennaio 2018 presso una cooperativa alimentare con la stessa mansione per 13 contratti determinati e 2 proroghe per un raggiungimento totale di 33 mesi. In base alle nuove leggi non posso fare valere nessun diritto anche se capisco non ho raggiunto i 36 mesi previsti nel commercio o il raggiungimento di 5′ proroghe? grazie
Eufranio Massi
Febbraio 04, 10:28Purtroppo no, a meno che non abbia esercitato per iscritto il diritto di precedenza entro 6 mesi dalla cessazione ( vale per un anno da quest’ultima) per una di assunzione a tempo indeterminato per le mansioni già espletate.
Dott. Eufranio Massi
Luciapet
Novembre 25, 13:56BUONGIORNO, A METÀ DICEMBRE HO FIRMATO UN CONTRATTO CHE INIZIAVA DAL 7 GENNAIO E HO FATTO PROROGHE IL 31 MARZO, 31 GIUGNO 31 SETTEMBRE , SE A DICEMBRE RINNOVO CHE TIPO DI CONTRATTO MI FARANNO????? SE A TEMPO DETERMINATO , DAL 7 GENNAIO 2020 PASSA A INDETERMINATO O DOVRÒ ASPETTARE IL PROSSIMO RINNOVO ANCORA?? GRAZIE MILLE
Eufranio Massi
Novembre 27, 12:16Il contratto a termine per mansioni riferibili allo stesso livello della categoria legale di inquadramento non può superare i 24 mesi Le proroghe complessive sono 4. In caso di superamento del termine di 12 mesi, qualora le parti intendessero prorogare il rapporto lo potranno fare ma occorre introdurre una causale. Ovviamente, se il rapporto dovesse trasformarsi a tempo indeterminato la causale non dovrà essere inserita.
Dott. Eufranio Massi
Belinda
Dicembre 18, 17:36Buonasera Dott. Massi,
la contatto per avere un suo parere circa la situazione che le vado ad illustrare.
Una lavoratrice presta dal 2011 attività lavorativa presso un’agenzia di somministrazione con contratti che hanno spesso durata anche pari ad un solo giorno.
Negli anni ha svolto sempre le stesse mansioni con lo stesso inquadramento, tuttavia si sono alternati diversi utilizzatori che nell’intero periodo si sono poi riproposti.
La norma, mi corregga se sbaglio, prevede che qualora il limite dei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Per tale computo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Il mio dubbio è relativo all’espressione “successione di contratti” ed è il seguente: se con l’utilizzatore X ho lavorato per 5 mesi nel 2015 , ho poi lavorato per l’utilizzatore Y e Z e nel 2018 sono di nuovo chiamata a prestare attività per l’utilizzatore X, ai fini del computo dei 24 mesi devo considerare anche i 5 mesi lavorati con lo stesso utilizzatore nel 2015. O il fatto che la mia attività lavorativa sia proseguita nel frattempo con altri datori di lavoro/utilizzatori comporti l'”annullamento” del pregresso lavorativo?
Confido in un suo cortese riscontro e la ringrazio anticipatamente.
Belinda
Eufranio Massi
Dicembre 19, 10:41Le rispondo volentieri cercando di chiarire i suoi dubbi.
Le ha avuto con la medesima agenzia di somministrazione più contratti (la successione di contratti fa riferimento a quelli avvenuti dopo il primo): in base alla nuova disposizione ed ai chiarimenti intervenuti con la circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2018, se nella sommatoria dei contratti stipulati con l’Agenzia (anche presso diversi utilizzatori) supera la soglia dei 24 mesi, il rapporto con la stessa Agenzia si trasforma a tempo indeterminato a partire dal superamento di tale limite.
Dott. Eufranio Massi
Belinda
Dicembre 19, 13:06La ringrazio per la celere ed esaustiva risposta.
Tuttavia ho ancora qualche dubbio: in capo all’utilizzatore non vige pertanto obbligo di assunzione per sommatoria di contratti stipulati negli anni?
E nel caso il rapporto con l’agenzia si trasformi a tempo indeterminato si ha diritto a percepire mensilmente un’indennità?