Le proroghe nei contratti a tempo determinato [E. Massi]
Tra le novità più importanti rilevabili nella disciplina dei contratti a termine dopo le profonde modifiche introdotte con la legge n. 78/2014, spicca quella delle proroghe.
L’esame che intendo effettuare con questa riflessione riguarda non soltanto l’istituto ma anche le possibili correlazioni con altri “passaggi normativi” non toccati dalla legge di riforma.
Ma, andiamo con ordine partendo da ciò che il D.L.vo n. 368/2001 affermava fino al 20 marzo 2014.
La proroga, secondo il vecchio art. 4, era strettamente legata al singolo contratto e poteva essere prevista anche per un periodo superiore al termine iniziale (e, comunque, entro il tetto massimo dei 36 mesi) a condizione che vi fosse il consenso del lavoratore, che si riferisse alla stessa attività lavorativa e che, infine, sussistessero ragioni oggettive. Ora, ferma restando la previsione dell’originario D.L. n. 34/2014 che prevedeva ben otto proroghe nell’ambito dello stesso contratto (e che è stata superata dal testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale la sera del 19 maggio u.s.), il numero massimo delle stesse viene stabilito in cinque nell’ambito dei 36 mesi e a prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali. In sostanza, le proroghe costituiscono una sorta di “bonus” da spendere nell’arco temporale massimo e non sono più riferite ai singoli contratti a tempo determinato. Da ciò ne consegue che il datore di lavoro può gestire, con la fine delle ragioni giustificatrici, le proprie eventuali esigenze a termine, stipulando sia una pluralità di contratti a termine che, attingendo alle proroghe, che, infine, ricorrendone le condizioni, alla possibilità di “sforamento” del termine, con la prosecuzione del rapporto fino a trenta o cinquanta giorni (a seconda della durata del contratto) con le maggiorazioni legali previste dall’art. 5 del D.L.vo n. 368/2001.
Le motivazioni oggettive, determinanti per la legittimità della vecchia proroga, non ci sono più: l’eliminazione è coerente con il fatto che è stata superato il requisito delle ragioni giustificatrici.
Il consenso del lavoratore è sempre richiesto: qui nulla è cambiato rispetto al passato e la stessa Giurisprudenza ha convenuto, fin dalla vigenza della legge n. 230/1962, che lo stesso potesse essere manifestato in forma orale (Cass., n. 6305/1988; Cass., n. 4360/1986; Cass., n. 3517/1981), o ravvisabile per “fatti concludenti” dalla prosecuzione dell’attività lavorativa (Cass. n. 4939/1990), potendo essere fornito dal prestatore, anche in via preventiva, al momento della stipula iniziale (Cass., n. 6305/1988).
La proroga deve riguardare la “stessa attività lavorativa”, rispetto alla quale, in passato, in presenza delle “causali”, la Giurisprudenza (Cass., n. 10140/2005; Cass., n. 9993/2008) l’aveva riferita alla “dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale”. Ciò stava a significare che attraverso la proroga il dipendente non potesse essere adibito ad altre attività non correlate a quelle per le quali il contratto era stato originariamente stipulato. Detto questo, e in attesa di auspicabili chiarimenti amministrativi ed orientamenti dottrinari non può che affermarsi il principio secondo cui il lavoratore non possa essere utilizzato, anche in reparti od uffici diversi, soltanto per le mansioni per le quali è stato sottoscritto il contratto originario.
Una novità conseguente alla fine delle ragioni giustificatrici è rappresentata dal fatto che il Legislatore ha cancellato il comma 2 dell’art. 4 (l’onere della prova della esistenza delle stesse a carico del datore di lavoro) in quanto esso era divenuto del tutto superfluo.
Il problema della applicabilità delle nuove regole ai contratti in essere stipulati prima del 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014) è stato risolto dall’art. 2 –bis (introdotto in sede di conversione) il quale afferma che le modifiche introdotte con l’art. 1 (contratti a termine) e con l’art. 2 (contratti di apprendistato) si applicano unicamente ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data appena citata, fermi restando gli effetti già prodotti dalle disposizioni del D.L. n. 34/2014 (prima delle modifiche) che è stato in vigore dal 21 marzo al 19 maggio u.s. . Detto principio non è altro che l’applicazione di quanto previsto, in via generale, sotto l’aspetto civilistico, secondo cui nei contratti si applicano le regole vigenti al momenti della loro conclusione.
Sotto l’aspetto prettamente operativo non si può non sottolineare come, in prospettiva, un uso “oculato” delle proroghe da parte del datore di lavoro (che, quindi, possono essere più di una in ogni contratto, nel limite massimo di cinque riferibili a più rapporti nell’arco del triennio complessivo di durata intesa anche come sommatoria di rapporti), potrebbe portare ad una utilizzazione “minore” dello sforamento del termine finale che, in un’ottica di flessibilizzazione del contratto fu introdotta per non gravare sul datore di lavoro con il peso della scadenza del termine e con la conversione automatica a tempo indeterminato. Ebbene, tale flessibilità ha un costo che è pari al 20% di aumento sulla retribuzione riferita ai primi dieci giorni, che sale al 40% a partire dall’undicesimo e che ha incidenza non soltanto sulla contribuzione ma anche sugli istituti contrattuali connessi (art. 5, comma 2). Va, peraltro, sottolineato come l’allungamento “monetizzato” del rapporto attraverso la continuazione delle prestazioni oltre il termine fissato è possibile soltanto per la durata massima fissata dalla norma (trenta giorni se il contratto aveva una durata fino a sei mesi e cinquanta, se superiore), con la conseguenza che se, per ipotesi, dovesse allungarsi ulteriormente, senza soluzione di continuità, lo stesso, in assenza di comunicazioni al centro per l’impiego, diverrebbe “in nero” a partire dal giorno successivo.
Orbene, si potrebbe verificare il caso che un datore di lavoro provveda a prorogare un contratto (pur se già prorogato almeno una volta) “risparmiando” sulla retribuzione dovuta in caso di sforamento. Ovviamente, la proroga va comunicata, entro cinque giorni dal momento in cui è iniziata, on – line al centro per l’impiego (la sanzione per l’inottemperanza, diffidabile nella misura minima, è compresa tra 100 e 500 euro), mentre lo sforamento non va comunicato, essendo venuto meno l’obbligo, peraltro non sanzionato, per effetto della previsione contenuta nel D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013.
Le questioni relative alla nuova disciplina delle proroghe non riguardano i contratti a termine che sono al di fuori dell’ombrello applicativo del D.L.vo n. 368/2001: mi riferisco, ad esempio, a quello più in uso che riguarda l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori in mobilità per un massimo di dodici mesi. L’esclusione dal campo di applicazione è sancita dall’art. 10, comma 1, lettera c-ter, che fa salvi soltanto l’art. 6 che fissa i principi anti discriminazione e l’art. 8 sul computo dei dipendenti ai fini delle garanzie sindacali ex art. 35 della legge n. 300/1970. Ciò significa che una serie di istituti non sono minimamente applicabili a tale tipologia: mi riferisco, ad esempio, al fatto che il contratto a termine del lavoratore in mobilità non rientra nella sommatoria dei 36 mesi, all’assenza dell’intervallo tra un contratto e l’altro, allo sforamento del termine fissato e, infine, alle proroghe le quali, pur nell’arco temporale considerato che è di dodici mesi, potrebbero anche essere più di cinque.
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Mezza77
Dicembre 10, 23:14Buonasera Dr Massi, assunto in sostituzione maternità a gennaio 2017, a fine anno prorogato di altri 12 mesi contratto fino al 31/12/2018. Mi era stato proposto un rinnovo semestrale ma avevo fatto notare che per il decreto dignità no potevano farlo. Nonostante le rassicurazioni sul passaggio a tempo indeterminato, le iscrizioni a corsi di formazione già previsti a marzo e aprile prossimo, mi è stato comunicato solo oggi in maniera informale che il contratto non verrà rinnovato. Appartengo al 6 livello settore metalmeccanico. Le chiedo se devono darmi una comunicazione formale e se avrei diritto a un indennizzo o assunzione a tempo indeterminato
Eufranio Massi
Dicembre 11, 10:21Il contratto a tempo determinato cessa alla data fissata senza bisogno di ulteriore comunicazione. Non è previsto alcun indennizzo ma il lavoratore, successivamente alla cessazione, può esercitare per iscritto (art. 24 del decreto legislativo n. 81/2015) entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, il diritto di precedenza per una assunzione a tempo indeterminato relativa alle mansioni già svolte. Tale assunzione a tempo indeterminato deve avvenire entro i dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto a termine.
Dott. Eufranio Massi
Eloisa
Dicembre 10, 12:54Egregio dott. Massi,
sono stata assunta quando ero in mobilità con un contaratto a tempo determinato a settembre 2016 con varie proroghe mi trovo ora con il contratto in scadenza il 31/12/2018. Ho letto che il contratto a tempo determinato per i lavoratori in mobilità non puo’ superare i 12 mesi. Cosa mi devo aspettare?
La ringrazio molto
Eufranio Massi
Dicembre 10, 16:29Il contratto a termine dei lavoratori in mobilità poteva durare al massimo (essendo incentivato) per 12 mesi. Se il contratto ha superato tale soglia attraverso più proroghe la cosa è legittima ma il contratto a termine (non più incentivato) è divenuto normale. Per sapere cosa succederà occorre verificare quanti mesi Lei ha lavorato al di fuori dei primi dodici (il contratto ma termine dei lavoratori in mobilità non conta ai fini del calcolo complessivo dei 24 mesi, in quanto ciò si deduce da quanto affermato dall’art. 29 del decreto legislativo n. 81/2015). In ogni caso le soluzioni, a mio avviso, in caso di prosecuzione del rapporto, possono essere soltanto due: assunzione a tempo indeterminato o, assunzione con contratto a termine con causale (una di quelle previste dall’art. 19) per un massimo di mesi residui (dovrebbero essere circa 9).
Dott. Eufranio Massi
NICOLA
Novembre 28, 16:49Buongiorno Dott. Massi,
abbiamo il caso di una dipendente assunta in sostituzione di maternità x 6 mesi nel 2017, prorogato per 6 volte ( ogni contratto durata di 1 mese), al termine della sostituzione è stato interrotto per 1 mese.
Poi riassunta allo stesso livello e mansioni a tempo determinato acasuale per 6 mesi e prorogato 1 volta per altri tre mesi fino al 31/12/2018.
In totale ha fatto 15 mesi.
E’ possibile effettuare una proroga della scadenza del 31/12/2018, ho bisogna tener conto anche delle proroghe effettuate durante il contratto di sostituzione di maternità ( ovvero 6) e quindi siamo già oltre le 4 previste dal Decreto Dignità?
Grazie in anticipo per la cortese risposta
Cordiali saluti
Eufranio Massi
Dicembre 04, 11:13Si, si tiene conto di tutte le proroghe anche antecedenti riferite al termine complessivo di 24 mesi.
Dott. Eufranio Massi
mauro
Novembre 27, 17:37Buongiorno Dr Massi, Le presento il mio quesito: Sono stato assunto nel agosto del 2017 con contratto a td per tre mesi successivamente rinnovato 4 volte, l’ultima proroga (dal 30/06/2018 al 30/09/2018) mi è stata fatta firmare il 21/09/2018, che ho firmato datandola , ora chiedo visto che sono passati i giorni previsti dalla legge per la firma posso considerare il contratto trasformato, per legge, in tempo indeterminato?
Eufranio Massi
Novembre 28, 09:33Per la proroga, intesa come istituto correlato al contratto a termine, occorre il consenso, anche tacito del lavoratore. Averlo acquisito ex post (21 settembre, invece che, come sarebbe stato corretto, entro il 30 giugno) potrebbe, in giudizio, portare alla nullità della stessa ed alla conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Dott. Eufranio Massi
Daniele
Ottobre 19, 13:18Buongiorno, le espongo il caso ed allo stato mi trovo disoccupato con bimbi piccoli.
Sono stato assunto a determinato nel marzo 2017 a tempo determinato. Tale contratto ha subito una serie di proroghe sino ad aprile 2018 (con uno sforamento di 3 giorni in una di queste). Nell’aprile 2018 continuo a lavorare senza firmare ulteriori proroghe (sebbene prenda indirettamente visione di un ulteriore contratto a tempo determinato a mio nome). Nel maggio 2018 la ditta mi fa firmare la lettera di aumento inquadramento e nell’oggetto si fa riferimento a contratto a tempo indeterminato. Infine ad inizio ottobre vengo lasciato a casa per telefono. Ho possibilità di ricorso (ah, il datore mai ha comunicato diritto di precedenza). Grazie.
Merigei89
Giugno 04, 09:37Salve dottore..sono stata riassunta nella stessa azienda dopo qualche anno dando le dimissioni da un altro lavoro di due mesi.quindi ho iniziato ad agosto fino a settembre..poi settembre dicembre,gennaio maggio e alla scadenza del contratto non mi è stato rinnovato perché dicono doveva essere fatto a tempo indeterminato e per ora non possono..io sono rientrata con una maternità la ragazza ancora non è rientrata ma mi è sorto un dubbio non avevo altre proroghe fino dell’indeterminato? E loro adesso anno assunto un altra per avere sgravi fiscali possibile non c’è nessuna tutela
Eufranio Massi
Giugno 04, 12:54Da quello che ho compreso il suo contratto a termine è stato risolto alla scadenza. Potrebbe avanzare una pretesa risarcitoria se nel contratto a tempo determinato da Lei sottoscritto ci fosse la clausola “fino al rientro della signora…….. dalla maternità “.
Dott. Eufranio Massi
Merigei89
Giugno 07, 02:07Sul contratto c’è scritto che ho il diritto di precedenza art 24 ma posso esercitarlo? E poi vi chiedo ma se io sono stata assunta ad agosto fino a settembre,poi proroga fino a dicembre poi gennaio maggio sono 10 mesi in realtà mi mancavano altre due proroghe per avere l’indeterminato perché mi è stato detto che adesso avrebbero dovuto farmi per forza l’indeterminato e non potendo visto che la ragazza in maternità ancora non è rientrata gli conveniva adesso prendere un’apprendista e poi a me riassumermi più avanti forse per riavere incentivi mi sembra assurdo se poi non mi chiamano più
weberhappy
Ottobre 13, 08:13Egregio Dott. Massi,
Le sottopongo il mio caso:
Primissimo contratto ad Ottobre 2016:
Rinnovo dopo lo stacco a Dicembre 2016, successive proroghe (tutte e 5) fino al 31 Ottobre 2018, data in cui totalizzo 24 mesi.
Quesito: posso firmare un rinnovo il 26 Ottobre (entro quindi il periodo transitorio) subire lo stacco di 20 giorni e ripartire a lavorare il 21 Novembre sottostando ancora alla normativa del Job Acts?
Oppure, la circostanza dello stacco, impedisce tale rinnovo?
Grazie infinite, Cordiali Saluti
Eufranio Massi
Ottobre 15, 12:17A mio avviso, per poter fruire delle agevolazioni del periodo transitorio il nuovo rapporto deve iniziare entro il 31 ottobre 2018.
Dott. Eufranio Massi
EricaB
Ottobre 12, 01:23Buonasera Dott. Massi,
io ho un contratto a tempo determinato presso un’ agenzia interinale. Tale contratto è stato stipulato in data 03/01/2017 e l’ultima proroga (la terza), stipulata in data 01/10/2018 ha come scadenza il 03/01/2019 (arrivando così ad un totale di 24 mesi).
Ho due domande da porle:
1) le regole introdotte dal decreto dignità non si applicano alla pubblica amministrazione. io tramite agenzia lavoro in una pubblica amministrazione. Rientro quindi nel decreto dignità o valgono ancora i 36 mesi come tempo massimo di contratto?
2) Quest’ultima proroga (01/10/2018 – 03/01/2019) potrebbe essere eventualmente modificata (allungare il termine) in questo “periodo transitorio” in modo da usufruire del vecchio decreto?
Grazie mille per la risposta.
Cordiali saluti,
Erica
Eufranio Massi
Ottobre 12, 10:41Già risposto.
Dott. Eufranio Massi
Antonino N
Ottobre 06, 15:11Salve Dottore.Massa, ho un firmato il 07/11/2016 un contratto a tempo determinato di durata pari a 24 mesi con un azienda privata .
Alla scadenza prevista per il 06/11/2018, l’azienda sarà obbligata ad assumermi a tempo indeterminato o potrà prorogare il contratto di altri mesi ?
La ringrazio anticipatamente
Eufranio Massi
Ottobre 08, 10:00Non è obbligata. Se fa una proroga, anche senza causale, del contratto entro il 31 ottobre, il rapporto potrà continuare fino a 36 mesi.
Dott. Eufranio Massi
erica
Ottobre 01, 15:30Gentile Dott. Massi,
sono assunta con contratto a termine di 20 mesi in scadenza a maggio 2019.
La mia azienda potrebbe decidere prima del 31 ottobre 2018, dunque con largo anticipo rispetto alla scadenza, di prorogarmi di ulteriori 16 mesi, applicando la “vecchia” normativa?
Grazie.
Erica
Eufranio Massi
Ottobre 02, 09:20A mio avviso, in questo caso la proroga che può ben essere fatta prima della scadenza del termine, sembra un po’ troppo anticipata.
Dott. Eufranio Massi
Giulia
Settembre 04, 12:24Buongiorno,
ho lavoro presso uno studio di commercialisti per 3 mesi con contratto determinato.
Finito il contratto è passato un mese e vorrebbero assumermi con contratto di apprendistato.
E’ possibile?
grazie
Eufranio Massi
Settembre 04, 14:35Si è possibile in quanto l’art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 prevede che tale tipologia contrattuale sia attivabile anche per una qualificazione professionale (che significa ulteriore qualificazione, rispetto alla qualifica posseduta raggiungibile con il piano formativo). Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo tempo indeterminato (art. 41 del decreto Legislativo n. 81/2015).
Dott. Eufranio Massi