Le agevolazioni per le assunzioni del D.L. n. 104/2020 dopo i chiarimenti dell’Inps [E.Massi]

Il D.L. n. 104/2020 ha previsto incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, l’INPS, con circolare n. 133, ha dettato le proprie indicazioni operative

Le agevolazioni per le assunzioni del D.L. n. 104/2020 dopo i chiarimenti dell’Inps [E.Massi]

Ad oltre tre mesi dalla entrata in vigore degli articoli 6 e 7 del D.L. n. 104/2020 che hanno previsto incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato (queste ultime riservate ad alcuni specifici settori), l’INPS, con circolare n. 133 del 24 novembre 2020, ha dettato le proprie indicazioni operative che, per quel che riguardano gli aspetti principali, ricalcano, in una sorta di “copia ed incolla”, precedenti note che hanno riguardato benefici per le assunzioni disposte da precedenti provvedimenti.

Se un rimprovero può essere fatto all’Istituto è quello della tardività (cosa che appare ricorrente in quanto già verificatasi altre volte) dei chiarimenti e delle procedure per chiedere le agevolazioni (che, nella sostanza, sono sempre le stesse). Tutto questo comprime la spinta che il Legislatore vuole dare con le proprie disposizioni incentivanti in quanto i datori di lavoro che assumono sono “costretti” a pagare la contribuzione piena (cosa ancora più critica durante la crisi pandemica), salvo conguaglio nel momento in cui le norme legali diventano operative per effetto delle circolari dell’INPS.

L’analisi che segue seguirà il percorso individuato dalla circolare n. 133 e dal puntuale articolato degli articoli 6 e 7.

Gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato

Va, da subito, chiarito che per quel che concerne le assunzioni previste dall’art. 6 non è stato necessario ricorrere alla procedura europea relativa ai c.d. “aiuti di Stato”, atteso che lo sgravio è destinato alla totalità dei datori di lavoro, con alcune limitate esclusioni che, però, come vedremo, non incidono sul suo carattere pluralistico e, sostanzialmente, onnicomprensivo.

Il comma 1 riconosce a tutti i datori di lavoro che, dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 assumono personale con contratto a tempo indeterminato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di sei mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. La disposizione non si applica al settore agricolo e non riguarda i contratti di apprendistato e quelli che concernono il lavoro domestico. Il comma 2 esclude, poi, dal beneficio i lavoratori che nell’ultimo semestre hanno avuto un contatto a tempo indeterminato presso la medesima impresa ed, inoltre, il successivo comma 3, riconosce l’agevolazione anche nel caso di trasformazione di un contatto a termine in un contratto a tempo indeterminato, purchè ciò sia avvenuto dopo il 15 agosto. L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri e riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla legislazione vigente, entro i limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Fin qui il sunto della disposizione che necessita di alcune riflessioni anche alla luce di quanto affermato dalla circolare n. 133.

La prima è una semplice constatazione che si rifà ad un concetto espresso poche righe or sono: rivolgendosi, indistintamente, a tutti i datori di lavoro privati, l’incentivo non si configura come un aiuto di Stato indirizzato destinato solo a determinate categorie o territori. Pertanto, non sono applicabili le norme comunitarie in materia a cominciare dal “de minimis”. La circolare n. 133, dopo aver ribadito, sulla scorta di precedenti indirizzi, che i benefici non si applicano alle Pubbliche Amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001 oltre che ad altre istituzioni come le c.d. “Authority”, la CONSOB e la Banca d’Italia indicate da altre disposizioni, afferma che ne hanno diritto:

  • Gli Enti pubblici economici;
  • Gli ex IACP trasformati dalle leggi regionali in Enti pubblici economici;
  • Gli Enti, a capitale pubblico, che sono stati privatizzati e trasformati in società di capitali;
  • Le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
  • Le aziende speciali costituite anche in consorzio ex D.L.vo n. 267/2000;
  • I consorzi di bonifica e quelli industriali;
  • Gli Enti morali e quelli ecclesiastici.

La seconda concerne il perché della esclusione del settore agricolo: la ragione consiste nella peculiarità del regime contributivo, tutto particolare, degli operai agricoli a tempo indeterminato.

La terza si riferisce alla esclusione del contratto di apprendistato e di quello domestico: la ragione appare evidente, atteso che il primo ha una propria contribuzione di favore finalizzata, principalmente, all’inserimento formativo ed occupazionale dei giovani, mentre il secondo, come già espressamente previsto in passato, viene escluso per la sua fiduciarietà strettamente correlata all’ambito familiare.  Per quel che riguarda il contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, non nominata dal Legislatore, la circolare n. 133 lo esclude, giustamente, come destinatario delle agevolazioni, in quanto si tratta di una tipologia le cui prestazioni dipendono dalla “chiamata” del datore di lavoro che non offre quella stabilità di rapporto perseguita dalla norma.

La quarta focalizza l’attenzione  sul lavoratore che, nei sei mesi antecedenti l’assunzione (che, si ripete, deve avvenire tra il 15 agosto ed il 31 dicembre 2020), non deve essere stato alle dipendenze della stessa impresa con contratto a tempo indeterminato. Da ciò discende  che l’assunzione a tempo indeterminato è possibile se il lavoratore è stato in forza con un rapporto a termine o in somministrazione anche scaduto, se ha avuto prestazioni occasionali ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, se ha avuto un contratto di lavoro intermittente, se le prestazioni si sono svolte con collaborazioni coordinate e continuative nel rispetto delle previsioni normative stabilite dall’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015 o dell’art. 409, numero 3, c.p.c. . Non è possibile, invece,  un contratto a tempo indeterminato con lo sgravio contributivo per un lavoratore che, con la stessa impresa, ha avuto nei sei mesi antecedenti l’assunzione un rapporto di apprendistato, magari risoltosi “ante tempus” prima della scadenza del periodo formativo o al termine dello stesso) perché tale tipologia è a tempo indeterminato, come si evidenzia, chiaramente, dalla lettura dell’art. 41 del D.L.vo n. 81/2015.

La quinta riflessione richiede una “focalizzazione” sul datore di lavoro: la disposizione parla di precedente rapporto a tempo indeterminato  nei sei mesi antecedenti “presso la medesima impresa”. Il tenore letterale della disposizione sembrerebbe escludere il riferimento anche ad altre aziende in rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 c.c. o che, anche per interposta persona, siano riconducibili al medesimo proprietario ma, su questo punto, l’INPS, richiamando i contenuti della lettera d) del comma 1, dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, ribadisce che nelle ipotesi sopra considerate lo sgravio non viene riconosciuto: con tale indicazione si vuole scongiurare l’effetto di “assunzioni carosello” che muovono carte ma che non generano occupazione aggiuntiva.

La sesta riguarda i contratti a termine trasformati in contratti a tempo indeterminato: lo sgravio contributivo viene riconosciuto e, unitamente ad esso, il datore può recuperare l’eventuale contributo addizionale dell’1,40%, se pagato, oltre allo 0,50% progressivo inserito nel nostro ordinamento dal D.L. n. 87/2018.  Su questi punti la circolare n. 133 offre una interpretazione interessante: se un datore di lavoro ha visto riconosciuto e fruito dell’esonero previsto per tre mesi dall’art. 7 in relazione ai contratti a termine del settore turismo e degli stabilimenti termali, in caso di trasformazione degli stessi “godrà” di ulteriori sei mesi (art. 6) a partire dalla data di conversione.

Ma, a quanto ammonta l’esonero contributivo, quanto dura e come viene erogato?

L’agevolazione viene riconosciuta per sei mesi a partire dal giorno della effettiva assunzione nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su ogni mese.

L’INPS, con la circolare n. 133 ha chiarito che:

  • La soglia massima mensile della contribuzione datoriale è pari a 671,66 euro;
  • La misura giornaliera che occorre tener presente per i rapporti instaurati o cessati nel corso del mese, risulta essere di 21,66 euro;
  • La soglia massima di esonero mensile fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile ed il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile;
  • In caso di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale, il massimale del beneficio va ridotto in misura proporzionale.

Oltre alla esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, l’INPS ricorda che non sono oggetto di esonero i c.d. “contributi minori” come:

  • Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
  • Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
  • Il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà dei settori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
  • Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
  • Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (v. circolare INPS n. 40/2018).

La fruizione del beneficio può essere sospesa, esclusivamente, nei casi di assenza dal lavoro per astensione obbligatoria di maternità (i cinque mesi “pre-post partum” ma anche quelli di astensione obbligatoria anticipata o posticipata riconosciuti dall’ASL e dall’Ispettorato territoriale del Lavoro), cosa che comporta il differimento temporale dei periodo di fruizione dello sgravio.

La norma parla di cumulabilità con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previste dalla normativa: il tutto nel limite del 100% della contribuzione dovuta. Cosa significa?

A mio avviso, a differenza di altri benefici ove si parla, espressamente, di non cumulabilità (ad esempio, quella relativa agli “over 35”) lo sgravio appare cumulabile con:

  1. Quello per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o prive di impiego da almeno 6 e appartenenti a particolari aree , settori economici o professioni a cui fa riferimento il comma 11 dell’art. 4 della legge n. 92/2012;
  2. Quello per l’assunzione a tempo indeterminato degli “over 50” previsto dall’art. 4 della legge n. 92/2012.

La circolare n. 133  chiarisce, qualora ce ne fosse bisogno, che la cumulabilità trova applicazione unicamente laddove sussista un residuo astrattamente sgravabile e nei limiti di quanto dovuto sotto l’aspetto contributivo

Presupposto per la fruizione del beneficio è il rispetto delle previsioni contenute nell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 e dell’art. 1, comma 1175, del D.L.vo n. 276/2006.

Cosa significa?

L’INPS ce lo ha spiegato più volte attraverso le sue note per cui lo sgravio non spetta se:

  • L’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge (ad esempio, assunzione di lavoratore appartenente a “categorie protette”) o dalla contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore venga utilizzato attraverso un contratto di somministrazione;
  • L’assunzione viola un diritto di precedenza stabilito dalla legge (ad esempio, lavoratore a termine che ha esercitato, per iscritto, il diritto ex art. 24 del D.L.vo n. 81/2015, o lavoratore licenziato entro i sei mesi dal recesso secondo la previsione del comma 6 dell’art. 15 della legge n. 264/1949, o lavoratore non riassorbito entro dodici mesi dal passaggio di azienda secondo la previsione dell’art. 47 della legge n. 428/1990 o dal contratto collettivo);
  • L’assunzione viene effettuata in impresa che ha in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale (quindi, integrazione salariale straordinaria), fatto salvo il caso in cui la stessa sia finalizzata all’assunzione di dipendente inquadrato in un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o sia impiegato in una unità produttiva non interessata all’integrazione salariale straordinaria: ciò vale anche per l’utilizzazione attraverso un contatto di somministrazione. In ordine a tale preclusione la circolare n. 133 ha chiarito che la fruizione degli ammortizzatori sociali COVID-19, assimilabile alla casistica degli eventi non oggettivamente evitabili, non è di ostacolo alla fruizione dello sgravio contributivo;
  • L’assunzione viene effettuata per un lavoratore licenziato nei sei mesi antecedenti da parte di un datore di lavoro che presenta, al momento del recesso, aspetti proprietari sostanzialmente coincidenti o dove sussiste un rapporto di collegamento o di controllo;

L’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, poi, pone un’altra condizione, quella dell’incremento occupazionale, laddove la disposizione o la regola comunitaria lo prevedano: nel caso di specie essa non sussiste atteso il dettato normativo dell’art. 6.

La fruizione del beneficio è, inoltre, sottoposta al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006:

  • Regolarità contributiva;
  • Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (sono quelle riportate in allegato al D.M. sul DURC) e degli altri obblighi di legge;
  • Rispetto, degli accordi collettivi e dei contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con il comma 4 dell’art. 6 il Governo ha quantificato il costo del beneficio contributivo: secondo le stime esso è pari a 371,8 milioni di euro per il 2020 ed a 1.024, 7 milioni di euro per il 2021. L’INPS, secondo un uso consolidato che viene sempre richiamato, è stata incaricato del monitoraggio della spesa da comunicare sia al Dicastero del Lavoro che a quello dell’Economia con l’obbligo, al verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, dal “budget” assegnato, di sospendere il riconoscimento delle agevolazioni.

Il punto 8 della circolare n. 133 detta le regole relate alla procedura di ammissione all’esonero: tali regole valgono anche per le assunzioni a termine previste dall’art. 7. Va compilato il modello on line “DL104-ES”, tratto dal “Portale delle Agevolazioni” ove occorre inserire una serie di informazioni:

  • Dati riferiti al lavoratore per il quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato;
  • Codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • Importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • Misura dell’aliquota contributiva oggetto di sgravio.

Per i datori di lavoro che, nel periodo antecedente la circolare n. 133 hanno proceduto alle assunzioni pagando la contribuzione regolarmente prevista, sarà possibile recuperare quanto dovuto attraverso l’usuale sistema del conguaglio.

Esoneri per le assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e in quello degli stabilimenti termali

Con l’art. 7 viene riconosciuto  con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale (15 agosto – 31 dicembre) per un massimo di tre mesi, lo sgravio contributivo  previsto dall’art 6: esso è finalizzato alle assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione a tempo indeterminato si applica quanto previsto al comma 3 dell’art. 6, ossia la stessa disciplina sulla quale ci si è soffermati in precedenza. Si tratta di un esonero dei soli contributi INPS  a carico del datore: esso opera con le stesse modalità di quello previsto per i contratti a tempo indeterminato. L’importo massimo, che non comprende la contribuzione ed i premi INAIL e la c.d. “contribuzione minore”, è riparametrato ed applicato su base mensile secondo la formula (8.060/12×3) con un importo massimo pari a 2.015 euro.

Una brevissima considerazione: la norma fa riferimento alle medesime modalità previste per l’agevolazione ex art. 6. Da ciò discende che l’agevolazione non viene riconosciuta se il datore assume a tempo determinato o con contratto stagionale un lavoratore che nei sei mesi antecedenti sia stato alle dipendenze dello stesso con un contratto a tempo indeterminato.

La disposizione ha una copertura economica di 7,5 milioni di euro per il 2020 e di 87,8 milioni per il 2021: essa è divenuta operativa a partire dal 16 novembre 2020 nel senso che l’autorizzazione della Commissione europea, sulla scorta della previsione contenuta nel paragrafo 3 dell’art. 108 del Trattato, è stata adottata con decisione C (2020) 8036. Le aziende del settore turistico rientranti nel beneficio sono individuate attraverso la Tabella dei codici ATECO da cui si desume il Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore.

Una considerazione finale si rende necessaria: il beneficio riconosciuto per tali assunzioni, tenuto conto del periodo (seconda metà dell’anno), della crisi epidemiologica ancora in atto che fa sentire, primariamente, i propri effetti proprio nelle imprese turistico-alberghiere, del fatto che gli stabilimenti termali sono in autunno-inverno in gran parte chiusi, appare di modesto, se non limitato gradimento.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 357 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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