Lavoro nero nella microimpresa: i chiarimenti dell’ispettorato

L'Editoriale di Eufranio Massi

Lavoro nero nella microimpresa: i chiarimenti dell’ispettorato

Attraverso diverse note succedutesi nel tempo sia il Ministero del Lavoro che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, avendo quale parametro di riferimento il comma 4 dell’art. 14 del D.L.vo n. 81/2008, hanno chiarito alcune questioni operative, con un occhio di attenzione riservato all’azione di vigilanza degli ispettori delle proprie articolazioni periferiche, relative al calcolo dei dipendenti nella c.d. “micro impresa” per la quale, in continuità con precedenti note amministrative come, ad esempio, la circolare n. 3/2021 dell’INL, viene adottata una definizione “a-tecnica”.

Ma, per gli organi amministrativi del Lavoro, qual è la c.d. “micro impresa”?

Essa, ai soli fini del computo dei dipendenti “in nero”, è quella che ha alle proprie dipendenze una sola unità, cosa che esclude, quindi, la presenza, nel proprio organico, di altri lavoratori.

Tale eccezione non riguarda le violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza ove il provvedimento sanzionatorio della sospensione va tassativamente adottato, laddove si riscontri almeno una delle tredici violazioni elencate dall’Allegato 1 al D.L.vo n. 81/2008 che, nel tempo, è stato riscritto dal Legislatore: la questione è stata, esaustivamente, chiarita dall’INL con la nota n. 162 del 24 gennaio 2023. Con essa sono stati sciolti i dubbi scaturenti da una lettura poco attenta dell’art. 14.

Prime di entrare nel merito dei contenuti della circolare n. 30/2023 che concerne la computabilità o meno, ai fini del lavoro in nero dei soci nelle società in nome collettivo, credo che sia necessario spiegare perché la definizione di micro impresa sia stata, giustamente, definita “atecnica”.

La risposta si trova nell’ordinamento comunitario ove le imprese vengono definite:

 

  1. Micro, allorquando presentano un organico compreso tra zero e dieci dipendenti e presentano un fatturato massimo di due milioni di euro o un bilancio totale inferiore a tale ultima cifra;
  2. Piccole, allorquando l’organico è dimensionato tra le undici e le cinquanta unità ed il fatturato annuo non supera i dieci milioni di euro ed il bilancio totale è interiore a tale ultima cifra;
  3. Medie, allorquando il numero dei dipendenti è compreso tra cinquantuno e duecentocinquanta, il fatturato annuo non supera i cinquanta milioni di euro ed il bilancio totale di quarantatre milioni.

 

Ma, in una micro impresa di società di persone, come vanno calcolati i soci?

La soluzione non può essere univoca, atteso che occorre distinguere i soci che svolgono la mera attività di gestione e di amministrazione della società, senza il coinvolgimento in alcuna attività lavorativa ed i soci che, invece, vi sono coinvolti.

I soci amministratori che, nella sostanza, rappresentano la società non debbono essere calcolati nel numero dei lavoratori per l’individuazione della c.d. “micro impresa”, mentre gli altri che non godono di tale qualità, rientrano, a pieno titolo, nel computo. Ovviamente, in quest’ultimo, rientrano anche coloro che prestano la loro attività in maniera non “totalizzante”.

Per completezza di informazione, ricordo come, in generale, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (che riguarda il cantiere o l’unità produttiva ove si è registrata la violazione e non l’intera impresa) scatti allorquando si registri:

  1. Un impiego di personale in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul posto di lavoro al momento dell’accesso ispettivo, senza che sia stata effettuata la comunicazione preventiva di instaurazione dei rapporti di lavoro ai servizi per l’impiego. Nel calcolo rientrano anche i lavoratori autonomi occasionali qualora non siano stati inquadrati secondo come richiede la normativa;
  2. Gravi violazioni delle disposizioni concernenti la tutela della salute e della sicurezza, individuate (sono, come detto pocanzi, tredici) dall’Allegato 1 del D.L.vo n. 81/2008.

 

Eufranio MASSI 

 

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Eufranio Massi
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E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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