La restituzione del contributo addizionale avviene in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato?

La restituzione del contributo addizionale avviene in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato?

Nella norma che prevede la restituzione del contributo addizionale (applicato al contratto a termine) viene indicato che detta restituzione avviene in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, solo al decorso del periodo di prova. Ho capito bene?

Sì, il legislatore, all’articolo 2, comma 30, della Legge 92/2012 (Riforma Fornero), dispone la possibilità di restituire la contribuzione addizionale (1,40) e maggiorata (0,50) al datore di lavoro che decide di trasformare il rapporto di lavoro a termine in tempo indeterminato. Detta restituzione, sempre secondo il legislatore, è legata al decorso del periodo di prova.

La disposizione lascia, effettivamente, interdetti, in considerazione del fatto che, ordinariamente, al momento della trasformazione il datore di lavoro non può inserire un periodo di prova che diverrebbe nullo, stante il pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti. Nulla, infatti, sembrerebbe giustificare un periodo di prova. In considerazione di ciò, Le consiglio di non prevedere, nel caso specifico, un periodo di prova alla trasformazione del contratto.

Per maggiori informazioni di seguito il comma 30 dell’articolo 2 della Legge 92/2012:

Art. 2 Ammortizzatori sociali
Comma 30

Il contributo addizionale di cui al comma 28 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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3 Commenti

  1. Roberto
    Marzo 14, 21:21

    Ritengo di no, in quanto la restituzione riguarda contributi non pagati dal cessionario ma dal cedente.

  2. Buongiorno, in merito alla restituzione del contributo addizionale ASPI a seguito di trasformazione a tempo indeterminato si chiede se sia possibile anche a seguito di cessione del contratto di lavoro…ovvero se il cessionario che ha trasformato a tempo indeterminato il lavoratore abbia diritto alla restituzione del contributo addizionale versato dal cedente.
    grazie

    • Roberto
      Marzo 14, 21:32

      Ritengo di no, in quanto la restituzione riguarda contributi non pagati dal cessionario ma dal cedente.

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