Può chiarirmi la differenza tra la proroga ed il rinnovo in un contratto a tempo determinato?
Le riassumo le differenze tra proroga e rinnovo in un contratto a tempo determinato:
Proroga
- Il contratto in scadenza viene prolungato;
- Non esiste un altro contratto di lavoro ma esclusivamente un accordo di proroga;
- La comunicazione al centro per l’impiego prevede solo l’inserimento della data di proroga;
- Le mansioni non possono cambiare;
- Se la durata complessiva non supera i 12 mesi e si tratta di un primo rapporto di lavoro a termine, non deve essere indicata la causale.
Rinnovo
- È un nuovo contratto di lavoro;
- Deve prevedere il cd. “stop & go” (tranne se non diversamente previsto dal CCNL applicato dall’azienda);
- Va fatto un Unilav di assunzione;
- Può prevedere anche mansioni diverse;
- Deve prevedere una causale.
Per maggiori informazioni leggi anche gli articoli:
I possibili interventi del giudice sul contratto a tempo determinato [E.Massi]
Contratti a termine: i datori di lavoro alla cassa per il contributo addizionale [E.Massi]
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19 Commenti
Lara
Maggio 24, 04:15Buongiorno Dottor Camera,
Sono una lavoratrice interinale (operaia) a cui sono state fatte ormai 6 proroghe, l’ultima delle quali scadrà a fine luglio, dopo più di 8 mesi di lavoro continuo con le stesse condizioni contrattuali.
Posso sperare in una trasformazione da contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato da parte dell’azienda in cui lavoro o semplicemente si chiuderà il rapporto?
Roberto
Maggio 27, 21:48Dipenderà dalla disponibilità dell’azienda. La cosa migliore è che si trasformi in uno staff leasing.
hesp81
Giugno 24, 16:17Buonasera Dott. Camera,
un lavoratore X ha avuto un primo ed unico rapporto a tempo determinato sotto i 12 mesi con una ditta individuale, rapporto che si è concluso alla scadenza naturale. Alcuni mesi dopo la fine del contratto, la ditta individuale è confluita, tramite operazione straordinaria, in una Srl di nuova costituzione, con passaggio dei dipendenti in forza in quel momento da cedente a cessionaria, ai sensi dell’art. 2112 c.c.. (il lavoratore X non era dipendente in quel momento). Ora, a diversi mesi da tale operazione, la nuova Srl può assumere il lavoratore X a termine, considerandolo come primo rapporto a termine (libero da causale sotto i 12 mesi) con il nuovo soggetto, oppure la continuità data dall’operazione straordinaria fa sì che il contratto a termine si configuri invece come un rinnovo del contratto avuto in precedenza con la ditta individuale, comportando dunque l’apposizione della causale?
Cordiali saluti
Roberto
Luglio 01, 13:47Ritengo che possa trattarsi di un primo rapporto di lavoro e non un rinnovo, in quanto il lavoratore a termine non era dipendente al momento della acquisizione societaria.
Carzan62
Novembre 25, 15:47Buonasera dott. Camera, secondo Lei è obbligatoria l’erogazione in busta paga Ccnl trasporti dell’indennità regionale riportata nelle tabelle retributive di alcune associazioni di categoria?
Grazie
CZ
Roberto
Novembre 26, 09:35Laddove gli accordi territoriali siano sottoscritti dalle medesime organizzazioni stipulanti il Ccnl trasporti, ritengo che sia obbligatoria l’erogazione.
falzes77
Novembre 22, 08:41Buongiorno Dott. Camera,
Lei scrive che in caso di proroga ( decreto dignità )le mansioni non possono essere cambiate immagino altrimenti dovrebbe essere fatto un rinnovo. Giusto? Nel caso che fosse corretta la mia interpretazione quali sono le conseguenze?
Grazie
Roberto
Novembre 24, 12:35Le mansioni, durante un rapporto a tempo determinato non possono essere variate, anche in caso di proroga. La conseguenza è la trasformazione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro.
falzes77
Gennaio 17, 15:23Grazie per la risposta.
Però mi domando dov’è scritto che le mansioni non possono essere modificate in un contratto a tempo determinato visto che la legge in base all’ art.4 comma 1 del dlgs 368 2001 secondo cui condizione di legittimità era che essa avesse ad oggetto ” la stessa attività lavorativa” per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato è stata abrogata?
Grazie per il Suo costante impegno.
Aldo
Roberto
Gennaio 17, 16:22Ha ragione, il problema è la durata massima che viene calcolata prendendo in considerazione la mansione “di pari livello e categoria legale”. Se non si tengono divise le mansioni, non si riesce a verificare il raggiungimento della durata massima per singola mansione.
falzes77
Gennaio 20, 16:30Mi permetto di farLe un’ulteriore domanda…ma se nel primo contratto avevo il 1° livello ( direttore commerciale ) commercio e nella proroga il li9vello è rimasto invariato ma fattualmente la mia attività rientrerebbe nel 3° livello ( venditore) potrò chiedere al giudice del lavoro che la proroga sia nulla?
Grazie
Roberto
Gennaio 20, 21:47Il problema è toccherà a lei provare la difformità tra il livello formalmente indicato nel contratto e quello effettivamente svolto.
Joel
Novembre 03, 13:36salve
Volevo sapeee ho una proroga di un contratto sostituzione maternità fino al 25 febbraio, la titolare ha chiesto il rientro di questa dipendente a dicembre il mio contratto al suo rientro decade anche se ha una scadenza ?
Grazie
Roberto
Novembre 04, 10:08Il suo contratto scade al rientro della lavoratrice sostituita e cioè alla realizzazione dell’evento che ha portato alla stipula del contratto a tempo determinato per motivi sostitutivi.
Carmen
Ottobre 19, 21:44Buonasera Dottor Camera,
sono stata assunta presso un’azienda che mi ha somministrato dei contratti a termine, per un totale massimo di 5, compreso il contratto di assunzione e per un periodo inferiore ai 12 mesi. Successivamente, dopo uno stop di 20 giorni lavorativi sono stata riassunta presso la stessa azienda come sostituzione maternità ricevendo un nuovo codice dipendente e firmando un nuovo contratto. Mi è stato da poco comunicato che a causa dei miei precedenti rinnovi non sarà possibile per l’azienda assumermi per la durata della maternità obbligatoria e per quella facoltativa.
La stessa azienda può però assumermi con un nuovo contratto a tempo indeterminato?
Grazie in anticipo per la risposta.
Roberto
Ottobre 21, 10:06L’azienda può sempre assumerla con un contratto a tempo indeterminato, in quanto è il contratto che prescinde da tutti i limiti e vincoli previsti per gli altri contratti a termine.
Carmen
Ottobre 19, 17:57Buonasera Dottor Camera,
vorrei un consiglio in merito alla mia situazione contrattuale.
Sono stata assunta da quest’azienda l’anno scorso ed ho avuto quattro proroghe e ad agosto ho terminato il mio percorso lavorativo con quella tipologia di contratto e con quel codice dipendente a me associato.
Dopo venti giorni la stessa azienda mi ha riassunto ( con un nuovo contratto e con un nuovo codice dipendente ) per una sostituzione maternità anticipata. Tramite l’ufficio delle risorse umane ho scoperto che non è possibile, per me, continuare anche con la sostituzione della maternità effettiva e successivamente della facoltativa in quanto fanno fede comunque le mie precedenti proroghe, anche se con un codice dipendente diverso ed un contratto diverso.
In caso è possibile, per la stessa azienda, assumermi a tempo indeterminato?
Grazie in anticipo
Nina
Ottobre 16, 17:17Buonasera Dott. Camera,
se un dipendente ha stipulato un contratto a tempo indeterminato successivamente cessato nel 2017 per dimissioni, possiamo procedere con una assunzione a termine presso la stessa azienda considerando il nuovo contratto un rinnovo a tutti gli effetti con applicazione della causale e la maggiorazione dei contributi INPS dello 0,50%, conferma?
Grazie del gentile riscontro
Roberto
Ottobre 17, 10:11A mio avviso, l’assunzione a tempo determinato non può essere considerata un rinnovo ma un primo contratto e come tale, se non supera i 12 mesi non dovrà essere motivata e non dovrà essere pagata la contribuzione maggiorata.
La mia valutazione riguarda la tipologia contrattuale diversa. Il rinnovo deve riguardare la medesima tipologia contrattuale ovvero, per interpretazione ministeriale, l’eventuale rapporto in somministrazione a termine.