Posso applicare ad un agriturismo il contratto collettivo dell’agricoltura e classificare i lavoratori come agricoli?
Il CCNL per gli Operai agricoli e florovivaisti si applica alle imprese considerate agricole, ai sensi dell’art. 2135 del c.c., come le imprese agrituristiche. In particolare, l’articolo 2135 c.c. considera quali attività connesse a quelle dell’impresa agricola le attività di “ricezione ed ospitalità”.
Inoltre, la Legge 96/2006 (disciplina dell’agriturismo) evidenzia, all’articolo 2, comma 2, che “possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica …. i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale….”
Ricordo che a detti rapporti non si applicano le regole previste per i contratti a termine, in virtù dell’articolo 29, comma 1, lettera b), del D.L.vo 81/2015.
Per maggiori informazioni di seguito un estratto del D.L.vo 81/2015:
Art. 29. Esclusioni e discipline specifiche
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative:
- a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991;
- b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
- c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
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