Cosa devo verificare per considerare valido un accordo di conciliazione in sede sindacale?
Gli elementi fondanti, per definire valido un accordo di conciliazione in sede sindacale (ai sensi dell’art. 411 c.p.c.), sono i seguenti:
- il conciliatore sia un soggetto sindacale in possesso di elementi di specifica rappresentatività; in particolare, faccia parte di una associazione sindacale dotata del requisito della maggiore rappresentatività;
- il testo dell’accordo non contenga diritti indisponibili alle parti (es. contribuzione),
- il sindacalista deve aver avuto un ruolo di effettiva assistenza del lavoratore, non essendo sufficiente una generica assistenza sindacale.
Per maggiori informazioni di seguito è riportato il Dispositivo dell’art. 411 Codice di procedura civile:
Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
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