Lavoratori in trasferta e trasfertisti – Il chiarimento dell’INPS sui compensi
Il chiarimento dell'INPS sulla determinazione del reddito per lavoratori in trasferta e trasfertisti
Con la circolare n. 158 del 23 dicembre 2019, l’INPS fornisce chiarimenti utili ai fini dell’applicabilità del corretto regime contributivo per lavoratori in trasferta e trasfertisti. La circolare fa seguito all’interpretazione fornita all’art. 7 quinquies del decreto-legge n. 193/2016.
In merito alla determinazione del reddito per lavoratori in trasferta e trasfertisti, Il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere l’attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede di lavoro. A seconda della modalità e del luogo dove si effettua la prestazione, l’INPS riconosce le trasferte occasionali per lavoratori in trasferta e le trasferte abituali per trasfertisti.
Compensi riconosciuti per lavoratori in trasferta e trasfertisti
L’esatta configurazione dell’una o dell’altra fattispecie è riconosciuta sulla base delle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai commi 5 e 6 dell’articolo 51. (modificati poi dal decreto legislativo n. 314/1997).
Per ognuno dei due tipi di trasferte è previsto un compenso, essendo la trasferta una situazione che rende più gravosa al dipendente la prestazione di lavoro che viene indirizzata in luogo diverso. Di conseguenza il compenso può avere natura risarcitoria o retributiva:
- ai sensi del comma 5 dell’art. 51 TUIR, è prevista una esenzione per il lavoratore in trasferta occasionale entro determinati limiti giornalieri. Si tratta di rimborsi spese per vitto e alloggio che possono variare a seconda che la trasferta sia in Italia o all’estero;
- ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, è previsto un diverso trattamento per i trasfertisti, coloro i quali sono tenuti “per contratto” all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi. È prevista infatti una imponibilità al 50% a prescindere dal loro ammontare rinviando ad apposito decreto ministeriale l’individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti. In questo caso infatti al lavoratore spetta un’idennità che gli viene attribuita indipendentemnete dall’effettiva prestazione in trasferta.
L’articolo 7 quinquies del decreto-legge n. 193/2016
L’articolo 7 quinquies del decreto-legge n. 193/2016, convertito con legge n. 225/2016, individua gli elementi necessari e concorrenti per l’esistenza del trasfertismo. Con tale articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali distingue i trasfertisti “tenuti per contratto all’esplicitamento delle attività lavorative in luoghi sempre diversi e variabili” dai lavoratori in trasferta.
L’articolo 7 dispone che per poter essere identificati come “trasfertisti” sono necessarie alcune condizioni:
- la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Al comma 2 del medesimo articolo, si chiarisce che ai lavoratori per i quali non sussistono tali condizioni si applica il regime di cui al comma 5 del medesimo articolo 51 (lavoratori in trasferta).
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