La sospensione dei licenziamenti prorogata a tutto il 2020 [E.Massi]
All’interno del cosiddetto “Decreto Legge di Agosto” ci saranno numerose novità che riguardano il mondo del lavoro: dalla proroga degli ammortizzatori alla proroga della sospensione dei licenziamenti
Nella bozza di provvedimento del c.d. “Decreto Legge di Agosto” che dovrebbe essere varato entro la prima decade del mese, spiccano alcune novità che riguardano il mondo del lavoro: la proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19, le agevolazioni in favore dei datori di lavoro che non richiedono interventi integrativi, le modifiche ai contratti a tempo determinato, le agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato, le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e la proroga della sospensione dei licenziamenti motivati da un giustificato motivo oggettivo.
È proprio quest’ultimo argomento che intendo trattare in questa breve riflessione.
Riprendendo spunti normativi già presenti nell’art. 46 del D.L. n. 18, l’Esecutivo stabilisce il blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre 2020 affermando che:
a) Non è possibile iniziare le procedure collettive di riduzione di personale previste dagli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991;
b) Restano sospese le procedure collettive avviate a partire dal 24 febbraio 2020;
c) In caso di cambio di appalto è possibile il recesso da parte del datore di lavoro se l’appaltatore subentrante riassume il personale in forza di un dettato di legge, di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto;
d) Indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, è precluso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604/1966, con la sola esclusione della cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione totale della stessa (con alcune eccezioni che esaminerò tra poco);
e) È possibile procedere al licenziamento in caso di fallimento, senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
f) Restano sospese le procedure di conciliazione obbligatoria previste dall’art. 7 della legge n. 604/1966;
g) Il datore di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti, che nel corso del 2020 ha licenziato lavoratori per giustificato motivo oggettivo, può, derogando alla previsione del comma 10 dell’art. 18 della legge n. 300/1970, revocare il provvedimento in qualsiasi momento purchè faccia richiesta di un ammortizzatore sociale COVID-19 a partire dalla data in cui il recesso ha avuto efficacia: il tutto, con ricostituzione del rapporto senza soluzione di continuità e senza oneri a carico del datore di lavoro.
Fin qui la norma, inserita nella bozza, che merita qualche riflessione che ritengo opportuno fare seguendo la “scaletta” sopra indicata.
Comincio dalla lettera a): la sospensione delle procedure collettive di riduzione di personale comporta che non è possibile raggiungere alcun accordo con le organizzazioni sindacali, magari con incentivi all’esodo, a fronte di una riorganizzazione dell’attività che punti alla chiusura o al ridimensionamento di una unità produttiva. Questa, a mio avviso, è una grossa “pecca” che, alla lunga, potrebbe confliggere anche con la libertà di impresa sancita dall’art. 41 della Costituzione.
C’è, poi, la questione legata alla possibile attivazione dell’assegno di ricollocazione previsto dall’art. 24-bis del D.L.vo n. 148/2015: a mio avviso, essa è possibile in quanto non postula, necessariamente, l’apertura di una procedura collettiva in quanto c’è un’impresa con CIGS in corso (ma anche con contratto di solidarietà difensivo in essere) che, al termine di un incontro con le rappresentanze sindacali, non prevede un rientro totale degli interessati in azienda e, senza fare nomi, si individuano in un accordo, i profili professionali dei dipendenti ritenuti eccedentari. I lavoratori possono aderire alla procedura di ricollocazione che vede coinvolti l’ANPAL, i centri per l’impiego e le Agenzie di Lavoro e, in caso di nuova occupazione (peraltro, incentivata per il datore assumente), fruiscono dell’esenzione IRPEF fino a nove mensilità sulle somme finalizzate all’incentivo all’esodo (oltre al beneficio di incassare ancora il 50% dell’indennità di integrazione salariale non ancora goduta). Probabilmente, la cosa da evitare fino al prossimo 31 dicembre è la lettera di licenziamento che, in questo caso, può ben essere sostituita dalle dimissioni dei dipendenti che hanno trovato un nuovo lavoro.
Un ultimo effetto della sospensione della procedura collettiva è dato dal fatto che non è applicabile la sospensione dagli obblighi scaturenti dalla legge n. 68/1999 in quanto risulta inapplicabile l’art. 3, comma 5, che la prevede per tutta la durata dell’iter e, se la sessa si conclude con almeno cinque recessi, fino al momento in cui l’ultimo dipendente licenziato ha un diritto di precedenza alla riassunzione (sei mesi dal licenziamento).
Lettera b): sospensione delle procedure avviate a partire dal 24 febbraio. La disposizione lascia nel “limbo” il quadro generale: ovviamente, nulla esclude che i singoli lavoratori possano procedere alla risoluzione del loro rapporto presentando le proprie dimissioni, magari incentivate, cosa che, però, non consente loro di fruire del trattamento NASPI. Le procedure collettive concluse prima di tale data sono efficaci ed esplicano “in toto” i loro effetti. A differenza di quanto affermato al punto precedente, essendo la procedura sospesa in forza di legge (e non terminata), il datore di lavoro continua a fruire della esimente sul collocamento disabili prevista dall’art. 3, comma 5, esimente che vale su tutto il territorio nazionale se l’impresa ha più unità produttive.
Lettera c): l’Esecutivo afferma che la sospensione dei recessi non vale se il nuovo appaltatore assume il personale già in forza presso il precedente datore in forza di una norma di legge (ad esempio, l’art. 50 del c.d. “codice degli appalti”), di contratto collettivo (ad esempio, l’art. 4 del CCNL multiservizi) o ad una clausola del contratto di appalto. A mio avviso, la disposizione meriterebbe “un migliore scrittura” in quanto vincola la legittimità di un licenziamento al comportamento di un altro datore di lavoro che, subentrato nell’appalto, dovrebbe assumere il personale già in forza. Potrebbero, ad esempio, verificarsi situazioni ove il contratto dell’impresa cedente del settore pulizie (azienda industriale che applica il CCNL multiservizi) prevede il passaggio del personale a tempo indeterminato da almeno quattro mesi (art. 4), mentre quello del datore di lavoro subentrante (impresa artigiana delle pulizie) prevede un accollo di tutto il personale con una “franchigia” di tre dipendenti: ambedue i contratti collettivi sono sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Lettera d): Il Governo conferma lo “stop” ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dai limiti dimensionali dell’azienda, fino al prossimo 31 dicembre con alcune eccezioni che riguardano la cessazione completa dell’attività dell’azienda (e non delle singole unità produttive) a meno che non si configuri, dal comportamento delle parti, un trasferimento di azienda o ramo di essa ex art. 2112 c.c., ove i lavoratori hanno diritto a passare alle dipendenze del nuovo datore di lavoro.
Ma, se un datore di lavoro licenzia, comunque, il lavoratore ha diritto alla NASPI?
La risposta dell’INPS con il messaggio n. 2201 del 1° giugno è positiva, in quanto il recesso dipende da un atto unilaterale ricettizio del datore di lavoro: il riconoscimento della indennità di disoccupazione è, però, condizionato in quanto l’Istituto si riserva di ripetere dal lavoratore quanto già erogato nel caso in cui lo stesso venga reintegrato nel posto di lavoro per effetto di un provvedimento del giudice o con un accordo extra giudiziale.
Lettera e): la norma esclude dalla sospensione anche i licenziamenti dovuti a fallimento, senza prosecuzione, neanche provvisoria dell’attività: se il fallimento riguarda uno specifico ramo aziendale, non possono essere compresi nei recessi i dipendenti impiegati nei settori non interessati. Un discorso del tutto analogo va fatto per il c.d. “concordato fallimentare” che è una causa legale di cessazione del fallimento e che è volto a soddisfare tutti i creditori ammessi al passivo: ovviamente, per quel che ci interessa, occorre sottolineare che non ci deve essere alcuna continuazione dell’attività.
Lettera f): con questa previsione l’Esecutivo prolunga fino a fine anno lo stop alla procedura obbligatoria di conciliazione cui sono tenuti i datori di lavoro con un organico superiore alle quindici unità nel caso in cui intendano precedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D.L. vo n. 23/2015. L’iter, come è noto, si svolge avanti alla commissione provinciale di conciliazione istituita ex art. 410 cpc presso ogni Ispettorato territoriale del Lavoro: l’unica soluzione attivabile in questo periodo è quella delle dimissioni incentivate del lavoratore o della risoluzione consensuale che, però, non sono portatrici di alcuna indennità di disoccupazione. In passato, con l’interpello n. 1/2014, in un contesto normativo del tutto diverso (attesochè non c’era alcuna ipotesi di sospensione della procedura) il Ministero del Lavoro ritenne pienamente valido un accordo in sede sindacale ex art. 411 cpc ove il lavoratore accettava il licenziamento (che restava, comunque, un atto unilaterale ricettizio del datore di lavoro) con l’impegno a non procedere in giudizio, neanche con la richiesta di vizi formali e procedurali.
Lettera g): l’Esecutivo ha ampliato la disposizione già presente nella legge n. 77, di conversione del D.L. n. 34. Ora qualunque datore di lavoro (anche quello piccolo o le associazioni di tendenza) può revocare un provvedimento di licenziamento adottato per giustificato motivo oggettivo nel corso del 2020, a condizione che faccia richiesta di un ammortizzatore COVID-19 dal giorno in cui ha avuto efficacia il recesso: il tutto, afferma la norma, è “a costo zero”. Personalmente, ho molti dubbi circa il fatto che tale disposizione faccia “molti proseliti” tra le aziende che, potrebbero, trovarsi, nuovamente, con un eccesso di personale da gestire in una fase successiva.
Ma, allora, quali licenziamenti sono, comunque, possibili, fino alla fine dell’anno? Essi sono:
- i licenziamenti per giusta causa che, comunque, obbligano il datore alle procedure garantiste previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970, come ricordato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 30 novembre 1982;
- i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, ivi compresi quelli di natura disciplinare, anch’essi soggetti all’iter procedimentale del citato art. 7;
- i licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che la prosecuzione fino ai 70 anni discende da un accordo tra le parti e non è un diritto potestativo del dipendente, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 17589 del 4 settembre 2015;
- i licenziamenti determinati da superamento del periodo di comporto, atteso che la procedura è “assimilabile” al giustificato motivo oggettivo ma non è giustificato motivo oggettivo;
- i licenziamenti durante o al termine del periodo di prova sottoscritto dalle parti prima della costituzione del rapporto, con l’indicazione sia della durata che delle mansioni da svolgere;
- i licenziamenti dei dirigenti sulla base della c.d. “giustificatezza”, criterio di valutazione più forte rispetto al giustificato motivo oggettivo che si applica agli altri lavoratori subordinati;
- i licenziamenti dei lavoratori domestici che sono “ad nutum”;
- i licenziamenti dei lavoratori dello spettacolo a tempo indeterminato (cosa rara), laddove nel contratto di scrittura artistica sia prevista la c.d. “clausola di protesta”, cosa che consente la risoluzione del rapporto allorquando il lavoratore sia ritenuto non idoneo alla parte;
- la risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo a seguito di recesso ex art. 2118 c.c.: qui, non appare ravvisabile il giustificato motivo oggettivo. Ovviamente, occorre tener presente quanto affermato dall’art. 2, comma 4, del D.L. vo n. 148/2015 in base al quale il periodo formativo dell’apprendistato professionalizzante è prorogato per un periodo uguale a quello in cui il giovane ha fruito della integrazione salariale. Tale disposizione è stata, in un certo senso, ripetuta dal comma 1-bis dell’art. 93 per i lavoratori in apprendistato di primo e di terzo livello (art. 43 e 45 del D.L. vo n. 81/2015).
Probabilmente, resta fuori da tale elencazione il licenziamento per inidoneità psico-fisica ove diverse scuole di pensiero lo fanno rientrare nel giustificato motivo oggettivo, mentre altre lo tengono fuori invocando le specifiche disposizioni contenute nell’art. 42 del D.L. vo n. 81/2008 o all’interno della legge n. 68/1999 (articoli 4 e 10). Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha, di recente, espresso la propria opinione sposando la tesi della sospensione del licenziamento per tale motivazione.
Vale, infine, la pena di ricordare come l’art. 83, comma 3, del D.L. n. 34/2020 stabilisca che l’inidoneità alla mansione accertata a causa del COVID-19, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio del contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, oda esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità, non può giustificare il recesso del datore dal contratto di lavoro.
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13 Commenti
Leonardo
Ottobre 29, 14:42Buongiorno vorrei porle una domanda. Sono stato assunto il 28 settembre con contratto in scadenza il 31 ottobre. Il 5 svengo sul lavoro e mi metto in malattia. Faccio le visite e mando il tutto al dottore del lavoro che nn mi da ancora risposta. Il 31 ottibre mi scade contratto . possono licenziarmi datemi un consiglio
Giofazio
Ottobre 21, 11:10Buongiorno dott. Massi,
in merito alla lettera g del suo editoriale, visto che nel decreto di conversione del 13.10.2020 è stato abrogato l’art. 14 c.4. per quei datori di lavoro che hanno revocato i licenziamenti fino al 13.10.2020 cosa succede, restano validi o sono soggetti alle sanzioni?
Grazie
Cordiali saluti
Eufranio Massi
Novembre 16, 11:57Le norme dei dl non convertiti, conservano i loro effetti per ciò che durante la loro vigenza hanno generato.
Dott. Eufranio Massi
Ross
Ottobre 21, 00:42Buonasera, lavoro come commessa a tempo indeterminato da tre anni, nel mese di settembre ho avuto un problema di salute ancora non risolto e quindi sono al secondo mese di malattia, ora il mio titolare ha preso un’altra persona per sostituirmi e mi licenzierà perché dice di non poter pagare anche il mio stipendio, tenendo conto che per tutti i 3 anni ho lavorato 36 ore settimanali ma ero assunta a 12 ore senza 13esima e 14esima etc. Cortesemente vorrei sapere se mi può licenziare e cosa posso fare per avere almeno i miei diritti persi in questi anni. Grazie mille
filippo leodori
Settembre 02, 15:37DOTT.MASSI BUONASERA
CONSIDERANDO CHE IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI IN BASE AL NUOVO DECRETO DI AGOSTO E’MANTENUTO PER TUTTO IL PERIODO CHE L’AZIENDA LASCIA I DIPENDENTI IN CASSA INTEGRAZIONE O utilizzano l’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 3 del Decreto Agosto, SE L’AZIENDA DA AGOSTO NON CHIEDE L’INTEGRAZIONE E QUINDI NON HA DIPENDENTI SOSPESI PERCHE’ HA RIPRESO IL LAVORO IL LICENZIAMENTO PER MOTIVO OGGETTIVO E’ CONSENTITO GIUSTO?
IO HO CAPITO QUESTO.
GRAZIE
Lili
Agosto 29, 10:17Buongiorno DOTT Massi, vorrei chiedervi un altro consiglio dopo la risposta che lei mi aveva dato ieri ho parlato di nuovo con i miei datori di lavoro riguardo ai licenziamenti contratti intermittenti che il divieto non vale per questi tipi di contratti e loro mi hanno risposto che loro non mi vogliono licenziare perche devono pagare ticket per la naspi e mi hanno chiesto di dimettermi ma se io mi dimetto perdo diritto alla disoccupazione cosa posso fare cello qualche altra alternativa se non trovo altro lavoro?grazie.
Lili
Agosto 28, 07:43SALVE DOTT MASSI, IO LE AVEVO CHIESTO SE L’AZIENDA MI POTESSE LICENZIARE CON CONTRATTO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO LEI MI AVEVA RISPOSTO CHE LORO POSSONO LICENZIARE la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo riguarda i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non il contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, ove la prestazione lavorativa dipende dalla “chiamata” del datore di lavoro che può non arrivare mai o soltanto qualche volta. Io sono andata da loro gli avevo detto quello che lei mi aveva risposto loro mi dicono sempre lo stesso discorso che non mi possono licenziare non so cosa fare? eravamo 2 dipendente a me non mi chiamano più a quell altra si. a chi? mi devo rivolgere per risolvere questa situazione perche io sono in grande difficoltà non lavoro da 6 mesi non cello alcun indennizzo altro lavoro non ho trovato cosa mi consiglia di fare? Grazie aspetto la sua risposta.
ANNA
Agosto 27, 14:58Buonasera, alla luce del nuovo decreto qualora non richiedessi nè la cassa integrazione ( le nuove 18 settimane) nè la decontribuzione potrò licenziare? Anche se fino a giugno ho richiesto la cassa?
grazie mille
Silvio
Agosto 19, 17:42Salve, lavoro con due part-time, di cui uno determinato che scade il 30 Settembre prossimo, l’altro indeterminato. Attualmente sono in un periodo di malattia, per un intervento chirurgico, che terminerebbe il prossimo 06 Settembre. Tra messaggi e telefonate col mio datore, di quest’ultimo rapporto di lavoro, non esenti da incomprensioni reciproche, avrei serie e decise intenzioni a recedere da tale rapporto. Non avendo altro posto di lavoro, se non quello che sicuramente ( già preannunciatomi a voce, causa Covid ) terminerà alla sua naturale scadenza 06/09/2020, come potrei avere diritto al NASPI? E a cosa e quando avrei diritto di avere come risoluzione definitiva di rapporto di lavoro continuativo per 10 anni, dato che non avrei un soldo da parte?
Eufranio Massi
Settembre 03, 12:40La fruizione della NASPI il cui valore è anche correlato alla retribuzione percepita ed alla contribuzione
versata, richiede che lo stato di disoccupazione sia involontario. Può recarsi al centro per l’impiego o ad un patronato per informazioni e per inoltrare la domanda di NASPI.
Dott. Eufranio Massi
Peppe
Agosto 15, 20:50Chi mi può rispondere volevo sapere se il mio licenziamento e stato leggittimo sono stato licenziato il 28 febbraio premetto che lavoravamo su di una commessa di montaggio contatori gas il miei colleghi sono comunque rimasti a lavorare sulla stessa commessa con il blocco dei licenziamenti e lecito che sia stato licenziato in tutto ho lavorato 5 mesi co 4 rinnovi di contratto ho la possibilità di un reintegro e qualora non e previsto lo stesso posso richiedere all’azienda i mancati stipendi se spettanti visto il blocco licenziamento
Eufranio Massi
Settembre 03, 12:33La sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo riguarda i rapporti a tempo indeterminato ed è scattata dal 17 marzo 2020. Il suo mi sembra a tempo determinato e, come tale, non rientra nello stop.
Dott. Eufranio Massi
Lili
Agosto 07, 14:24Salve lavoro con un contratto intermittente a tempo indeterminato l’azienda non mi chiamano più al lavoro dal mese di marzo a cassa integrazione non avevo diritto perché non avevo chiamate attive dopo lockdow azienda mi dice che non mi possono licenziare per il divieto di licenziamenti ma se a lavoro non mi chiamano più da quasi 6 mesi cosa posso fare vorrei andare su disoccupazione non cello alcun indennizzo come posso fare? Aspetto la sua risposta grazie.