La Solidarietà fiscale dei committenti: cosa cambia per le imprese ed i professionisti [E.Massi]

Riflessioni e spunti sulla solidarietà fiscale a carico dei committenti reintrodotta con criteri diversi nel D.L. 26 ottobre 2019, n. 214 (c.d. “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020)

La Solidarietà fiscale dei committenti: cosa cambia per le imprese ed i professionisti [E.Massi]

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 26 ottobre 2019, n. 214 (c.d. “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020), reintroduce, nel nostro ordinamento, la solidarietà fiscale a carico dei committenti, già inserita nel 2006 con la legge n. 248 e, poi, abrogata nel corso del 2014: essa viene reintrodotta con criteri diversi che, al momento, hanno suscitato forti critiche da parte delle associazioni imprenditoriali e che, probabilmente, nel corso dei passaggi parlamentari (il provvedimento dovrà essere convertito entro il prossimo 25 dicembre), potrebbe essere sottoposta ad alcuni “aggiustamenti”.

Indubbiamente, la “mossa” del Governo è stata caratterizzata dalla necessità di porre un freno a situazioni di evasione dell’IRPEF da parte della filiera del decentramento produttivo ma anche dell’IVA negli appalti caratterizzati da un massiccio impiego di manodopera.

La solidarietà fiscale dei committenti

Fatta questa breve premessa entro nel merito dell’articolato normativo la cui piena operatività, ricorda il comma 2 dell’art. 4, decorrerà dal 1° gennaio 2020.

Viene introdotto nel “corpus” del D.L.vo n. 241/1997 un nuovo articolo, il 17-bis, con il quale si afferma che in tutti i casi di affidamento di un’opera o di un servizio (appalto, affidamento,subappalto e, come ricorda la relazione tecnica, nella subfornitura ed in tutti gli altri contratti ove si realizza un decentramento produttivo – in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017 in materia di responsabilità ex art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 -) il committente è tenuto a versare le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro ed assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali, operate dalle imprese della filiera.

Ma chi sono i committenti interessati?

Vengono individuati i soggetti già inseriti nell’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973: si tratta di Enti, imprese pubbliche e private e condomini che operano quali sostituti d’imposta: l’obbligo si riferisce soltanto ai lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Prima di entrare nel merito di possibili criticità ricordo quale è l’iter procedimentale da seguire:

  • le somme complessive da corrispondere all’Erario entro la scadenza mensile, sono versate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici in un termine prefissato: almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza mensile su un conto bancario o postale “ad hoc” comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici;
  • il committente che ha ricevuto le somme necessarie per il versamento, opera di conseguenza entro la data prevista (di regola, il 16 del mese successivo) ma non può utilizzarle in compensazione: nella delega di pagamento deve essere indicato il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è stato effettuato.

Prima del versamento il committente deve essere messo in condizione di effettuare un riscontro circa l’ammontare degli importi ricevuti: di conseguenza, le imprese della filiera debbono trasmettere via posta elettronica certificata al committente (quelle subappaltatrici anche all’appaltatore) entro 5 giorni dalla scadenza del giorno per il pagamento:

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con il loro codice fiscale, impiegati direttamente nel mese precedente nell’opera e nel servizio affidato, con il dettaglio delle ore prestate da ognuno di essi, e l’ammontare della retribuzione corrisposta per tale attività. Qui sorge, a mio avviso, una prima questione: per i dipendenti utilizzati in più appalti (penso, ad esempio, al settore delle pulizie), sarà necessario “scorporare” le ore relative ad ogni committente. Altra questione di primaria importanza che potrebbe emergere e che, in caso di ispezione degli organi di vigilanza potrebbe portare a conseguenze dirette per il committente in materia anche di responsabilità contributiva) riguarda la possibile constatazione del pagamento di un numero di ore lavorate il cui ammontare non corrisponde alla paga del CCNL ma ove l’importo complessivo viene “coperto”, per la parte residua, ad esempio, da una indennità di trasferta (cosa che si verifica, spesso, negli appalti “labour intensive” affidati a “cooperative spurie”). A mio avviso, anche in vista di possibili conseguenze il committente ha la possibilità di intervenire sulla filiera;
  • tutti i dati utili per la compilazione delle deleghe di pagamento;
  • i dati del bonifico già effettuato in favore del committente.

Ma cosa succede se alla data di scadenza del pagamento le imprese appaltatrici o affidatarie hanno maturato il diritto a ricevere corrispettivi?

Possono (comma 5 del nuovo articolo 17-bis), nella comunicazione citata pocanzi, richiedere la compensazione totale o parziale delle somme necessarie alla esecuzione del versamento delle ritenute dovute dalle stesse e dalle imprese subappaltatrici.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili:

  • per la corretta determinazione delle ritenute;
  • per il versamento, senza alcuna possibilità di compensazione, allorquando entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del pagamento, non abbiano provveduto alla esecuzione del versamento nei confronti del committente o non abbiano trasmesso a quest’ultimo la richiesta di compensazione relativa a crediti maturati per l’opera ed il servizio prestati o non abbiano trasmesso i dati obbligatori di cui parla il comma 5 e sui quali mi sono soffermato pocanzi.

La responsabilità del committente riguarda:

  • il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese della filiera entro il limite dei bonifici ricevuti ed entro la scadenza legale e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici ed affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché, integralmente, qualora non abbiano indicato alle stesse gli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale effettuare il versamento.

Ma cosa succede se le imprese della filiera rimangono “inerti”, nel senso che non effettuano alcuni dei passaggi fondamentali (trasmissione dei dati, dei bonifici, invio di richiesta di compensazione al committente di crediti inesistenti o inesigibili)?

Il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme al pagamento delle ritenute eseguite e ne deve dare comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per territorio: non è possibile, ex lege, alcuna azione esecutiva da parte delle imprese appaltatrici od affidatarie fino a quando non sia stato onorato il versamento delle ritenute fiscali. E’ possibile, tuttavia, il c.d. “ravvedimento operoso” ex art. 13 del D.L.vo n. 472/1997  (comma 10), laddove entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine le imprese della filiera effettuino i versamenti dovuti, trasmettendo i dati richiesti o richiedano la compensazione di crediti maturati presso il committente nel frattempo riconosciuti: gli interessi e le sanzioni vengono addebitati al committente.

Il committente che ha effettuato i versamenti per conto delle imprese appaltatrici ed affidatarie comunica, via pec, alle stesse, l’effettuazione del pagamento, entro i successivi 5 giorni. Si tratta di un passaggio importante in quanto se le imprese della filiera non hanno ricevuto tale comunicazione sono obbligate a far presente la situazione all’Agenzia delle Entrate.

Ma, le imprese della filiera possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando tale opzione al committente, in presenza di alcuni requisiti che, in ogni caso, vanno comunicati a quest’ultimo?

La risposta è positiva in presenza di due condizioni che debbono sussistere contemporaneamente:

  • debbono essere in attività da almeno 5 anni (ne sono, quindi, esclusi quei soggetti imprenditoriali che “nascono e muoiono” appositamente entro tale periodo come, sovente, avviene, nella logistica, nella macellazione e nella trasformazione dei prodotti), oppure che nei 2 anni antecedenti abbiano versato nel conto fiscale importi superiori a 2 milioni di euro;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi a tributi e contributi previdenziali superiori a 50.000 euro, per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

I commi 13 e 14 del nuovo articolo 17-bis affidano alla Agenzia delle Entrate il compito di realizzare, attraverso canali telematici, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della disposizione (ossia entro il 2 marzo 2020), una serie di adempimenti, tra cui la certificazione delle imprese che possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute fiscali (comma 12) ed ulteriori, possibili, di trasmissione telematica delle informazioni intercorrenti tra il committente e le imprese della filiera.

Al comma 15, anche con riferimento alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che effettuano il pagamenti diretto delle ritenute fiscali viene, tassativamente, esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione concernenti i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi ai loro dipendenti impiegati nell’opera o nel servizio e maturati durante l’esecuzione del contratto.

Nei confronti dei soggetti obbligati (comma 16) che non eseguono, in tutto o in parte i versamenti alle scadenze dovute, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13, comma 1, del D.L.vo n. 471/1997 (30% per ogni importo non versato: per i versamenti effettuati con un ritardo compreso in 90 giorni, l’importo è ridotto della metà. Per i versamenti effettuati entro i 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo). Il successivo comma 17 afferma, inoltre che, a chiunque, obbligato, che non esegua alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, trova applicazione l’art. 10-bis del D.L.vo n. 74/2000, con le relative soglie di punibilità: “è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta dovute sulla base della stessa dichiarazione risultante dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta”.

Fin qui i contenuti dell’art. 17-bis del D.L.vo n. 241/1997.

A completamento dell’art. 4 mancano due commi: il primo riguarda, come accennato in premessa, la data di operatività delle nuove disposizioni che è fissata al 1° gennaio 2020.

Reverse charge per l’IVA negli appalti “labour intensive”

Con il secondo comma viene introdotta una forte stretta fiscale sui contratti ove viene previsto un forte impiego di manodopera: il tutto avviene con l’inserimento di una norma all’interno del comma 6 dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972.

Nei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti, comunque, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente (ad esempio, macellazione, gestione delle mense aziendali, ecc.), con l’utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, l’IVA viene pagata direttamente dal committente): fanno eccezione le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti e società individuati dal’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e delle Agenzie per il Lavoro.  Nella sostanza, si tratta di un’aggiunta che avviene, al comma 6, con la lettera “a – quinquies” ove già erano previste le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, oltre ai subappalti in edilizia.

Tale disposizione, però, non è immediatamente operativa in quanto occorre acquisire l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea ex art. 395 della Direttiva 2006/112.

Da ciò ne consegue che, quando la norma sarà pienamente in vigore, le prestazioni soggette ad IVA saranno emesse senza quest’ultima ed il committente sarà tenuto ad integrare la fattura con l’imposta prevista per la prestazione imputandola a debito e, se spettante, in detrazione.

Considerazioni finali sulla Solidarietà fiscale

L’Esecutivo, attraverso tale provvedimento, intendere combattere l’evasione fiscale che, in alcuni settori particolarmente critici, raggiunge vette di notevole altezza.

Di qui la costruzione di un impianto che rende i committenti responsabili nella tutela dei crediti erariali sulle ritenute dei lavoratori dipendenti delle imprese ove si realizza un decentramento produttivo dell’attività.

Tutto questo, necessariamente, comporterà una nuova organizzazione nelle Amministrazioni e nelle imprese interessate (non solo i committenti, ma anche le aziende esecutrici nella filiera) che saranno investite di nuovi compiti, legati a scadenze ben precise sia per quel che concerne  l’invio dei dati, che la provvista economica  che, infine, il versamento delle ritenute fiscali.

Tutto questo avrà, necessariamente, conseguenze anche sui professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, amministratori di condomini – per questi ultimi si pensi ai servizi di pulizia o agli appalti legati, ad esempio, a lavori di ripulitura delle “facciate”, facilitati dalle deduzioni fiscali-) che affiancano le imprese nella loro opera e che,a scadenze prefissate, dovranno trasmettere una serie di dati relativi ai dipendenti utilizzati ed al numero delle ore lavorate per quell’opera o servizio che dovranno essere “scorporate” su più committenti, laddove gli stessi vengano utilizzati presso diversi committenti.

Molte cose dovranno essere chiarite come, ad esempio, se la disposizione trovi o meno applicazione anche nei casi degli appalti transnazionali di cui parla il D.L.vo n. 136/2016.

L’architettura “normativa” creata dall’Esecutivo appare abbastanza complessa e piena di procedure “obbligate”: particolarmente penalizzante appare la  possibilità, negata al committente ed alle imprese, di avvalersi della compensazione con altri crediti anche di natura previdenziale od assicurativa, cosa che può, in alcuni casi, incidere sulla liquidità delle aziende.

Il committente, come dicevo, oltre che essere, in un certo senso, “arruolato” dalla Amministrazione finanziaria, diviene responsabile, a pieno titolo, di quanto avviene nella filiera, sol che si pensi alla responsabilità solidale per i contributi previdenziali ed assicurativi ed a quella di natura economica nei confronti dei dipendenti delle imprese della filiera (per quest’ultima entro i 2 anni dalla cessazione dell’appalto), senza la possibilità della preventiva escussione del “vero” datore di lavoro, secondo la previsione dell’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003.

C’è, indubbiamente, un “modus operandi” che impone nuovi controlli e responsabilizza, ancora di più, i committenti che se, ad esempio, vedono ritenute non conformi alle ore “prestate”, potrebbero avere più di un dubbio sulla entità dei compensi stipendiali corrisposti e per i quali, in ultima analisi, qualora chiamati in causa, rispondono direttamente.

Indubbiamente, pur non essendo direttamente interessati dalle novità, la nuova procedura riguarda da vicino anche gli ispettori del lavoro che, in sinergia con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, possono avere maggiori elementi a disposizione, finalizzati alla verifica della legittimità delle prestazioni lavorative “decentrate” comunque denominate.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 357 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

0 Commenti

Non ci sono Commenti!

Si il primo a commentare commenta questo articolo!

Rispondi

Solo registrati possono commentare.