La retribuzione dei lavoratori delle società cooperative [E.Massi]
La Corte di Cassazione ha affermato che, indipendentemente dal CCNL applicato dalla cooperativa, ai lavoratori va garantito un trattamento economico minimo non inferiore a quello previsto dai CCNL più rappresentativi
Il tema del c.d., “dumping salariale” in settori particolarmente esposti come, ad esempio, quello delle cooperative di produzione e lavoro, è sotto gli occhi degli operatori, da tempo: in tale quadro si inserisce una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 4951 depositata il 20 febbraio 2019, con la quale i Giudici di Piazza Cavour pongono una serie di paletti.
Il caso nasce da una richiesta avanzata, nei gradi di merito, da una lavoratrice dipendente di una società cooperativa addetta alle pulizie che aveva chiesto l’applicazione del CCNL “multiservzi pulizie”, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo del trattamento economico applicato sulla base del CCNL portieri e custodi.
La conclusione alla quale giunge la Suprema Corte (vedrò, tra un attimo, di esaminare il percorso logico-giuridico seguito) è la seguente: prescindendo dal CCNL applicato dal datore di lavoro, ai dipendenti o ai soci lavoratori delle società cooperative deve essere riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti nel settore, o in un settore affine, dal contratto collettivo sottoscritto da quelle organizzazioni sindacali che, sul piano della comparazione, “godono” della rappresentatività sul piano nazionale.
Il percorso logico-giuridico tiene conto di due norme, l’art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001 e l’art. 7 della legge n. 31/2008 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 248/2007 e di una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 51/2015.
L’art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001 ha una finalità specifica: si pone come obiettivo quello di estendere ai soci lavoratori delle cooperative le tutele proprie del lavoro subordinato. Tale disposizione afferma infatti che “fermo restando quanto previsto dall’art. 36 della legge n. 300/1970, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque, non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti od accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.
L’art. 7 della legge n. 31/2008 stabilisce, poi, che “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore delle società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Vale la pena di ricordare come tale disposizione sia frutto del protocollo d’intesa sottoscritto nel settembre 2007 dal Governo con Lega delle Cooperative, Confcooperative, AGCI, CGIL, CISL e UIL.
Le due norme appena richiamate, secondo la Cassazione, rappresentano un parametro esterno ed indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo agganciato all’art. 36 della Costituzione relativo alla sufficienza della retribuzione che non può non applicarsi anche ai soci delle cooperative.
L’attuazione, per via legislativa dell’art. 36 della Costituzione, non fornisce il c.d. “erga omnes” al contratto collettivo ma rappresenta, come afferma la Consulta con la sentenza n. 51/2015, la utilizzazione di un parametro esterno al quale ci si deve attenere pur nella perdurante in attuazione dell’art. 39.
Il rinvio a specifiche norme, secondo la predetta decisione, consente il raggiungimento di una finalità specifica che è quella di contrastare forme di “dumping” e di retribuzioni al ribasso ed è, perfettamente, in linea sia con la previsione dell’art. 36 che con gli indirizzi espressi dalla Suprema Corte con le sentenze n. 19832/2013 e n. 17583/2014.
Da tale quadro normativo non discende alcuna preclusione alla libertà di associazione sindacale: si possono stipulare, liberamente, tutti gli accordi che si vogliono, ma i limiti retributivi debbono essere almeno uguali a quelli stabiliti dal Legislatore attraverso il rinvio alla contrattazione “comparativamente più rappresentativa”.
Nel caso di specie, la società cooperativa aveva, nel proprio regolamento, fatto riferimento al CCNL che regolamenta l’attività dei custodi e dei portieri (CCNL lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati): ritenendo corretto il ragionamento già effettuato dalla Corte di Appello, la Cassazione sottolinea l’inapplicabilità dello stesso in quanto l’accordo collettivo, seppur sottoscritto da CGIL, CISL e UIL risulta siglato, per la parte datoriale, dalla sola Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia, cosa che non soddisfa il requisito ex art. 7 della legge n. 31/2008. Si tratta, infatti, di un settore che poco c’entra con quello oggetto di appalto, essendo tale ultimo contratto collettivo riferibile ai soli rapporti dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati ed agli addetti ad amministrazioni immobiliari e condominiali.
Fin qui la decisione della Corte di Cassazione che appare logica e giusta e si inserisce in un filone che intende limitare, sotto l’aspetto meramente economico, in assenza della attuazione legislativa dell’art., 39 della Costituzione, gli effetti negativi di contratti collettivi applicati in settori diversi (come nel caso di specie) o, ancora peggio, di accordi collettivi che, seppur depositati presso il CNEL, sono stati sottoscritti da associazioni datoriali e sindacali di dubbia rappresentatività.
Senza andare nel merito di una discussione che mi porterebbe in un “terreno minato” e in attesa che gli organi a ciò deputati facciano qualcosa (Governo, Parlamento, CNEL) mi limito a ricordare come l’insegnamento della Consulta sia, sull’argomento, abbastanza chiaro, nel senso che la “comparazione dei pesi” appare, “a colpo d’occhio”, facile da effettuare confrontando “il pondus” delle associazioni che hanno sottoscritto il contratto (ed è a quel trattamento minimo stabilito che occorre far riferimento nell’ottica dell’art. 36 della Costituzione): se da una parte si hanno le tre centrali sindacali e le tre associazioni di rappresentanza delle cooperative e, dall’altra, un’altra sigla sindacale minoritaria ed una sola associazione di rappresentanza delle cooperative, la differenza di “peso” appare evidente.
Ovviamente, in assenza di un chiaro indirizzo legislativo sulla rappresentanza, altri elementi possono concorrere per la definizione del “peso” come, la partecipazione, a trattative in sedi istituzionali, a procedure collettive di riduzione di personale, ad esami congiunti per la richiesta di ammortizzatori sociali, alla conciliazione delle controversie individuali di lavoro ex artt. 410 e 411 cpc, alla sottoscrizione di accordi correlati alla produttività o alla detassazione che vanno depositati attraverso l’apposito indirizzo di posta elettronica del Ministero del Lavoro, la dislocazione territoriale delle sedi: non ho citato, appositamente, il numero degli iscritti non essendo tale dato verificabile, quindi, non oggettivo.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!