La diffida per lavoro nero: novita’ positive e questioni operative [E.Massi]
Attraverso l’art. 22 del D.L.vo n. 151/2015 e dando attuazione al principio contenuto nell’art. 1, comma 6, lettera f), della legge n. 183/2014, il quale ha disposto la revisione del regime delle sanzioni, alla luce della eventuale natura formale delle violazioni ed in modo da favorire la eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale, il Legislatore delegato è intervenuto, nuovamente, sulla materia del lavoro nero , rivedendo le “pene”.
“Nella breve analisi che segue cercherò di focalizzare le novità introdotte, ed i punti ove, a mio avviso, si dovrà intervenire anche con chiarimenti amministrativi allo scopo di fugare possibili criticità e dubbi nei quali potrebbero imbattersi gli operatori e, in particolar modo, gli organi di vigilanza nell’esercizio della propria attività.”
La materia delle sanzioni per il lavoro sommerso è stata, in questi ultimi anni, oggetto di continui adattamenti e cambiamenti, sol che si pensi a tutte le novità che sono intervenute a partire dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 73/2002.
Ora, fermo restando il principio del “tempus regit actum”, secondo il quale si applica il regime sanzionatorio per le violazioni commesse prima del 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 151/2015, vengono modificati gli importi delle sanzioni previste per l’impiego di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto al centro per l’impiego, attraverso il sistema telematico, a carico dei datori di lavoro, con l’eccezione di quello domestico, e fermo restando, ai fini della comunicazione, il regime particolare previsto per le Agenzie di somministrazione e per le Pubbliche Amministrazioni (l’invio va effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di inizio della prestazione). Ora gli importi (complessivamente minori), verranno così modulati, seguendo il principio della sanzione per “fasce”, già in uso per alcune violazioni in materia di orario di lavoro, in relazione a diversi periodi temporali:
- da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore, in caso di impiego irregolare fino a 30 giorni di lavoro;
- da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore in caso di impiego irregolare da 31 a 60 giorni di lavoro;
- da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore in caso di impiego irregolare oltre 60 giorni di lavoro.
Le sanzioni, così come sono state formulate, renderanno, prevedibilmente, più facile il compito degli ispettori incaricati del controllo.
Rispetto al recente passato una grossa novità è rappresentata dall’applicazione dell’istituto della diffida (con alcune eccezioni che vedremo tra un attimo) prevista dall’art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 che consente al trasgressore di estinguere la violazione, adempiendo agli obblighi entro 30 giorni e pagando l’importo nella misura minima o pari ad un quarto dell’importo se questo è in misura fissa (oltre alle spese di notifica) entro i 15 giorni successivi: nella sostanza, il trasgressore, ha a disposizione 45 giorni di tempo dalla conoscenza del verbale di illecito, per sanare le irregolarità riscontrate.
Come si diceva, la diffida non è generalizzata in quanto il Legislatore delegato ritiene che tale “politica premiale” verso il trasgressore non possa trovare “cittadinanza” nel caso in cui l’accertamento abbia individuato l’impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (quindi, clandestini) o con il permesso scaduto per il quale non è stato richiesto il rinnovo, o minori in età non lavorativa i quali, fatta eccezione per l’impiego in attività espressamente previste e che necessitano, comunque, di particolari autorizzazioni (ad esempio, spettacoli televisivi), sono coloro che non soddisfano il requisito dei dieci anni di obbligo scolastico, accompagnato dai sedici anni di età anagrafica che diventano quindici (art. 43, comma 2, del D.L.vo n. 81/2015) nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. In questi caso, non soltanto non si applica l’istituto “premiale” della diffida, ma l’importo pecuniario viene aumentato di una percentuale pari al 20%.
Alcune riflessioni, si rendono, a questo punto, necessarie.
E’, plasticamente, evidente come il nuovo quadro sanzionatorio si ponga, sotto l’aspetto della consistenza pecuniaria, in maniera molto diversa rispetto al passato.
Il raffronto con la nuova impostazione sanzionatoria prevista dall’art. 22 pone, da subito, in evidenza come il sistema degli importi a scaglione abbia come diretta conseguenza l’eliminazione della sanzione aggiuntiva, rispetto a quella “base” che era correlata ad ogni giornata di impiego del lavoratore “in nero”.
Ma è, soprattutto, nella reintroduzione della diffida ad adempiere, prevista in data antecedente l’emanazione del D.L. n. 145/2013 (23 dicembre 2013), poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 9/2014, che risaltano le maggiori differenze, atteso che il pagamento di una sanzione ridotta, per effetto di quest’ultimo provvedimento, era rimesso soltanto alla ipotesi prevista dall’art. 16 della legge n. 689/1981 (somma pari ad un terzo del massimo dell’importo previsto per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi era stata, dalla notificazione degli estremi della violazione).
Ma come si ottiene la possibilità di pagare il minimo attraverso la diffida?
Qui, incominciano a delinearsi alcune criticità che andrebbero subito dipanate con un chiaro intervento amministrativo che parta dal dettato dell’art. 13 del D.L.vo n. 124/2004.
C’è un primo caso, quella previsto al comma 3, che si potrebbe definire “normale” ove l’ottemperanza alle violazioni contestate ed il pagamento in misura minima debbono avvenire entro i 45 giorni: qui, non esiste un problema di “attuale” regolarizzazione di lavoratori “in nero” (perché ciò è già avvenuto, prima della data dell’accesso ispettivo o perché gli interessati non sono, da tempo, più in forza).
Ve ne è, poi, un secondo (comma 3 –ter), ove occorre procedere alla regolarizzazione di lavoratori che sono nell’organico “in nero” e per i quali la prova della avvenuta stabilizzazione degli stessi, unitamente al pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, va fornita, come vedremo, entro 120 giorni.
Ed è proprio su questo secondo aspetto che appaiono necessari i chiarimenti ministeriali. La prova della regolarizzazione (comprensiva, oltreché della stabilizzazione dei lavoratori, anche del pagamento delle sanzioni) deve avvenire entro 120 giorni, ma quali sono i termini del pagamento, atteso che l’art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 non è stato esplicitamente ritoccato per questa ipotesi? In base a quali ragionamenti si può “spostare in avanti” il termine di 45 giorni (risultante da una sommatoria di 30 giorni per l’adempimento e di 15 giorni per il pagamento)? Se la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni, dei contributi e dei premi va fornita agli organi di vigilanza entro 120 giorni, è questo il termine ultimo per gli esborsi economici?
La grossa novità introdotta dall’art. 22 passa attraverso la regolarizzazione dei lavoratori in forza: afferma, infatti, il Legislatore delegato, che in relazione ai lavoratori “non in regola” ancora in forza e fatta salva l’ipotesi in cui i lavoratori siano stati già regolarizzati in un periodo lavorativo successivo (dopo, ad esempio, la c.d. “prova in nero”), occorre stipulare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale con una riduzione rispetto al full-time non superiore al 50% o, in alternativa, un contratto a tempo determinato a tempo pieno e determinato non inferiore a 3 mesi ed, inoltre, è necessario mantenere in servizio gli stessi lavoratori per almeno 3 mesi. In questo solo caso, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni, dei contributi e dei premi va fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale.
Come si vede, il passaggio effettuato dal Legislatore delegato, rispetto al passato ove si chiedeva la regolarizzazione dei lavoratori “in nero” senza specificare la tipologia contrattuale e la durata, è evidente: qui si chiede “in primis” la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale, con una riduzione oraria non superiore al 50%. Ciò significa che l’assunzione, ricorrendone le condizioni oggettive e soggettive, potrebbe avvenire anche con un rapporto di apprendistato che è un contratto a tempo indeterminato (art. 41, comma 1, del D.L.vo n. 81/2015) ma che la stessa (non essendo stato neanche nominato dall’art. 22) non può avvenire né con il lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato, ove non si può parlare di regolarizzazione, atteso che la “chiamata” dipende dalle esigenze del datore di lavoro, né con le prestazioni di lavoro accessorio che sono di natura prettamente occasionale e che sono limitate negli importi annui massimi. (art. 48 del D.L.vo n. 81/2015).
Una piccola riflessione merita l’assunzione a tempo parziale con una riduzione di orario non superiore al 50%: qui il limite minimo è fissato dal Legislatore ed è coerente con i fini “premiali” ipotizzati (applicazione della sanzione pecuniaria in misura minima). Esso prevale anche sul dettato contrattuale che, in alcuni casi, potrebbe prevedere la possibilità di un rapporto part-time di durata inferiore o non prevedere, addirittura, una durata minima (del resto, la norma generale sul part-time contenuta nel D.L.vo n. 81/2015, non lo ipotizza). Questa disposizione potrebbe creare qualche difficoltà operativa in alcuni settori (si pensi, ad esempio, ai pubblici esercizi, ove la prestazione “in nero” è legata ad orari svolti nel fine settimana (ad esempio, 8 ore), con difficoltà, ad esempio, a prevedere un “minimum” di 20 ore, rispetto al normale orario, soprattutto se il lavoratore interessato già svolge, regolarmente, altra attività o anche ai servizi di pulizie ove le prestazioni sono molto “parcellizzate” e, raramente, raggiungono, la metà dell’orario contrattuale).
Altra possibilità consentita al trasgressore è regolarizzare i lavoratori “in nero” con un contratto a tempo determinato ad orario pieno dalla durata non inferiore ai 3 mesi: è evidente che, nel caso di specie, trovi “in toto” applicazione il D.L.vo n. 81/2015 che disciplina la tipologia negli articoli che vanno da 19 a 29. Da ciò, a livello teorico, potrebbe discendere una questione: se il datore di lavoro ha già raggiunto la soglia massima di lavoratori assumibili con tale tipologia (20% limite legale o quello diverso fissati dalla contrattazione collettiva), potrebbe scattare, in caso di accesso ispettivo successivo, la sanzione ipotizzata in questi casi?
Ultima condizione per essere ammessi al pagamento in misura minima è quella secondo la quale, una volta avvenuta la regolarizzazione, i lavoratori debbono essere mantenuti in servizio per almeno 3 mesi. Questo sistema della durata minima obbligatoria (già utilizzato con un limite di 12 mesi, ad esempio, per la “stabilizzazione” delle collaborazioni coordinate e continuative e delle c.d. “partite IVA” dall’art. 54 del D.L.vo n. 81/2015) dovrebbe “chiudere” la strada dell’immediato “recesso datoriale” successivo alla “messa in regola”, cosa che, in passato, si è registrato più volte. Piuttosto, c’è da osservare come l’obbligo di garantire una permanenza in servizio per almeno 3 mesi appaia assoluto, non esistendo l’esimente, pur presente in situazioni analoghe come la “stabilizzazione” dei collaboratori, della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo.
Resterà sempre da esaminare e risolvere la questione delle eventuali dimissioni del lavoratore, successive all’assunzione, cosa che non consentirebbe al datore di lavoro di “onorare” l’impegno di un rapporto di lavoro di almeno 3 mesi: vedremo se la nuova procedura ipotizzata dall’art. 26 che ne prevede l’efficacia soltanto attraverso una procedura telematica controllata direttamente dal Ministero del Lavoro, aiuterà nella soluzione.
Ci sono, poi, altre situazioni nelle quali, fatti salvi diversi orientamenti ministeriali, appare alquanto problematico accedere all’istituto “premiale” della diffida: mi riferisco alle aziende agricole ove le prestazioni sono strettamente legate alla raccolta dei prodotti (uva, olive, pere, mele, ciliegie, ecc.) e dove appare alquanto problematico, vista anche la particolarità del settore ove si opera su “giornate lavorative”, procedere ad una assunzione a tempo indeterminato, sia pure a tempo parziale per una durata non inferiore al 50%, ma anche a tempo determinato per un massimo di tre mesi.
Un discorso del tutto analogo può essere fatto in edilizia ove, nei cantieri, si procede per fasi lavorative e per lavoratori specializzati soltanto per quella fase (ad esempio, carpenteria) ma, soprattutto, nelle c.d. “attività stagionali” ove il rispetto della stabilizzazione appare alquanto arduo: si pensi al caso del “bagnino” in nero scoperto in uno stabilimento balneare al termine della stagione. Come si fa ad ottemperare alla diffida se ciò, nella sostanza, è impossibile, in quanto l’esercizio chiude? La risposta logica è che, in questi casi, l’istituto non sarebbe applicabile: ma su questo aspettiamo, fiduciosi, gli opportuni chiarimenti ministeriali.
Il 7 ottobre 2015, con la nota n. 16494, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha fornito i primi chiarimenti sulla materia ma limitandoli alla diffidabilità ed al regime intertemporale della maxi sanzione osservando che per le violazioni antecedenti il 24 settembre 2015 non è applicabile la diffida “in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti, in particolare, al mantenimento in servizio per almeno tre mesi del lavoratore irregolare”. Al contempo, è stato ribadito che per quel che concerne l’individuazione del regime sanzionatorio applicabile alle violazioni commesse, trova applicazione il principio del “tempus regit actum” in base al quale si applica la sanzione in vigore al momento nel quale l’illecito, che nel caso di specie ha natura permanente e si consuma nel momento in cui cessa la condotta trasgressiva, è stato commesso.
La seconda novità (art. 22, comma 1, che interviene con il comma 3 – quinquies sull’ art. 3 legge n. 73/2002), dopo la reintroduzione della diffida, è rappresentata dal fatto che vengono meno quelle sanzioni correlate che, prima, erano comminate dagli ispettori del lavoro “quasi in automatico”: vengono, infatti, escluse quelle concernenti l’omessa comunicazione telematica preventiva di instaurazione del rapporto (art. 19, comma 3, del D.L.vo n 276/2003), l’omessa consegna della lettera di assunzione (art. 19, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003) e le omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (art. 38, comma 7, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133).
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31 Commenti
NadiaF
Aprile 30, 09:16In seguito ad un controllo dell’ispettorato è stato trovato un dipendente che dichiara il suo primo giorno di lavoro il giorno del controllo e che non è stato possibile effettuare l’assunzione in quanto lo studio di consulenza era rimasto chiuso fino a quel giorno. Il dipendente dichiara, nell’interrogatorio dell’ ispettore, che il suo lavoro sarebbe durato solo pochi giorni. E’ possibile assumere il dipendente solo per il tempo dichiarato dal medesimo (10 giorni) per adempiere alla diffida e pagare in misura minima?
Eufranio Massi
Aprile 30, 11:37No, la norma prevede un minimum di tre mesi al fine di poter accedere al pagamento nella misura minima.
Dott. Eufranio Massi
Giancarlo
Novembre 23, 14:47Dopo verbale a seguito di ispezione congiunta vengo dichiarato subordinato e quindi sul l’estratto conto inps mi ritrovo 4anni a contribuzione piena. Dopo ,nonostante il verbale ,altri 4anni cococo e poi nuovo verbale ispettivo e di nuovo dichiarazione di subordinato. Ora l’azienda è fallita e non so se posso recuperare o meno il Tfr…. Ma è possibile che gli enti preposti non abbiano verificato il buon fine di quanto contestato??
Riccardo
Settembre 11, 20:37Gentile Dott. Massi, se gli ispettori accertano che ho prestato lavoro nero ad una azienda, pur non essendo stato colto di fatto durante l’ispezione, c’è possibilità per me, in quanto denunciante, di ottenere un contratto come specificato nell’articolo? Oppure la legge si può applicare solo a quei lavoratori trovati sul posto?
Eufranio Massi
Settembre 12, 09:39Caro Riccardo,
la possibilità c’è nei limiti dell’accertamento effettuato dagli ispettori e nel caso in cui il datore voglia pagare al somma minima per quel che riguarda il verbale ispettivo.
Dott. Eufranio Massi
Rino
Febbraio 06, 20:47Buonasera Dott, una semplice domanda, qualora effettuo l’assunzione di un mio dipendente il giorno 20/02/2017 con comunicazione Uni-lav del 20/02/2017 alle ore 10:00 e lo stesso giorno ho una verifica ispettiva alle ore 10:30, la sanzione che vado incontro è una max di euro 1.500€ in diffida, oppure una formale sanzione di €100 per una normale comunicazione in ritardo oltre i termini di legge. Spero di ricevere una risposta al quesito posto ringrazio anticipatamente
Eufranio Massi
Febbraio 07, 09:56Eufranio Massi 7 febbraio 2017 at 9:55
Caro Rino,
se le cose sono come Lei afferma, la sanzione da applicare è quella della comunicazione in ritardo (doveva essere effettuata almeno il giorno prima). Non è applicabile la sanzione per lavoro nero se Lei ha, effettivamente, effettuato la comunicazione (ore 10) prima dell’accesso ispettivo (10,30), in quanto il lavoratore è conosciuto alla P.A..
Dott. Eufranio Massi
simone
Gennaio 12, 16:49Buona sera Dr Massi. Se il verbale unico di accertamento è comminato ad una cooperativa agricola che utilizza lavoratori per massimo 2 mesi all’anno, rientriamo nel caso di cui sopra, ovvero non si può usufruire della Diffida?? Oppure vista la particolarità dell’attività è ugualmente utilizzabile?? Se non sbaglio, operativamente, anche per i lavoratori a tempo determinato, andrebbe fatto un cedolino trimestrale nel quale vengono indicate le giornate effettivamente lavorate. Grazie
Eufranio Massi
Gennaio 13, 14:59Caro Simone,
Per poter usufruire della diffida occorre che venga assicurato ai lavoratori in nero un rapporto anche a termine di almeno 4 mesi. Se ciò non è possibile (ad esempio, per il tipo di struttura dell’impresa come nel caso vostro) non si può usufruire della diffida. Sul punto la circolare del ministero del Lavoro è chiara.
Giovanni
Marzo 20, 16:39Buona sera, in analoga situazione è arrivata ugualmente la diffida ma l’azienda (individuale) ha regolarizzato il lavoratore dopo l’accertamento per il tempo necessario alla raccolta (20 giorni), non potendo regolarizzarlo per i tre mesi previsti per la sanzione ridotta.
Ora cosa resta da fare? Va solo pagata la sanzione per intero o ci sono margini per impugnarla?
Eufranio Massi
Marzo 20, 17:19A mio avviso va pagata la sanzione
Maurizio
Dicembre 14, 16:31Buonasera, poniamo il caso di un’azienda che organizza un evento annuale della durata di 7 giorni. In caso di diffida per un lavoratore “in nero”, al di là del pagamento della maxisanzione…cosa faccio prima della scadenza del 120° giorno? Come lo dovrei assumere? Con quale inquadramento, quale mansione? E poi che faccio, devo solo pagarlo, versare i contributi…la fiera è finita! Grazie
Eufranio Massi
Dicembre 15, 14:52A mio avviso, lei non può usufruire della diffida in quanto per il tipo di attività non può assicurare la durata di 120 giorni per un contratto a termine.
Elisabetta Morganti
Ottobre 20, 17:03Buoansera dott Massi. volevamo sapere se per la regolarizzazione contabile di 4 mensilità precedenti un’ispezione con emissione di Verbale di primo accesso dove si rileva un lavorate in nero in forza, appunto. da 4 mesi prima (dichiarazione del lavoratore) è possibile elaborare una unica bpaga e quindi LUL successiva la data dell’Ispezione e quindi del verbale. Oppure è necessario fare tanti LUL per i mesi di regolarizzazione.
Ringrazio in avanti
Eufranio Massi
Novembre 30, 10:39Cara Elisabetta, può scegliere, indifferentemente l’una o l’altra ipotesi. Personalmente preferirei la seconda perché agevolerebbe l’istituto nella quantificazione degli importi.
pasquale
Ottobre 11, 13:31Buongiorno, devo assumere mia nipote per un lavoro itinerante per circa 70 giorni. Come posso regolarizzarla con l’INPS e quanto mi costa? grazie.
Eufranio Massi
Novembre 30, 11:08Caro Pasquale,
Le potrà’ assumere sua nipote con contratto a termine (non occorre la causale) che mi sembra la soluzione preferibile ma anche utilizzarla con prestazioni di lavoro accessorio ( con pagamento del voucher) qualora ricorrano le condizioni oggettive e soggettive e nel rispetto degli articoli 48 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015.
Per quanti riguarda il costo relativo al contratto a termine lei dovrà calcolare l’inquadramento e la relativa contribuzione (su questo la potrà consigliare un professionista o una associazione datoriale). Qualora opti per il voucher sappia che il costo è di 10 euro l’ora.
Raffaella Simonetto
Luglio 22, 10:41Buongiorno,
nel caso in cui si regolarizzi con assunzione una lavoratrice trovata in nero il primo giorno di lavoro, e questa successivamente si rifiuti di rendere la prestazione e dia le dimissioni (con comunicazione telematica) – non si è adempiuto alla diffida.
In questo caso trattandosi di lavoratrice con permesso di soggiorno la sanzione dovuta sarà 1/3 del max quindi 3000 ( art.16 l.689/1981) – e stante che per i contributi inps sarà fatto il lul nel mese di riferimento, e quindi saranno pagati nei termini, idem i premi inail che saranno versati con le scadenze correnti (cioè sarà inserita la retribuzione corrisposta nella autoliquidazione 2016 ancora da presentare) – non credo si renda applicabile la vecchia sanzione dei 3000 euro per mancato pagamento dei contributi previdenziali e/o assicurativi.
A questo punto rimarrebbe solo la “vecchia” sanzione per non aver comunicato l’assunzione e per non aver consegnato la lettera di assunzione (che sarebbero assorbite in caso di diffida adempiuta).
Chiedo se sia corretta la mia interpretazione e ringrazio.
Eufranio Massi
Luglio 25, 12:20Cara Raffaella,
stando a quanto espone la sua interpretazione appare corretta.
francesco
Luglio 11, 19:11ma se un lavoratore si licenzia prima dell’intervento ispettivo. Il datore di lavoro può sempre usufruire delle agevolazioni
Eufranio Massi
Luglio 12, 10:15Caro Francesco,
Se si riferisce alla possibilità di pagare la sanzione in misura minima attraverso l’istituto della diffida. la risposta è negativa in quanto, il tutto, presuppone che il lavoratore sia ancora al lavoro.
Dott. Eufranio Massi